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PERCHE’ E’ IMPORTANTE DISCUTERE DI UNA LEGGE CHE MODIFICA LA 266/91 SUL VOLONTARIATO

Nessun dubbio che 12 anni sono tanti per una società cambiata e per la crescita e qualitativa – di allora – del volontariato organizzato.

E’ cambiato il 5° titolo della Costituzione, introducendo più forti poteri regionali e – esplicitamente – i valori di sussidiarietà e solidarietà; e lo scenario è cambiato per la presenza di altre leggi con le quali il volontariato ha a che fare. Il mondo del volontariato, autoconvocandosi nell’aprile del 2002, pose all’Osservatorio e al Governo una serie di proposte. Il colloquio volontari – ufficio del Ministro è proseguito alla conferenza di Arezzo (ottobre 2002) e poi c’è stata una interruzione di dialogo fino alla presentazione di un testo nel luglio di quest’anno da parte del Ministero, che ha subito diverse variazioni proposte dal documento promosso dal “gruppo per il volontariato” riunito presso il Forum Permanente del Terzo Settore al quale anche noi e i Centri di Servizio abbiamo collaborato, e in più tempi.

Si è giunti così al progetto di legge presentato il 17 settembre scorso dal Governo all’Osservatorio profondamente rinnovato, e poi a ulteriori modifiche del 29 ottobre e del 5 novembre.

Quest’ultimo testo è stato presentato dalla Sottosegretaria Grazia Sestini agli “stati generali del volontariato” – Roma, 8 novembre 2003; un testo certamente modificato in relazione ai precedenti, ma sul quale rimangono molti elementi di perplessità e contrarietà.

Circa i principi di partecipazione democratica e di gratuità delle cariche (3 bis), viene riproposto un meccanismo di deroghe concesse dal Ministro, che lascia ampi spazi di discrezionalità.

Inoltre l’attuale proposta (art. 5) non salvaguarda sufficientemente il volontariato come azione gratuita che si attua, non nel mercato della gestione dei servizi, in concorrenza con altre forme di impresa sociale, ma come azione di relazione, di cittadinanza attiva, di prossimità che contribuisce a rispondere ai bisogni più profondi delle persone. Le entrate economiche delle organizzazioni debbono essere finalizzate al sostegno delle azioni necessarie a qualificare, organizzare, tutelare l’azione gratuita del volontario. Le entrate che invece compensano l’azione del volontario, come prestazione professionale, compromettono l’essenza della gratuità del volontariato e ne limitano l’azione di prossimità, di tutela dei diritti, di autonomia e sperimentazione. E si è abolita (vedi art. 10 /266) la qualificazione del volontariato, come co-progettazione, inventività, quando si accorda con le istituzioni. E’ necessario invece che la legge ribadisca con fermezza che le istituzioni promuovano l’effettiva partecipazione del volontariato, a livello nazionale e locale, alla programmazione dell’intervento e delle politiche sociali.

Tra le possibilità di entrate economiche delle organizzazioni collegate alle prestazioni del volontari, all’articolo 5 scompare la possibilità esplicita di utilizzo dei vaucher ma rimane la possibilità di accedere ad “ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1”. E quindi non limitata all’esclusione di quelle entrate che costituiscono in qualche modo per l’organizzazione un compenso per le prestazioni effettuate dai volontari, ricomprendendo quindi la possibilità di accesso ai vaucher e ad altri compensi in cambio di gestione di servizi. Pur rimanendo salda la gratuità delle prestazioni del singolo volontario, con queste modifiche e con quella dell’utilizzo di “entrate” anziché “rimborsi” alla voce “convenzioni” (art. 5 lett. 7), appare il rischio di considerare l’azione del volontariato come prestazione di attività remunerabile all’organizzazione, e non come attività da sostenere rimborsando le spese necessarie all’organizzazione per esistere e per permettere, qualificare, organizzare, tutelare l’azione gratuita del volontario. Oltre allo snaturamento delle caratteristiche extra mercato del volontario, queste aperture rischiano di alimentare un conflitto con le componenti del terzo settore. Rimangono forti contrarietà per il limitato riconoscimento dell’esperienza dei Centri di Servizio che, grazie all’impegno delle associazioni e alla collaborazione con le Fondazioni di origine bancaria, hanno sostenuto il volontariato, in attuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’art. 118 della nostra Costituzione.

Così come non è accettabile il capovolgimento di ruolo e compiti tra questi e i Comitati di Gestione oltre ad una riduzione dei fondi che rischia di limitare la capacità di lavoro dei Centri.

Infatti:

-a) all’attività dei CSV verrebbe destinato per legge il 60% del fondo totale previsto oggi dalla 266/91;
-b) ai Comitati di Gestione verrebbe dato il ruolo i gestire il 40% per finanziare progetti delle organizzazioni di volontariato (art. 15) il necessario riconoscimento della collaborazione nei Comitati di Gestione con le regioni e gli enti locali, con le Fondazioni di origine bancaria, deve avvenire in una chiara distinzione dei ruoli tra gestione e controllo, salvaguardando il ruolo di gestione e di indirizzo sulle scelte di sostegno al volontariato e di lavoro sociale che non può che essere proprio del volontariato, il soggetto effettivamente competente in materia. Il volontariato rischia così di essere privato del suo ruolo di indirizzo che oggi esercita in quanto i Centri di Servizio sono per legge (art. 15 della legge 266/91) gestiti dal volontariato organizzato, che così sceglie in autonomia il suo sviluppo e il suo futuro.

La proposta di legge assegna la gestione di una parte significativa del fondo ad organismi (Comitati di Gestione) dove la maggioranza è delle fondazioni di origine bancaria e con una presenza significativa di Regioni ed Enti locali (Art. 15). I Comitati di Gestione svolgerebbero così contemporaneamente i ruoli di controllo, regolazione del sistema e di indirizzo e vera e propria “gestione” dei servizi.

Suscita dubbi la definizione del Comitato di Gestione come “ente di natura privatistica” (perché comprende oltre le “private” fondazioni ex bancarie e i volontari, rappresentanti del governo, delle Regioni, degli Enti locali); e ulteriore perplessità è suscitata dal fatto che per il Comitato di Gestione che gestisce il 40% dei fondi non si prevedono organismi di controllo, mentre l’attività di sostegno economico ai progetti di volontariato svolta dai CSV è soggetta, giustamente, all’approvazione preventiva e al controllo dei Comitati di Gestione.

Disponibilità a rivedere la normativa, anche con particolari aspetti che riguardano i Centri di Servizio e i Comitati di Gestione (finora inseriti nel D.M. 21.XI.91 e successive modifiche) nei loro rapporti di competenza ed economici sono stati illustrati, e l’approfondimento di questo argomento, insieme agli altri, è d’obbligo.

Al ricevimento di questi, nonostante la sua ovvia difesa dell’ultimo testo consegnato, la sottosegretaria Sestini si è detta “aperta” per continuare a riflettere sulle proposte da parte del volontariato e anche in vista del dibattito parlamentare che (essendo presentato un disegno di legge di 90 deputati dell’Ulivo – atti Camera deputati 3148) dovrà vedere un rapporto sereno in sede parlamentare che abbia un unico scopo: – una legge che non mortifichi, ma valorizzi il volontariato italiano che è, sì, erogatore di servizi, ma non solo: è difensore dei diritti, soprattutto dei più deboli, crescita della solidarietà, ed esige il rispetto della propria specificità; sono i valori che non cambiano in un mondo che appare averne sempre più bisogno.

Info: http:/www.centrovolontariato.it

Autore: Maria Eletta Martini

Fonte:Centro Nazionale del Volontariato di Pisa

Governo passa il silenzio assenso. Più semplice la vendita dei beni culturali in Italia.

Il ministro dell’Ambiente Matteoli e quello dei Beni Culturali Urbani non ce l’hanno fatta. La “Legge Finanziaria” per il 2004 sta prendendo corpo e porterà con se il principio del ‘silenzio assenso’ per quanto riguarderà la vendita dei beni culturali.

Insomma il Governo (nella fattispecie il ministro dell’Economia, Tremonti, assieme all’Agenzia del Demanio) deciderà quali strutture vendere. Palazzi, ville, teatri che, a questo punto, le Sovrintendenze avranno la possibilità di dichiarare ‘bene di interesse culturale’ impedendone la vendita. Certo, magari non sarà venduto il Colosseo o i tempi di Agrigento, ma è probabile che le sovrintendenze, nei 120 giorni a disposizione, non ce la facciano a dare tutte le risposte. Facendo così valere il sistema del “silenzio assenso” e consentendo di fatto la vendita dell’immobile.

Autore: Redazione

Fonte:Exibart

BUONE AZIONI PER UN PATRIMONIO

Il “modello italiano” di gestione e tutela del patrimonio culturale ha messo a punto nel corso dei secoli alcune caratteristiche essenziali. Riassumiamole:
a)– la concezione del patrimonio culturale come un insieme organico (di opere, monumenti, musei, case, paesaggi, città) strettamente legato al territorio che lo ha generato;
b)– l’idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell’identità civile, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani;
c)– di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l’impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private.

Che cos’è, dunque, il “patrimonio culturale”? E come è nato il “modello italiano” a cui facciamo riferimento?
Cominciamo dai musei. Essi non sono nati dal nulla, ma sono anzi l’evoluzione delle grandi collezioni di principi, papi e sovrani degli antichi Stati, collezioni che nacquero come un’ostentazione di gusto e di prestigio, intesa come elemento essenziale della sovranità. Anche i re medievali avevano naturalmente posseduto i loro palazzi e “tesori”, che spesso includevano opere d’arte (in particolare gemme, manoscritti e oreficerie), accumulate per il loro valore monetario e per la loro rarità.

Ma fra Quattro e Cinquecento nacque, e nacque in Italia, un nuovo tipo di collezione, che si fregiava in primo luogo di statue antiche recuperate nelle rovine di Roma e di altre città romane, a cui venivano aggiungendosi le opere di artisti contemporanei, viste come una costante gara con l’Antico. Per dimensioni e per natura, il collezionismo cambiò faccia, e dalle corti venne diffondendosi anche presso cardinali e vescovi, aristocratici e mercanti, artisti ed eruditi, sempre con una connotazione di status sociale, ma anche con l’ambizione di fornire, ciascuno nella propria collezione, un’immagine di sé, una proiezione in figura del proprio gusto e del proprio ruolo.
Le collezioni “all’italiana” divennero rapidamente modello universale: re di Francia e d’Inghilterra e di Spagna, duchi bavaresi e arciduchi austriaci imitarono i prìncipi italiani formando collezioni esemplate sulle loro, felici quando le circostanze consentivano di acquisire in blocco collezioni di un principe italiano (fu così che cospicue raccolte si mossero da Mantova a Londra, da Modena a Dresda, formando il nucleo di raccolte e musei ancor oggi gloriosi). Felici ancor di più le città capitali, come Roma o Firenze, che poterono conservare intatte nel tempo le collezioni del loro sovrano, il papa o il granduca.

In quelle collezioni, il valore monetario delle opere raccolte veniva, per così dire, assorbito dal loro valore simbolico e metaforico. La collezione come tale, e cioè non come una mera somma di oggetti, ma per il suo dispiegarsi come insieme, era diventata un attributo della sovranità. Un attributo che, in gara assidua fra l’una e l’altra di quelle piccole capitali, implicava sì la ricchezza del principe, ma anche la sua cultura, il buon governo, la cura delle arti, la prosperità del popolo. Erano collezioni “chiuse”, o meglio aperte alla vista di pochi, cortigiani e ambasciatori, dotti e visitatori di rango; ma fra Sette e Ottocento si compì un ulteriore sviluppo, e si cominciarono ad aprire le collezioni al pubblico, gradualmente trasformandole in quello che oggi intendiamo per “museo”. Ci si accorse che dalla visita di quelle raccolte i cittadini potevano trarre non solo il piacere dell’osservazione, ma anche alimento per lo sviluppo delle arti e per coltivare il proprio senso di appartenenza a quella città, a quella civiltà, a quello Stato.
Fu sempre più evidente, per gli scritti dei dotti ma soprattutto per il formarsi di una coscienza comune, che fra quelle collezioni e i quadri e le statue degli stessi artisti che ogni cittadino poteva vedere tutti i giorni nelle chiese c’era perfetta continuità; che le opere mobili s’integravano a meraviglia nell’architettura delle città, che palazzi e chiese erano stati creati per accoglierle non meno di quanto quadri e statue erano stati creati per arredarli.

Il senso del decoro civile, la coscienza acutissima che l’immagine della città incarnava la nozione stessa di cittadinanza, aveva generato negli statuti delle città italiane precoci e spesso severe norme urbanistiche, che subordinavano la libertà di edificare del privato a norme di pubblico interesse: per esempio, a Siena si hanno norme in tal senso dalla metà del Duecento, a Verona dal 1276; non si costruiva, in queste e altre città, senza il permesso degli “ufficiali dell’ornato”. Passando gradualmente al dominio pubblico, le collezioni dei sovrani si integrarono sempre di più in questa solida e avanzatissima cultura delle città; momenti di grande crisi del patrimonio, in particolare la soppressione di conventi e beni ecclesiastici che provocò a più riprese, nell’Ottocento, ingenti spostamenti di opere d’arte, ma anche di proprietà immobiliari, alimentarono il mercato ma insieme acuirono la coscienza che il patrimonio artistico andava protetto nel suo insieme. Infine, l’evoluzione della cultura politica e civile dopo la Rivoluzione francese e nel corso dell’Ottocento, impose una nuova concezione della sovranità, che in Italia ha raggiunto il suo culmine con la Repubblica: titolare della sovranità non è più il re o il principe, ma il popolo, l’insieme dei cittadini. Ereditata dalle antiche dinastie e repubbliche, questa sovranità popolare si esercita anche sul patrimonio culturale, e comporta da un lato la sua massima accessibilità a tutti, e dall’altro la responsabilità, da tutti condivisa, di preservarlo per le generazioni future. I cittadini sono gli eredi e i proprietari del patrimonio culturale, tanto nel suo valore monetario che nel suo valore simbolico e metaforico, come incarnazione dello Stato e della sua memoria storica, come segno di appartenenza, come figura della cittadinanza e dell’identità del Paese. Il patrimonio culturale assume in tal modo una notevolissima funzione civile. Tanto è vero che in Paesi di storia molto più recente si è avuta, compressa in pochi decenni, una storia del tutto simile; la formazione delle grandi collezioni private degli Stati Uniti, spesso poi trasformate o confluite in musei pubblici, nasce proprio come potente espressione simbolica del progresso nazionale, in gara con l’Europa.

Data questa storia lunga e complessa (qui, è inutile dirlo, appena abbozzata), dobbiamo credere che tutto il “patrimonio culturale” debba essere proprietà dello Stato? Certamente no .E’ anzi chiaro che mentre la parola “patrimonio” di per sé può evocare l’idea di totale proprietà e controllo, nel caso del “patrimonio culturale” il significato è più complesso. Se un oggetto o un monumento (poniamo, una villa o un quadro) viene inteso come parte del nostro “patrimonio culturale” in virtù del suo significato e del suo valore, questo non significa che esso debba essere, o diventare, di proprietà dello Stato. Tuttavia, di chiunque sia la proprietà legale, il “modello italiano” prevede che a quella villa o a quel quadro siano associati comunque (e di chiunque sia la proprietà) dei valori che possono essere dichiarati, mediante notifica, di interesse pubblico, e perciò soggetti al controllo pubblico. In altri termini, se ho ereditato o comprato una villa del Settecento, posso farne quello che voglio, abitarla o venderla, ma non posso demolirla, non posso sopraelevare, non posso sventrarla, non posso suddividerla in minialloggi. La proprietà resta mia, ma lo Stato si riserva il controllo che di fatto limita la mia piena disponibilità del bene in nome di un interesse superiore, la conservazione dei valori storici e artistici propri di quella villa non come edificio isolato, ma per il contesto storico a cui appartiene: appunto, il patrimonio culturale del Paese. In ogni oggetto o monumento che appartenga al patrimonio culturale convivono dunque due distinte componenti “patrimoniali”: una si riferisce alla proprietà giuridica (e al valore monetario) del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l’altra a valori storici, artistici e culturali, che sono sempre e comunque di pertinenza pubblica (cioè di tutti i cittadini).La stessa parola " patrimonio" ha dunque in questo contesto una significato del tutto particolare, che è l’opposto di ogni individualismo proprietario (l’uso del bene a proprio esclusivo arbitrio), e si rifà invece a valori collettivi, a quei legali e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza, rendono possibile l’ “interesse pubblico”, e dunque lo Stato.

E’ a questa concezione che implica una forte e mirata azione dello Stato, che dobbiamo se Siena è ancora, riconoscibilmente, una città medievale, se a Venezia non ci sono i grattacieli, se la Torre di Pisa (che non appartiene allo Stato) non è stata abbandonata al suo destino ma curata e “raddrizzata” a spese dello Stato in modo da assicurarle ancora secoli e secoli di vita.

Autore: Salvatore Settis

Fonte:Il Sole – 24 Ore

Beni culturali: Melandri (DS) ritardi per il museo audiovisivo

Un’interrogazione parlamentare firmata da Giovanna Melandri, Franca Chiaromonte e Giovanna Grignaffini (Ds) chiede conto al ministro per i beni e le attivita’ culturali Giuliano Urbani dei ‘gravi ritardi’ del progetto di realizzazione del Museo Nazionale dell’Audiovisivo presso il Palazzo della Civilta’ italiana all’Eur. ”Perche’ non si sa piu’ nulla del concorso di architettura? Esiste ancora la volonta’ da parte del ministero di dare una adeguata risposta alla necessita’ che l Italia si doti di strumenti in grado di garantire la raccolta delle testimonianze sonore, audiovisive e multimediali dei nostri tempi? , chiedono le parlamentari, ricordando che ”nel 1999 e’ stata emanata la legge che istituisce il Museo Nazionale dell Audiovisivo (Mav), nell ambito della Discoteca di Stato”, e ”come sede del Mav nel corso del 2000 veniva individuata la sede presso il Palazzo della Civiltà Italiana dell’EUR di Roma”, e ”veniva avviato il concorso internazionale di idee per la sua realizzazione. Dal giugno del 2001 non si e’ saputo piu’ nulla. Non sono stati emanati i regolamenti che avrebbero dovuto chiarire compiti e funzioni del Mav, il concorso sta subendo ritardi ingiustificati e nulla e’ dato sapere circa i tempi di realizzazione e le risorse con le quali questo progetto si realizzera’. Nel frattempo, il Ministero sta lentamente e progressivamente abbandonando la Discoteca di Stato, aggravando cosi’ i problemi di questo istituto, carenza di organico e struttura organizzativa, sede e finanziamenti adeguati”

Fonte:ANSA

Finanziaria: emendamento FI no stop assunzioni ben culturali

Non ci sara’ blocco delle assunzioni per il personale della P.A. addetto alla tutela dei beni culturali. E’ questo l’effetto di una proposta di modifica alla manovra approvata ieri sera e presentata da Gioacchino Alfano di Forza Italia. ”E’ stato approvato un mio emendamento – annuncia Alfano – grazie al quale la deroga al blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione viene estesa al personale addetto alla tutela dei beni culturali. Si tratta dell’accoglimento di un principio importante – prosegue – che porta a considerare gli addetti ai beni culturali come personale che svolge una funzione strategica e prioritaria come quelle di sicurezza pubblica e difesa nazionale”

Fonte:ANSA