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ROMA. La Camera approva la proposta di legge per i reati contro patrimonio culturale.

La Camera ha approvato ieri giovedi 18 la proposta di legge per i reati contro patrimonio culturale, presentata il 9 luglio 2018. L’approvazione è stata votata a larga maggioranza con 378 i sì, 75 no e 24 le astensioni. Ha votato a favore il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico, la Lega e Liberi e Uguali; contraria Forza Italia, astenuti i deputati di Fratelli d’Italia. Relatrice del provvedimento per la maggioranza è stata Valentina Palmisano (M5S). Ora le proposta di legge va in Senato.
In sintesi il testo prevede che per il reato di appropriazione indebita, il possessore di beni, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Il reato di ricettazione di beni culturali è punito con la reclusione da tre a dodici anni, che si applicherà anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
Il reato di riciclaggio di beni culturali è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni, aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, mentre quello di illecita detenzione di beni culturali è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a 20.000 euro.
Le violazioni in materia di alienazione di beni culturali sono punite con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 80.000 euro.
L’uscita o esportazione illecite di beni culturali sono punite con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro.
Per il reato di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, è prevista la reclusione da uno a cinque anni e vale per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che invece fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il reato di contraffazione di opere d’arte è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa fino a 10.000 euro.
“Un passo avanti nel rafforzamento della tutela e nella salvaguardia del patrimonio culturale”. E’ il commento dell’ex ministro dei Beni culturali Dario Franceschini all’approvazione della proposta di legge. “Un vero e proprio giro di vite sui reati contro il patrimonio – sottolinea l’ex ministro – che rafforza il ruolo di guida dell’Italia nella tutela dei beni culturali che si pone all’avanguardia anche nell’attuazione della convenzione di Nicosia sulle infrazioni in materia di beni culturali e traffici illeciti”. “Questa legge che ricalca il ddl del Governo Gentiloni approvato nella scorsa legislatura dall’aula di Montecitorio – spiega l’ex ministro della Cultura – introduce strumenti efficaci e moderni per contrastare i reati contro il patrimonio. Vengono previste nuove fattispecie di reato e rafforzati gli strumenti investigativi per consentire indagini ancora più complesse. Un provvedimento molto importante, non solo per l’Italia, ma per l’intera comunità internazionale essendo il traffico di opere d’arte una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo”
“La legge approvata oggi dalla Camera rappresenta un pezzo rilevante della politica di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali. Porta due firme importanti, perche’ Dario Franceschini e Andrea Orlando sono due deputati democratici che fino a qualche mese erano ministri, l’uno dei Beni Culturali, l’altro della Giustizia, nei governi guidati dal Pd”.
Lo ha detto in Aula il deputato del Pd Walter Verini durante la dichiarazione di voto sulla proposta di legge sui reati contro il patrimonio culturale.
“Per noi – prosegue – e’ un risultato importante, perche’ il provvedimento contiene misure piu’ incisive contro il furto, l’appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l’illecita detenzione, la contraffazione e il traffico illecito di opere d’arte. Per il Partito Democratico, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico non significa solo rispetto di un principio cardine della nostra Costituzione. Significa rispetto e tutela della storia, dell’identita’ che fanno del nostro Paese un unicum nel mondo, ma anche consolidare il futuro della cultura e dell’arte italiane, della bellezza di questo Paese. E vuol dire investire in una memoria che rappresenta anche un formidabile volano di sviluppo e crescita, del turismo e di tutte le attivita’ ad esso collegate. Del resto, questi sono stati gli obiettivi e i risultati concreti dell’azione di governo di questi anni. Ci auguriamo davvero che questi sforzi e questi risultati non vengano vanificati”
Per LeU la dichiarazione di voto è stata di Rossella Muroni: ”La proposta di legge a tutela dei beni culturali votata dalla Camera si aggiunge alla legge sugli ecoreati, cui mancava un tassello fondamentale: quello appunto degli illeciti contro il nostro patrimonio culturale. Per perseguire e punire con maggiore efficacia i reati commessi dai ladri di cultura e di futuro. Questo provvedimento introduce nuovi reati, aumenta le pene e introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali. Dando nuovi strumenti alle forze dell’ordine per reprimere la criminalita’, compresa quella organizzata, in questo settore. Solo lo scorso anno, come denunciato dal rapporto Ecomafia di Legambiente, sono stati 719 i furti d’opere d’arte, in crescita del 26% rispetto al 2016, che hanno comportato 1.136 denunce, 11 arresti e 851 sequestri effettuati in attivita’ di tutela. Bisogna tornare a investire sulla cultura e va assicurato agli operatori, comprese guide e restauratori, di poter lavorare in condizioni dignitose, non precarie e con giusta retribuzione”.
Anche Fratelli d’Italia, che si sono astenuti, in una dichiarazione congiunta dei deputati Carolina Varchi e Ciro Maschio, hanno affermato: ”Fratelli d’Italia da sempre si e’ schierata a difesa del patrimonio culturale nazionale, simbolo dell’identita’ e della millenaria civilta’ italiana. Tuttavia ha mostrato perplessita’ sulla scelta di recuperare la pdl Orlando-Franceschini gia’ superata dalla Convenzione di Nicosia la cui ratifica costringera’ il Parlamento a tornare sulla questione”. “In commissione e in aula – proseguono – abbiamo offerto diverse proposte emendative che sono state recepite dalla maggioranza ed inserite nel testo. Sono stati inoltre approvati tre odg di FDI che impegnano il governo ad istituire un Fondo nazionale per la tutela e la conservazione dei Beni culturali, per dotare di maggiori risorse il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e per valutare interventi che riconoscano autonoma tutela ai centri storici al di la’ della politica meramente vincolistica. Da parte di Fratelli d’Italia dunque c’e’ una parziale soddisfazione per l’approvazione del testo ma siamo convinti che si sarebbe potuto fare di meglio”.

Fonte: www.quaeditoria.it, 19 ott 2018

Foto: vandali al Colosseo

MIBAC: nuove norme per l’ingresso gratuito nei musei.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio scorso il decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 20 aprile 2006, n. 239 concernente ‘Modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali‘.
Il provvedimento prevede che dal 10 agosto 2006, data di entrata in vigore del decreto, sia consentito l’ingresso gratuito agli istituti e luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali):
 – alle guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale;
 – agli interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida;
 – al personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
 – ai membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums); 
 – ai cittadini dell’Unione europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età
 – a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell’Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell’istituto; 
 – ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli Stati membri dell’Unione europea; 
 – ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell’Unione europea; 
 – ai cittadini dell’Unione europea portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

 – agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell’articolo 112, comma 8, del Codice, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Viene inoltre autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura quando gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti siano inferiori alle spese di riscossione.

 

ROMA: Le integrazioni e le correzioni al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

E’ stato firmato dal Capo dello Stato e quindi inviato al ministero della Giustizia per il visto del Guardasigilli e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo dei due decreti legislativi (l’uno relativo ai beni culturali e l’altro concernente il paesaggio) che modificano ed integrano il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

E’ stata così esercitata appieno la delega conferita al Governo dall’art. 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevedeva anche la facoltà di emanare decreti correttivi ed integrativi del Codice nel biennio successivo alla sua entrata in vigore.


Il decreto che riguarda i beni culturali, oltre ad avere proceduto alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore e favorirne l’efficace attuazione, ha provveduto a ricondurre a sistema le disposizioni sopravvenute in materia.

Molte le novità, anche di grande rilievo, introdotte dal provvedimento. Accenniamo alle più importanti:


 

– Dopo la cancellazione del silenzio-assenso per “atti e procedimenti in materia di tutela del patrimonio culturale”, avvenuta lo scorso maggio (esattamente con la Legge 80 del 14 maggio 2005) è stato eliminato ogni e qualsiasi riferimento esistente al riguardo nel testo del Codice. Il soggetto pubblico che ha richiesto la verifica dell’interesse culturale di un bene, decorso il termine di 120 giorni dalla domanda, potrà rivolgersi al T.a.r. chiedendo che sia ordinato all’amministrazione di provvedere. Il meccanismo del silenzio-assenso è stato eliminato anche nel procedimento di autorizzazione per gli interventi edilizi (nel quale era stato introdotto dalla c.d. legge Bassanini-bis);


– Nel settore del restauro e della qualificazione dei restauratori, sono state apportate integrazioni finalizzate al riconoscimento della grande tradizione italiana del restauro e del livello di eccellenza al quale si collocano gli operatori e le scuole del settore. In quest’ottica si è attribuito all’esame conclusivo dei corsi di restauro svolti presso le “scuole di alta formazione e di studio” il valore di esame di Stato e, al contempo, sancita l’equiparazione del titolo rilasciato a seguito del superamento di detto esame al diploma universitario di secondo livello (laurea specialistica o magistrale); altra novità è l’istituzione dell’ elenco dei restauratori, con riflessi positivi in termini di garanzie per l’utenza e di prospettive occupazionali.


– Si è proceduto alla riscrittura delle disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, razionalizzando e potenziando gli strumenti giuridici relativi e facendo chiarezza sui modi di coinvolgimento delle risorse private. In termini sintetici, mentre le scelte strategiche concernenti gli obiettivi della valorizzazione restano ai soggetti pubblici proprietari dei beni, i privati possono intervenire sia nella programmazione (esclusivamente i soggetti giuridici senza fini di lucro, ad esempio le fondazioni), sia nella concreta gestione delle attività di valorizzazione (imprese).

La prima fase ( e cioè individuazione degli obiettivi e delle strategie) prevede il raccordo diretto tra Stato, Regioni e autonomie locali, che ne sono i titolari esclusivi; mentre, in relazione alla seconda fase (quella della pianificazione), gli enti interessati possono anche ricorrere alla costituzione di un apposito soggetto giuridico, cui affidare l’elaborazione dei piani strategici di valorizzazione culturale e il loro sviluppo, dove c’è la possibilità di intervento delle fondazioni (senza fini di lucro). Per l’ultima fase, quella attuativa della valorizzazione, quando non è svolta direttamente dalle amministrazioni attraverso le proprie strutture interne, è previsto l’affidamento in concessione a terzi, con i sistemi dell’evidenza pubblica (le gare d’appalto).

In questo quadro, si sottolinea l’introduzione della nozione di “ambito territoriale definito”, ricorrendo ad una formula già nota, nella sostanza, alla legislazione regionale nonché agli studi di economia del territorio sviluppati presso le strutture di ricerca universitarie. Con essa si sono volute individuare, quale oggetto privilegiato delle scelte strategiche di valorizzazione, quelle porzioni territoriali che, in ragione delle omogeneità culturali e della vocazione economica, si prestano ad una efficace interrelazione tra istituzioni museali, infrastrutture e realtà economiche e produttive, finalizzata allo sviluppo culturale e sociale delle aree medesime.


Le modifiche introdotte nel decreto concernete il paesaggio sono sicuramente le maggiori. In primo luogo si è provveduto alla correzioni di errori materiali, e sono state fornite inoltre migliori formulazioni lessicali delle disposizioni, esprimendo, in termini più chiari e giuridicamente più corretti, alcuni concetti e istituti giuridici già messi a punto nel Codice Urbani.


 

Il testo contiene disposizioni che introducono delle modifiche fortemente innovative, che pongono sul tappeto questioni note e importanti e mirano a un rafforzamento della tutela. Le principali si riassumono nei seguenti tre punti:


1) razionalizzazione e previsione di termini certi per il procedimento di vincolo (allo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche ed evitare il protrarsi sine die o per tempi troppo lunghi degli effetti interinali di limite alla libertà e alla proprietà dei privati per effetto della comunicazione di avvio del procedimento di individuazione, non seguita da tempestiva conclusione) – artt. 138, 139, 140 e 141;


2) introduzione di un indirizzo generale alle Regioni (i cui effetti diretti immediati partiranno con l’attuazione da parte regionale) per orientarne la eventuale delega agli enti locali della funzione di autorizzazione paesaggistica verso livelli (quali la Provincia, o forme associative di comuni, piuttosto che ai comuni singoli) più adeguati (perché non in posizione di conflitto con i poteri autorizzatori edilizi, non certo per migliore o diversa capacità gestionale ) – art. 146, comma 3;


3) previsione transitoria del carattere vincolante del parere della Soprintendenza nel procedimento di autorizzazione paesaggistica fino all’adeguamento congiunto (Stato-Regione) del piano paesaggistico ai dettami del Codice – artt. 146, comma 8, e 143, comma 4.




Fonte:CulturalWeb

Laura GALEAZZI: Caratteri generali per la genesi legislativa per la tutela del patrimonio culturale in Italia.

In principio fu il diciassettesimo secolo.

Fu proprio in questo periodo che videro la luce i primi editti introducenti un controllo di polizia sulla conservazione e sul commercio di cose di antichità e d’arte, in modo particolare per quanto riguarda l’esportazione.

Protezione del patrimonio antico ed artistico, quindi; una sensibilità per le testimonianze del passato sentita già diversi secoli prima delle normative che saranno oggetto di analisi comparata in questa tesi legislativa.

Il testo completo dello studio si trova in www.auditorium.info, alla pagina:
Genesi Legislativa

Autore: Laura Galeazzi

ROMA: Più competenze per i beni culturali: lo strumento fiscale per gestire e valorizzare il patrimonio.

‘I dottori commercialisti sono a disposizione dei gestori e responsabili dei beni per suggerire e orientare le politiche amministrative e gestionali in maniera razionale e produttiva, oltre che secondo la normativa fiscale vigente”.

Con queste parole viene presentato il numero di agosto-settembre del Giornale dei dottori commercialisti (Gdc) ampiamente dedicato al rapporto tra la professione e la cultura, anche alla luce delle nuove competenze che la recente legge sull’Albo unico ha assegnato ai dottori commercialisti.

“La gestione dei beni culturali”, scrive nel suo editoriale il presidente del Consiglio nazionale, Antonio Tamborrino, ‘non può prescindere dal sapere economico. L’arte non si esaurisce nel momento creativo ma dispiega i suoi effetti nel tempo e nello spazio… da qui la nostra disponibilità’.

Tamborrino ricorda l’attività di un’apposita commissione di studio del Cndc, alla quale è delegato il consigliere Francesco Serao, che ha messo a punto “un modello ad hoc di gestione dei musei e più in generale dei beni culturali, prospettando soluzioni per conciliare le peculiarità del bene oggetto d’indagine con strumenti tradizionali e innovativi del mondo economico, così da segnalare, in ambito tecnico, proprietà, percorsi e processi di due settori strettamente connessi: da una parte le linee guida di un sistema gestionale volto a dotare gli addetti sia di strumenti idonei alla misurazione dei risultati sia di modalità operative per individuare e descrivere l’impresa culturale nell’esistente e nelle sue prospettive; dall’altra parte l’inquadramento della norma fiscale a presidio dei beni stessi e l’incidenza della variabile fiscale in termini di appeal per l’imprenditore e il cittadino in una prospettiva di riordino alla luce delle disposizioni legislative più recenti. L’Italia è il paese delle cento città, dei comuni, del museo diffuso ed è quanto mai opportuno”, conclude Tamborrino, “che due saperi apparentemente distanti, economia e cultura, possano conoscersi nella differenza e nel confronto di contenuti e finalità per promuovere progetti e metodologie concorrenti al perseguimento dell’interesse pubblico”.

Lo stesso consigliere Serao, nell’evocare l’attività della sua commissione economia dell’arte, mette in rilievo la nuova consapevolezza che si è fatta strada, anche a livello legislativo, per la valorizzazione economica del patrimonio culturale (a partire da quello museale); sicché l’interesse e l’apporto di saperi dell’esperto, del professionista dell’economia, appaiono non solo una novità ma un’indispensabile necessità.

“La cultura come scienza: sapere, dottrina, conoscenza”, così il consigliere nazionale Giovanni Stella in un suo articolo che mette in evidenza soprattutto l’impegno del professionista nell’accrescere in continuazione le proprie potenzialità conoscitive proprio per soddisfare un’esigenza quasi innata di creatività.

Un rapporto con la cultura, dunque, che è qualcosa di più dell’adempimento del proprio dovere. Ricercare soluzioni o interpretazioni di un “caso”, diventa quasi “un creare nella professione che molto prende dal creare dell’artista”.

Interessante, poi, l’intervista concessa da Elena Corradini, direttore reggente dei beni archeologici del ministero per i beni culturali, sulle nuove potenzialità imprenditoriali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Vi è una significative possibilità di cooperazione con i soggetti privati per favorire il loro concorso nell’acquisizione di maggiori risorse, come anche per consentire e promuovere la loro partecipazione nella gestione dei beni, in particolare in riferimento, per esempio, alla possibilità di detrazioni fiscali nel caso di erogazioni a favore della cultura, argomento che meriterebbe opportuni approfondimenti e una più diffusa informazione con il contributo di professionisti esperti del settore quali i dottori commercialisti.

L’intervistata, ricordando le recenti norme del codice dei beni culturali e del paesaggio, osserva che esse richiederebbero l’attuazione di modalità di collaborazioni più dirette con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per esempio per quanto riguarda un ambito di grande interesse, ma non molto conosciuto, come quello dell’erogazione dei contributi ministeriali per gli interventi di restauro di immobili sottoposti a vincolo.

Una altrettanto interessante carrellata sull’industria cinematografica, anche in relazione alle nuove normative, non più assistenziali ma di sostegno delle produzioni, è svolta da Gaetano Blandirli, direttore generale per il cinema del ministero dei beni culturali.

”Siamo aperti a qualsiasi suggerimento che provenga dai dottori commercialisti”, afferma tra l’altro, “per quanto riguarda le modalità di gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie, alla luce anche delle nuove competenze affidate ai dottori commercialisti dalla legge sull’albo unico (revisione, attestazioni, asseverazione delle rendicontazioni ecc), per analizzare i punti deboli del sistema, senza penalizzarne l’aspetto culturale”, alla ricerca del giusto “punto d’equilibrio fra cultura, arte e impresa”.

All’esposizione di Blandini sembra fare da corollario un’intervista con il regista Pupi Avati, che evoca le DroDiie esperienze di autore e nel contempo di utilizzatore di crediti. Osserva: “La mia immaginazione e la mia creatività si relazionano con le finanze di cui dispongo”.

Da qui un excursus storico, sul ruolo svolto da settantanni dalla Bnl nell’assicurare il credito all’industria cinematografica italiana, in uno sodalizio che ha consentito il successo mondiale di tante nostre pellicole.

Gianni Borgna, assessore alla cultura del comune di Roma, sintetizza la politica amministrativa in questo settore, mettendo in evidenza i significativi risultati conseguiti e i programmi, tesi soprattutto a consolidare il “richiamo” internazionale della capitale.

Riferendosi alle disponibilità di collaborazione offerta dai dottori commercialisti, l’assessore, che è anche uno storico della musica, conclude: “Una delle nostre priorità è cercare di creare il più alto numero di sinergie tra le forze che hanno a cuore la valorizzazione della cultura”.

La forte ricaduta economica delle iniziative della Fondazione Arena di Verona, che muovono dallo straordinario successo della stagione lirica, sono oggetto di un documentato servizio che indica, tra l’altro, come la prospettiva di sviluppo del “marchio” sia ora decisamente orientata a un target mondiale, non più solo europeo. La fondazione punta “a non vivere di rendita”, ma a una totale valorizzazione del suo patrimonio di “beni immateriali”.

Il Gdc, che è in corso di distribuzione, pubblica, in un inserto, il testo del decreto legislativo (n. 139/2005, uscito sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, del 19/7/2005) che da attuazione alla legge (n. 34/2/2005) per l’istituzione della nuova professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

Contiene infine le consuete rubriche sull’attività degli ordini, della cassa di previdenza e delle associazioni sindacali, oltre allo «Scaffale» dei libri ricevuti.

Fonte:Italia Oggi