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Mecenati fate così

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 31 dicembre, congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la circolare inerente l’applicazione dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (e successivo decreto ministeriale dell’11 aprile 2001), che chiarisce i termini della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali destinate a iniziative di interesse culturale. I nuovi mecenati potranno beneficiare della deducibilità “dell’intero ammontare delle erogazioni effettuate” a favore di “soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”. Questi, come stabilito dal decreto dello scorso aprile, possono essere lo Stato stesso, le regioni e gli enti locali; enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri soggetti privati che operano nel campo dei beni culturali e dello spettacolo; società private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali a condizione che questi siano “funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato”. Mentre non si pone limite all’importo delle donazioni deducibili dal reddito, i beneficiari sono tenuti a versare allo Stato il 37% della differenza tra la somma ricevuta e la quota complessiva di stanziamento autorizzata dal Ministero, fissata nel 2001 a 270 miliardi di lire (139,44 milioni di euro).
Le imprese avevano tempo fino al 31 gennaio per presentare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’entità delle donazioni effettuate nel 2001. Entro il 31 marzo il Ministero comunicherà al Centro informativo dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei donatori e l’importo complessivo delle donazioni.

Come ottenere le agevolazioni fiscali

Erogazioni liberali per progetti culturali. Deduzione dal reddito d’impresa – Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir.
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – circolare n. 107 del 31 dicembre 2001 (emessa congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Circolare n. 141 del 31 dicembre 2001).

L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali dell’11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 27 luglio 2001, n. 173, hanno delineato un nuovo sistema di agevolazioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di iniziative di interesse culturale e favorire il cosiddetto “mecenatismo”. Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire l’uniforme interpretazione della normativa.

1. Testo normativo.

L’art. 36 della citata legge n. 342 del 2000, intitolato erogazioni liberali per progetti culturali, stabilisce:
“1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c.octies), è aggiunta la seguente: “c-nonies), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.

2. Deduzione dal reddito d’impresa. Condizioni.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali. Comunicazioni.

La disposizione sopra riportata, aggiungendo al comma 2 dell’art. 65 del Tuir, concernente gli oneri di utilità sociale fiscalmente deducibili, la lettera c-nonies), ha previsto la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme in denaro che le imprese con atto di liberalità destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d’impresa) possono fruire della predetta deduzione fiscale a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti individuati dall’art. 1 del decreto dell’11 aprile 2001.
L’art. 38 della legge n. 342 del 2000 non stabilisce limitazioni all’importo deducibile, pertanto la deduzione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate, salvo gli eventuali obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo paragrafo 4.2.
E’ opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti.
Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell’ente beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir, oppure all’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali che curerà il trasferimento cui farà carico la realizzazione dell’attività prevista (art. 6 del decreto 11 aprile 2001).
Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute analogamente a quanto stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I (utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito www.beniculturali.it) l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle erogazioni stesse.
Entro il 31 gennaio 2002 dovranno effettuare detta comunicazione i contribuenti il cui periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre 2001. Infatti, per espressa previsione normativa (art. 38, comma 2 della legge n. 342 del 2000) il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001. Conseguentemente i soggetti il cui periodo d’imposta si sia chiuso precedentemente al 31 dicembre 2001 non potranno beneficiare, per detto periodo, della deducibilità prevista dalla norma ed ovviamente non dovranno effettuare la comunicazione in argomento.
Per i periodi d’imposta che si chiudono nel corso dell’anno 2002, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Lo stesso criterio dovrà essere seguito negli anni successivi.La comunicazione in questione dovrà altresì, essere inviata telepaticamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (articolo 1 del decreto 11 aprile 2001).

Con il decreto 11 aprile 2001 il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha individuato i seguenti soggetti e categorie di soggetti che possono essere beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1965, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2001 ha precisato che i menzionati soggetti per poter beneficiare delle erogazioni liberali in argomento devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Per finalità e attività inerenti ai beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale citato, tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, così come definite dalla recente normativa sul conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni (articolo 148 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico sui beni culturali), e le attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziarie ai sensi della legge 30 aprile 1995, n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

4. Adempimenti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.

4.1 Comunicazioni. (Articolo 5, comma 1 del decreto dell’11 aprile 2001).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali le erogazioni sono state erogate, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
A tal fine il Ministero per il Beni e le Attività culturali ha predisposto un modulo reperibile sul sito www.beniculturali.it

4.2 Versamento del 37 per cento delle somme ricevute in eccedenza.

Si richiama l’attenzione sulla particolarità della disciplina introdotta dall’articolo 38 della legge n. 342 del 2000, che non prevede, come già detto, limiti all’importo deducibile dal reddito d’impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma pone a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni l’obbligo di versamento all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da esse ricevute e la quota ai medesimi assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di 270 miliardi di lire (139.443.362,75) – complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato in 175 miliardi di lire (90.379.957,34) per il 2002 e in 100 miliardi di lire (51.645.689,91) a decorrere dal 2003 – rideterminabile con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.
L’importo pro capite da versare all’entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, secondo le modalità indicate dall’art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2001 che di seguito si precisano.
Dapprima verrà determinata l’eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 270 miliardi di lire.Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni.
La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l’importo eccedente su cui applicare l’aliquota del 27 %.
L’ammontare così determinato dovrà essere versato all’erario.
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica ai soggetti beneficiari la quota loro spettante e la somma da versare all’erario. La stessa comunicazione dovrà essere inviata, telepaticamente, entro lo stesso termine, anche al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

5. Adempimenti degli Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, cui compete la vigilanza circa l’impiego delle erogazioni, comunicherà l’elenco degli erogatori e l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche che saranno successivamente stabilite.
I dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali, che saranno incaricati della gestione delle erogazioni liberali, oltre alla realizzazione dell’attività fine dell’erogazione, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Fonte:Il Giornale dell’Arte – febbraio 2002

Se l’esportazione clandestina l’ha fatta un ladro

Fra i principi giuridici fondamentali di un ordinamento democratico vi è, in materia penale, quello del divieto d’applicazione analogica delle norme sanzionatorie. In sintesi: la norma penale che prevede un reato deve essere applicata ed interpretata entro i limiti espressi dal cosiddetto " dettato normativo" , ossia del testo espresso nella formulazione che ne ha fatto il Legislatore. L’interprete non può estendere tale testo sino a ricomprendervi casi diversi, anche se questi presentino una sostanziale coincidenza con quello regolato dalla legge.Questo principio si ritrova, innanzi tutto, in una norma di rango costituzionale (art. 25/2 Costituzione), poi nell’art. 1 del Codice Penale del 1930 (venne, dunque, riconosciuto anche dalla dittatura fascista, fedele in questo alle origini liberali dello Stato Italiano), infine nell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942. Dunque è un principio saldamente affermato nell’ordinamento italiano, che, proprio per questo, si dice rifiuti la cosiddetta " concezione sostanzialista del reato" (l’illecito penale s’identifica nel disvalore oggettivo della condotta, socialmente apprezzato: la privazione della vita o della libertà personale non richiede una condotta corrispondente al precetto penale ma semplicemente una condotta socialmente riprovevole, lasciando poi al Giudice e all’arbitrio delle sue soggettive valutazioni, il giudizio di riprovazione sociale), accolta invece in ordinamenti antidemocratici.Se il principio è in se stesso pacifico, accade di frequente che i Magistrati d’accusa, di fronte a comportamenti fortemente riprovevoli che non corrispondono a figure di reato normativamente definite, cerchino di dilatare oltre il possibile la portata delle norme incriminatrici, ricorrendo a vere e proprie costruzioni. E’ il fenomeno della cosiddetta " supplenza giurisprudenziale" : il Giudice, di fronte all’inerzia del Legislatore che non interviene per criminalizzare comportamenti riprovevoli, si fa Legislatore a sua volta giustificando l’indebito intervento attraverso l’equiparazione sostanziale. Questo avviene quando la condotta non corrisponde al tipo legale di reato sia fortemente riprovevole, intaccando beni che la coscienza comune avverte come particolarmente importanti. Ho già parlato più volte, in questa rubrica, di un dato che si coglie con sempre maggiore frequenza: il bene culturale è oggi oggetto di una particolare, crescente riverenza, in quanto ad esso si attribuisce la duplice funzione, da un lato, di identificare le nostre origini e la nostra storia; dall’altro lato, di apportare un incremento sensibile ed economicamente valutabile della nostra ricchezza nazionale.Non sorprende pertanto che proprio nella materia dei Beni Culturali si assista ad un nuovo ed allarmante caso di supplenza giurisprudenziale: ci si rifiuta di riconoscere penalmente indifferente una condotta che non corrisponde al tipo legale di reato ma che è, oggettivamente, riprovevole. Di questa tendenza ho riscontrato recentemente più casi, ma un episodio che mi è capitato nella più recente esperienza professionale, merita di essere raccontato. Nel 1981 era stato compiuto un grosso furto d’oggetti culturali in una villa toscana, regolarmente ed immediatamente denunciato. Per alcuni anni le cose rubate non erano riapparse sul mercato quando, nel 1985, scorrendo il catalogo di una vendita Christie’s di New York, il figlio del proprietario derubato (nel frattempo deceduto) ritrovò un importantissimo dipinto sottratto al padre. Immediatamente, tramite un prestigioso Studio Legale italo-americano, venne avviata la procedura per il recupero dell’opera d’arte, che direttamente dai ladri o tramite un ricettatore, era stata esportata negli Stati Uniti, anche per ricavarne un più grosso profitto. L’istanza venne accolta e, alcuni anni dopo, gli eredi poterono recuperare il dipinto, successivamente (1997) venduto direttamente all’estero. La questione si pone in questi termini: la Legge sulla Tutela del patrimonio storico-artistico prevede, all’art. 66, il reato di " contrabbando artistico" : nel testo originario, novellato nel 1998, si punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 300mila a lire 4 milioni 500mila il comportamento di chi non presenti alla dogana il bene culturale che intende esportare (in pratica, è tale ogni cosa, proveniente dall’uomo, che abbia oltre 50 anni e che sia stata eseguita da un autore deceduto) ovvero la presenti " con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza d’esportazione" .Dunque, il modello legale di reato è quello di un tipico reato di frontiera: la condotta punibile è nel fatto di esportare il bene culturale senza il preventivo assenso dell’Organo di tutela (l’Ufficio Esportazione). Certamente i proprietari derubati non erano responsabili della condotta illecita realizzata dai ladri o ricettatori che, clandestinamente, avevano esportato l’opera negli Stati Uniti. Ma esisteva, in capo ai proprietari derubati, l’obbligo di riportare in Italia il dipinto recuperato all’estero?Se si esamina l’intero corpo della Legge del 1939, non si trova traccia alcuna di un tale obbligo; tanto meno, poi, si trova traccia di un’equiparazione all’illecitata esportazione dell’omesso adempimento di un tale ipotetico obbligo. Ma la Procura di Firenze, venuta a conoscenza del fatto che i proprietari derubati avevano venduto all’estero il dipinto, sottratto 16 anni prima, non si è arresa di fronte all’assenza di una norma incriminatrice che riguardasse il caso concreto. La vendita all’estero era un fatto riprovevole, dal quale era conseguita la perdita, per il patrimonio storico-artistico italiano, di un’importante opera d’arte, ancorché la stessa non avesse formato oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 3 della legge 1089.Quindi, la conseguenza (sottrazione dell’opera al nostro patrimonio culturale) parificava negli effetti il comportamento dei proprietari derubati a quello d’illecita esportazione. Di qui, il sequestro dell’opera ed un capo d’imputazione formulato al proprietario derubato, cui veniva contestata la violazione dell’art. 66 della legge 1089/39.E’ questa una vera e propria ipertutela del patrimonio culturale, che non si arrendeva di fronte all’inesistenza, nella nostra legge, di una norma incriminatrice riferibile alla condotta tenuta in concreto dall’imputato.Ho proposto, contro il decreto di sequestro, ricorso al Tribunale della Libertà e mi sono richiamato a quel principio di civiltà giuridica che non può mai soffrire eccezioni, quale che sia l’importanza del bene giuridico di cui si discute. Ed il Tribunale del Riesame di Firenze, con una splendida ordinanza, sapientemente motivata, mi ha dato ragione: il sequestro era inammissibile in quanto la parificazione all’illecita esportazione della omessa reimportazione era una vera e propria applicazione analogica della norma incriminatrice.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:Il Giornale dell’Arte

Beni Culturali mobili: la soluzione ci sarebbe…

Nell’ambito del convegno " Memorabilia" , convocato nel 1988 dal Ministro per i Beni culturali, esposi, ed esistono gli atti, il mio punto di vista tecnico-giuridico sul regime dei beni culturali mobili di proprietà privata. Sono passati più di dieci anni da " Memorabilia" , ed oggi le mie idee fondamentali (sulla necessità di un inventario dei beni mobili d’interesse culturale, e di una classificazione che li conducesse, previo un periodo di " sanatoria" , al regime dei " beni mobili registrati" ) sono state metabolizzate dalla pubblica opinione e talora addirittura adottate come proprie da alcuni uomini politici, dieci anni prima addirittura infastiditi dalla mia proposta.Ecco quali erano, e sono, le semplici idee fondamentali.E’ opportuno classificare e munire di un documento ufficiale d’identificazione tutti i beni mobili di valore culturale, quelli archeologici per primi, che superino una soglia minima d’interesse-valore. Il punto d’arrivo della classificazione è quello di pervenire anche per i beni mobili d’interesse culturale ad un sistema pubblico di registrazione e di classificazione simile a quello vigente per i veicoli, per le armi e per gli altri " beni mobili registrati" . La classificazione potrebbe essere imposta, come per le armi e i veicoli. In alternativa, al privato potrebbe essere lasciata la possibilità di optare per la " registrazione" , col vantaggio che il bene verrebbe riconosciuto come " posseduto in buona fede" , sino a prova contraria; o di non registrare il bene, il cui possesso verrebbe in questo caso presunto di " mala fede" , con il rigoroso onere a carico del possessore di dimostrare il contrario. Poiché il mercato rifiuterebbe di trattare beni non documentati (comincia a farlo già adesso), e poiché è generale l’esigenza di " essere in regola" , è ragionevole presumere che in un tempo relativamente breve tutti i beni mobili verrebbero registrati (per gli altri, rimarrebbero in vigore i criteri repressivi già in vigore, che potrebbero essere inaspriti). Il sistema della registrazione dei beni risolverebbe nel modo più semplice e senza costi per lo Stato, il rapporto, oggi pesantemente conflittuale, fra Stato e cittadino mettendo fine al sistema proibizionista. Il nuovo sistema non toglierebbe un’oncia di potere a nessuno degli organi che oggi ne dispongono, e darebbe un lavoro prezioso e realmente produttivo ad un gran numero di giovani operatori.

Autore: Prof. Primo Veneroso

Fonte:Il Giornale dell’Arte

Beni Culturali

S’intitola Beni e attività culturali nell’evoluzione del sistema giuridico ed è una " lettura" della legge 1089 curata da Wanda Vaccaro Giancotti, pubblicata dall’Istituto Poligrafico dello Stato (pagg. 590, lire 35.000). Questo volume, frutto di un’intelligente opera di ricerca, presenta una panoramica delle questioni più dibattute sul regime dei beni culturali. E’ un viaggio in chiave giuridica sull’interpretazione della 1089, sull’evoluzione che c’è stata con il passare del tempo. Accanto alla dottrina è stata, infatti, curata anche una raccolta sistematica delle massime giurisprudenziali che pone in evidenza come, di là dalle decisioni sul caso singolo, la giurisprudenza si sia fatta interprete dei cambiamenti causati dalle mutate condizioni sociali. Completano questa pubblicazione le proposte e i disegni di legge di modifica generale o parziale della 1089, nonché le disposizioni che nel corso degli anni hanno avuto uno sblocco formale.

Fonte:La Repubblica

L’Italia approva l’Unidroit

Anche il Senato, dopo la Camera (cfr. Il Giornale dell’Arte n. 177, mag. ’99, p. 12), ha votato il disegno di legge di “ratifica ed esecuzione dell’atto finale della conferenza diplomatica per l’adozione del progetto di convenzione dell’Unidroit sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati”. L’approvazione è dunque definitiva. La Convenzione dell’Unidroit (Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato), a differenza dell’analoga Direttiva Cee del 1993, che opera nell’ambito dei 15 paesi dell’Unione Europea, ha efficacia in tutti i paesi del mondo che la ratificano. Il testo della Convenzione, concordato nella conferenza diplomatica tenutasi a Roma nel giugno 1995 (cfr. n. 136, set. ’95, p. 4), ha per oggetto la restituzione dei beni culturali rubati e il ritorno di quelli illecitamente esportati; e stabilisce il principio che il possessore di un bene culturale rubato è obbligato a restituirlo e, se in buona fede, ha diritto a un indennizzo. La richiesta di restituzione dei beni rubati può essere avanzata da qualunque persona fisica o giuridica, ma la restituzione dei beni illecitamente esportati può essere richiesta solo dallo Stato.