Archivi autore: Amministratore

Archeologi delle fabbriche

Dopo decenni di indifferenza e talvolta di oscurantismo, l’archeologia industriale sta vivendo un periodo di crescente attenzione da parte dell’opinione pubblica, e può vantare successi notevoli nel riuso di edifici e capannoni, nel recupero urbanistico di grandi complessi produttivi e nella salvaguardia di macchinari e archivi aziendali. Anzitutto, cosa si intende per " archeologia industriale" ? " E’ la memoria dell’industrializzazione" , dicono i più categorici; " è la materia che si occupa di preservare le testimonianze dei processi produttivi del passato" , affermano i più avvertiti. In realtà, di definizioni ne sono state date molte, a partire da quella coniata nel 1957 dal " Council of British Archaeology" ; e sono tutte più o meno accettabili purché la loro interpretazione tenga conto della molteplicità di fattori – scientifici, storici, sociali, letterari, artistici, economici, ambientali – che sono parte legittima della materia. Purtroppo ancora oggi molti ritengono inconciliabile il connubio tra scienza e umanesimo: e altri sono convinti – a torto – che i contenuti culturali di questa disciplina si esauriscano nella valenza architettonica (quella dei " contenitori" ) ignorando o mortificando i contenuti tecnici dei processi e dei mezzi di produzione, ossia gli elementi indispensabili per una lettura organica del contesto originario.Per il nostro Paese, il compito di definire i campi d’azione e le strategie da seguire era stato affidato dal ministero dei Beni Culturali a una Commissione nazionale creata nel 1994. Tre anni dopo, quest’organismo ha cessato di funzionare senza aver potuto fornire gli attesi riscontri, e lasciando un vuoto che non e stato ancora colmato. Sulla necessita di un intervento in questo senso si e discusso nel convegno sui " Beni culturali della civiltà industriale" organizzato da Icsim (Ist. Momigliano per la cultura d’impresa) e Aipai (Ass. per il patrimonio archeo-industriale) tenutosi a Terni dal 28 al 30 settembre, presenti i sottosegretari Enrico Micheli e Giampaolo D’Andrea. Altro argomento di dibattito e stato quello della legislazione riguardante i beni culturali: il parere più condiviso e quello che auspica il ruolo-guida dello Stato, garantendo l’autonomia regionale ed il rispetto delle caratteristiche territoriali attraverso strumenti operativi omogenei. Si e detto che, nella formulazione dei Piani regolatori, la tutela dei beni archeologici industriali non deve essere considerata come un elemento di disturbo ma come un arricchimento sostanziale della progettazione. Per il recupero delle grandi aree impiantistiche dismesse (che in Italia occupano circa 46.000 ettari) si avverte l’opportunità di attivare procedure partecipative, coinvolgendo capitali privati e dando la preferenza ad installazioni produttive o, comunque, capaci di trasformare un onere in una risorsa. Altra chiara esigenza e quella di tutelare il paesaggio nella sua essenza e nel suo contesto. Ovviamente, non tutto si può (o si deve) salvare ma gli interventi di recupero devono, in ogni caso, evitare di cancellare o di falsare le testimonianze dell’attività industriale preesistente. Buona parte di questi concetti è in accordo con i risultati del convegno 2000 dell’International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage tenutosi a Londra all’inizio di settembre; dimostrando che le molte realizzazioni in corso nel mondo (ricordiamo soltanto quella del recupero del grande bacino della Ruhr, in Germania) seguono, ormai, una filosofia che si va consolidando. Un argomento che, per la sua vastità non ha trovato spazio nel nutrito programma del convegno di Terni, è quello della formazione degli archeologi industriali. I docenti delle prime cattedre di archeologia industriale (sorte sin dal 1995 nelle Facoltà di Beni Culturali delle Università di Lecce e Viterbo) hanno dovuto definire autonomamente il proprio indirizzo metodologico; ma il poter accreditare una metodologia pedagogica razionale, riguarda, ora, anche altre cattedre sorte di recente e dovrebbe armonizzarsi con il nuovo ordinamento universitario. In sintesi, l’archeologia industriale soffre di alcuni mali di crescita che occorre rimediare al più presto. Speriamo che lo si faccia nello spirito che gia fu del poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli.

Autore: Gino Papuli

Fonte:La Stampa

Se l’esportazione clandestina l’ha fatta un ladro

Fra i principi giuridici fondamentali di un ordinamento democratico vi è, in materia penale, quello del divieto d’applicazione analogica delle norme sanzionatorie. In sintesi: la norma penale che prevede un reato deve essere applicata ed interpretata entro i limiti espressi dal cosiddetto " dettato normativo" , ossia del testo espresso nella formulazione che ne ha fatto il Legislatore. L’interprete non può estendere tale testo sino a ricomprendervi casi diversi, anche se questi presentino una sostanziale coincidenza con quello regolato dalla legge.Questo principio si ritrova, innanzi tutto, in una norma di rango costituzionale (art. 25/2 Costituzione), poi nell’art. 1 del Codice Penale del 1930 (venne, dunque, riconosciuto anche dalla dittatura fascista, fedele in questo alle origini liberali dello Stato Italiano), infine nell’art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942. Dunque è un principio saldamente affermato nell’ordinamento italiano, che, proprio per questo, si dice rifiuti la cosiddetta " concezione sostanzialista del reato" (l’illecito penale s’identifica nel disvalore oggettivo della condotta, socialmente apprezzato: la privazione della vita o della libertà personale non richiede una condotta corrispondente al precetto penale ma semplicemente una condotta socialmente riprovevole, lasciando poi al Giudice e all’arbitrio delle sue soggettive valutazioni, il giudizio di riprovazione sociale), accolta invece in ordinamenti antidemocratici.Se il principio è in se stesso pacifico, accade di frequente che i Magistrati d’accusa, di fronte a comportamenti fortemente riprovevoli che non corrispondono a figure di reato normativamente definite, cerchino di dilatare oltre il possibile la portata delle norme incriminatrici, ricorrendo a vere e proprie costruzioni. E’ il fenomeno della cosiddetta " supplenza giurisprudenziale" : il Giudice, di fronte all’inerzia del Legislatore che non interviene per criminalizzare comportamenti riprovevoli, si fa Legislatore a sua volta giustificando l’indebito intervento attraverso l’equiparazione sostanziale. Questo avviene quando la condotta non corrisponde al tipo legale di reato sia fortemente riprovevole, intaccando beni che la coscienza comune avverte come particolarmente importanti. Ho già parlato più volte, in questa rubrica, di un dato che si coglie con sempre maggiore frequenza: il bene culturale è oggi oggetto di una particolare, crescente riverenza, in quanto ad esso si attribuisce la duplice funzione, da un lato, di identificare le nostre origini e la nostra storia; dall’altro lato, di apportare un incremento sensibile ed economicamente valutabile della nostra ricchezza nazionale.Non sorprende pertanto che proprio nella materia dei Beni Culturali si assista ad un nuovo ed allarmante caso di supplenza giurisprudenziale: ci si rifiuta di riconoscere penalmente indifferente una condotta che non corrisponde al tipo legale di reato ma che è, oggettivamente, riprovevole. Di questa tendenza ho riscontrato recentemente più casi, ma un episodio che mi è capitato nella più recente esperienza professionale, merita di essere raccontato. Nel 1981 era stato compiuto un grosso furto d’oggetti culturali in una villa toscana, regolarmente ed immediatamente denunciato. Per alcuni anni le cose rubate non erano riapparse sul mercato quando, nel 1985, scorrendo il catalogo di una vendita Christie’s di New York, il figlio del proprietario derubato (nel frattempo deceduto) ritrovò un importantissimo dipinto sottratto al padre. Immediatamente, tramite un prestigioso Studio Legale italo-americano, venne avviata la procedura per il recupero dell’opera d’arte, che direttamente dai ladri o tramite un ricettatore, era stata esportata negli Stati Uniti, anche per ricavarne un più grosso profitto. L’istanza venne accolta e, alcuni anni dopo, gli eredi poterono recuperare il dipinto, successivamente (1997) venduto direttamente all’estero. La questione si pone in questi termini: la Legge sulla Tutela del patrimonio storico-artistico prevede, all’art. 66, il reato di " contrabbando artistico" : nel testo originario, novellato nel 1998, si punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 300mila a lire 4 milioni 500mila il comportamento di chi non presenti alla dogana il bene culturale che intende esportare (in pratica, è tale ogni cosa, proveniente dall’uomo, che abbia oltre 50 anni e che sia stata eseguita da un autore deceduto) ovvero la presenti " con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza d’esportazione" .Dunque, il modello legale di reato è quello di un tipico reato di frontiera: la condotta punibile è nel fatto di esportare il bene culturale senza il preventivo assenso dell’Organo di tutela (l’Ufficio Esportazione). Certamente i proprietari derubati non erano responsabili della condotta illecita realizzata dai ladri o ricettatori che, clandestinamente, avevano esportato l’opera negli Stati Uniti. Ma esisteva, in capo ai proprietari derubati, l’obbligo di riportare in Italia il dipinto recuperato all’estero?Se si esamina l’intero corpo della Legge del 1939, non si trova traccia alcuna di un tale obbligo; tanto meno, poi, si trova traccia di un’equiparazione all’illecitata esportazione dell’omesso adempimento di un tale ipotetico obbligo. Ma la Procura di Firenze, venuta a conoscenza del fatto che i proprietari derubati avevano venduto all’estero il dipinto, sottratto 16 anni prima, non si è arresa di fronte all’assenza di una norma incriminatrice che riguardasse il caso concreto. La vendita all’estero era un fatto riprovevole, dal quale era conseguita la perdita, per il patrimonio storico-artistico italiano, di un’importante opera d’arte, ancorché la stessa non avesse formato oggetto di notifica, ai sensi dell’art. 3 della legge 1089.Quindi, la conseguenza (sottrazione dell’opera al nostro patrimonio culturale) parificava negli effetti il comportamento dei proprietari derubati a quello d’illecita esportazione. Di qui, il sequestro dell’opera ed un capo d’imputazione formulato al proprietario derubato, cui veniva contestata la violazione dell’art. 66 della legge 1089/39.E’ questa una vera e propria ipertutela del patrimonio culturale, che non si arrendeva di fronte all’inesistenza, nella nostra legge, di una norma incriminatrice riferibile alla condotta tenuta in concreto dall’imputato.Ho proposto, contro il decreto di sequestro, ricorso al Tribunale della Libertà e mi sono richiamato a quel principio di civiltà giuridica che non può mai soffrire eccezioni, quale che sia l’importanza del bene giuridico di cui si discute. Ed il Tribunale del Riesame di Firenze, con una splendida ordinanza, sapientemente motivata, mi ha dato ragione: il sequestro era inammissibile in quanto la parificazione all’illecita esportazione della omessa reimportazione era una vera e propria applicazione analogica della norma incriminatrice.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:Il Giornale dell’Arte

II Testo Unico: una pilatesca abdicazione

Il 22 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha definitivamente varato il nuovo Testo Unico dei Beni Culturali e si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale perché, dopo l’ordinario periodo di 15 giorni, possa entrare in vigore. Diciamolo subito: si è perduta un’occasione unica per fare chiarezza sui principali problemi che il cosiddetto " diritto vivente" ha posto nella complessa materia. Problemi irrisolti, anche per i contrasti tra le diverse soluzioni offerte dalla giurisprudenza. Si dirà: la Legge di Delega (8 ottobre 1997 n. 352) consentiva solo di coordinare le disposizioni vigenti, senza alcun potere di modifica: quindi, il legislatore delegato aveva dei limitati poteri manipolativi. Ma questi ultimi, pur se limitati, egualmente esistevano e quando si trattava di prendere posizione su una pluralità di interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, il legislatore delegato aveva il dovere, prima ancora che il potere, di esprimere la propria opzione. Non vi è dunque alcuna giustificazione a questa pilatesca abdicazione. Più ancora che esporre la struttura del testo normativo, mi preme ora sottolineare quali siano i maggiori problemi irrisolti. L’esercizio della tutelaCominciamo dal primo. Oggetto di tutela, si dice, in coerenza con l’art. 9 della Costituzione, è " il patrimonio storico e artistico della Nazione" . Ora, di questo patrimonio si possono avere due nozioni assolutamente diverse: una, meramente inventaristica, porta a farla coincidere con tutti i beni culturali rilevanti che, al momento dell’esercizio della tutela, si trovano nel territorio nazionale; l’altra, che chiameremmo " funzionale" , ne assume ad oggetto solo quel che è legato alla nostra storia nazionale. Secondo tale nozione, un bene culturale può essere tutelato solo quando si collega alla nostra cultura; quindi, non tutti i beni culturali ma esclusivamente quelli legati al nostro divenire storico, documentando non solo la nostra creatività ma anche, ad esempio, il nostro gusto collezionistico (come nel caso del famoso dipinto di van Gogh, " II Giardiniere" , che esprime una scelta d’avanguardia fatta da un collezionista italiano agli albori del secolo).Tale seconda opzione potrebbe prevedere un’eccezione solo nel caso di un valore universale: un bene, in altri termini, che non legato funzionalmente alla. nostra cultura, esprime un alto raggiungimento della creatività umana.Inutile sottolineare l’importanza di un’opzione nel primo o nel secondo senso: tanto per fare un esempio, nel caso Pagenstecker (venne proibita l’esportazione e fu esercitata la prelazione su dipinti di nessuna importanza della " Ecole de Paris" , appartenenti a persona straniera e con la stessa casualmente transitati per l’Italia: cfr. Il Giornale dell’Arte n. 99, apr. ’92, p. 29, ripubblicato nel mio Tra Arte e Diritto, II edizione, 1996, pp. 163 e ss.), si sarebbero dovuti ritenere estranei alla tutela i dipinti per i quali la proprietaria chiedeva la licenza di esportazione, in quanto non avevano alcun collegamento con la nostra cultura, intesa nel senso più lato. E non è che un esempio. Il legislatore delegato tace: mero " notaio della Corona" , che sceglie il volo basso e l’assenza delle responsabilità connesse a una precisa opzione. Il commercio di oggetti archeologiciAncora: vi è un tema sul quale sono dilaniati la dottrina e la giurisprudenza, quello relativo al commercio dei beni archeologici. Come è noto agli addetti ai lavori, si discute se il possessore di beni archeologici sia tenuto a dimostrare (in difetto gli verrà contestato un acquisto di malafede, vale a dire il delitto di ricettazione) che gli stessi provengano da scavi effettuati ante Legge 30 giugno 1909 n. 364 (la cosiddetta " Legge Bonghi" , prima fondamentale legge nazionale italiana in materia di patrimonio culturale), con un onere praticamente diabolico: la legge ha oltre 90 anni e la vita umana, normalmente, non supera questo limite! E’ dunque assolutamente impossibile trovare testimoni che possano riferire su quando i beni archeologici dei quali si discute siano entrati nella disponibilità del possessore o dei suoi danti causa. L’assunto accusatorio si fonda sul seguente paradigma logico: tutti i beni archeologici scavati post Legge 1909 appartengono allo Stato; pertanto l’eccezione è costituita dalla natura privata di tali beni, per provenire da scavi effettuati ante. Secondo la regola ordinaria, l’onere di provare l’eccezione appartiene a chi la allega.In contrasto, si oppone che il maggior numero di scavi sia stato effettuato nell’età umanistica e sino alla fine dell’Ottocento; che dunque di quanto circola, anche sul mercato, una percentuale altissima (alcuni indicano addirittura il 95%) appartiene a scavi ben anteriori alla Legge Bonghi. Dunque, la proprietà privata dei reperti archeologici non costituisce l’eccezione ma la regola, con quel che segue sul piano processuale.Sul punto, la giurisprudenza è estremamente divisa e segnaliamo, per la tesi sfavorevole all’accusa, la recentissima Cass., Sez. 3 Pen., 7 giugno 1999, estensore Pioeletti; per la tesi favorevole la Cass., Sez., 2 Pen., 7 giugno 1995, n. 12087. Anche questa volta il legislatore delegato sembra essersi trincerato dietro la famosa espressione di Pio IX (" non possumus" ), laddove era nel suo potere e nel suo dovere risolvere questo contrasto drammatico, che si trascina da vari anni nella giurisprudenza di legittimità e di merito, con un’incidenza della mera casualità proprio sul bene fondamentale della libertà personale: il fortunato che capita di fronte ad un Giudice garantista è assolto, lo sfortunato è definitivamente condannato.Si dirà: questa è la sorte normale dell’esperienza giuridica, ma compito del legislatore è cercare di limitare l’area della casualità nel campo del diritto penale, intervenendo, ogni volta che è possibile, non ad isterilire il dibattito giurisprudenziale (con la creazione di una sorta di Tribunale dei morti, come aveva fatto l’imperatore Teodosio II), ma a dare soluzioni di agevole riconoscibilità, idonee a creare una par condicio. Anche quest’occasione è stata perduta. Beni di interesse localeAncora: il legislatore delegato è costretto a una scelta nazionalistica, che rifiuta, da un lato, l’internazionalismo culturale (od anche caute aperture verso lo stesso), dall’altro, il regionalismo e quindi l’attribuzione della mera sussidiarietà all’intervento statale rispetto a quello regionale. Dico " costretto" perché le opzioni presupponevano un potere manipolativo maggiore di quello accordato dal legislatore delegante.Ma vi è un problema sul tappeto, nel confronto tra Stato e Regioni, di palpitante attualità e sul quale, trattandosi non di novare la materia, ma semplicemente di interpretarla, il legislatore delegato poteva e doveva intervenire: quello sulla nozione di beni culturali di interesse locale. Anche al riguardo rinvio ad un mio articolo apparso sul Giornale dell’Arte n. 105, nov. ’92, p. 70) (ripubblicato, come il precedente, nel mio Tra Arte e Diritto, II edizione, pp. 191 e ss.) e riassumo i termini del problema.La delega alle Regioni (attuata una prima volta con Decreto Presidente della Repubblica 616/77, quindi con Decreto Legislativo 112/98), sembra tuttora riferire alla loro competenza la materia dei " Beni di interesse locale" (almeno, il coordinamento tra i due testi non chiarisce il punto), ma quando si va, in concreto, a cercar di definire l’interesse sotteso al bene e ad individuare se esso sia, o meno, meramente locale, il problema diviene arduo e se ne è accorta la Corte Costituzionale che più volte è stata chiamata a dirimere conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.Anche al riguardo, sarebbe stata oltremodo opportuna una formula definitoria ovvero il chiarimento se sopravviva la competenza per i " Beni culturali di interesse locale" . Il legislatore delegato, invece, ha preferito non cimentarsi: perché tra gli esimi giuristi che compongono l’Ufficio legislativo del Ministero, non ve n’è nessuno che sia vocato, contemporaneamente, alle due discipline dell’arte e del diritto ed il ricorso alle forze esterne è stato sotto questo profilo estremamente infelice. Uno svarione nelle fasiSe queste sono le lacune più vistose del Testo Unico, che ho colto ad una prima e sommaria lettura, non meno rilevanti sono gli autentici svarioni che, almeno in un caso, hanno addirittura introdotto delle autentiche modifiche in materia penale nonostante i limiti della legge di delega. Vediamo dunque questa grave violazione. Il Testo Unico è strutturato in due titoli: il primo, dedicato ai beni culturali (artt. 1-137); il secondo, dedicato ai beni paesaggistici ed ambientali (artt. 138-166). Nel primo titolo è recata una disposizione fondamentale, l’art. 22, che definisce la materia della tutela, attraverso una opzione casistico-descrittiva piuttosto che concettuale (e non intendiamo sindacare tale scelta).La disposizione reca un sesto comma, preso di peso dall’art. I/ 3 della Legge di tutela 1089 del 1939: " Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1 leti. a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni" . Dunque, questo principio " regge" l’intero primo titolo, determinandone la materia. Ora, nel primo titolo è compresa anche l’incriminazione di " contraffazione di opere d’arte" (art. 127, che racchiude le disposizioni penali recate nella ben nota Legge Pieraccini (20 novembre 1971 n. 1062). Conseguenza: le norme penali in materia di contraffazione di opere d’arte non dovrebbero trovare più applicazione per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni. Vale a dire: è possibile " contraffare" un’opera di Morandi del 1951, un’opera di Campigli o di de Chirico di età recente,il fatto sarà represso, come vedremo dopo, solo ove l’opera d’arte sia effettivamente venduta; come dire, secondo un vecchio adagio, " si chiude la stalla quando i buoi sono scappati" . La cosa, più che sbagliata, è addirittura paradossale: si limita la tutela penale avanzata, voluta dalla Legge Pieraccini, proprio nel settore in cui è più attuale, palpitante, l’esigenza di un suo presidio.E dire che il legislatore delegato era stato avvertito: nel corso del Convegno di Pontignano del maggio 1999 (al quale, peraltro, erano restati assenti sia il ministro Melandri sia, ed è più grave, il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero, che pure aveva assicurato la sua presenza), io avevo rilevato l’errore nella prima versione del Testo Unico e lo avevo chiaramente denunciato, sperando che qualcuno lo avesse riferito a chi di ragione.Evidentemente così non è stato e l’errore è rimasto anche nella sua seconda e definitiva versione che, sotto questo profilo, potrebbe essere emendata dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega, ove la questione fosse portata avanti al Giudice delle leggi.L’errore non sarebbe in tal caso irrimediabile ma ciò non toglie che poteva e doveva essere evitato. Anche perché non è del tutto pacifico che la Corte possa intervenire. Infatti quando vi sia una sequenza di leggi penali, quella più favorevole al Reo deve trovare sempre applicazione, anche se abrogata per intervento della Corte Costituzionale, con la conseguente impossibilità, per questa, di eliminare le cosiddette " norme penali a favore" . Ove si accennasse tale ragionamento (e non sarebbe certo un ragionamento peregrino) l’intervento del Giudice delle leggi risulterebbe addirittura precluso.Si obbietterà che esiste una funzione di supplenza alla Legge Pieraccini, attuata attraverso le norma in materia di falso e di truffa: ed è parzialmente vero. Ma la Legge Pieraccini realizza una tutela avanzata, che precede l’apposizione di una falsa firma o la messa in commercio dell’opera contraffatta, quando sia palese la sua destinazione alla rivendita. E questa, che abbiamo chiamato tutela avanzata, esplica una funzione fondamentale nella repressione del falso d’arte, che non può essere circoscritta solo alle opere eseguite oltre cinquant’anni or sono o da autori non più viventi. Riservatezza sulla notificaAncora, sempre in tema di errori, l’art. 16/4 del Testo Unico contiene una ulteriore delizia: si prevede la " tutela della riservatezza" con riferimento alla catalogazione dei beni culturali notificati. Peraltro, l’art. 60 prevede l’inefficacia dell’alienazione in pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, riservato allo Stato sui beni culturali notificati. Conseguenza: in nome della riservatezza, l’acquirente di un bene culturale non può accertare se questo sia stato o meno oggetto di notifica e quindi se l’acquisto da lui compiuto sia valido ed efficace.Ma, cosa ancora più grave: il Testo Unico contiene dettagliate disposizioni sulla denuncia di atti dispositivi, diversi da quelli di liberalità, relativi a beni notificati e contempla (art. 135/1) la nullità dell’atto di disposizione che non adempia a tali prescrizioni. Quindi, si può verificare che Tizio, nascondendo la notifica, venda un bene a Caio ed il titolo di acquisto sia radicalmente nullo. In nome della riservatezza, non è prevista alcuna tutela nei confronti dell’acquirente, che non potrà avere accesso al catalogo dei beni culturali notificati e quindi non potrà accertare una qualità della cosa oggettivamente rilevante. Una grave, manifesta violazione della regola generale dell’affidamento, che regge tutta la teoria giuridica della circolazione e che, nel giudizio di bilanciamento con la regola della riservatezza, doveva essere manifestamente privilegiata.Anche in proposito si potrà obiettare che la regola della riservatezza, nel nostro ordinamento, non è assunta come assoluta ed è, in linea di principio, temperata da altre esigenze; che queste (in particolare, l’esigenza di tutela dell’affidamento) potrebbero in concreto, caso per caso, esser dichiarate prevalenti. Ma il richiamo alla tutela della riservatezza tout court, senza alcuna sua attenuazione, creerà nuovi e non semplici problemi interpretativi laddove il Testo Unico era proprio " vocato" alla semplificazione. I compilatori del nuovo Testo Unico non hanno certo reso un buon servizio al Ministro che lega il suo nome a questo sventurato documento legislativo.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:Il Giornale dell’Arte

Musei quale futuro?

All’indomani dell’approvazione della " Bassanini Due" , legge tesa alla semplificazione della pubblica amministrazione, occorre riflettere sulle poche righe, tanto laconiche quanto travolgenti, dedicate ai musei statali, che attribuiscono al Governo il potere di trasferirne la gestione alle regioni, alle province o ai comuni.La norma non figura nel disegno di legge originariamente proposto dal Governo: è stata inserita nell’articolato a seguito dell’ordine del giorno n. 9/2564/2, – presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 29 aprile scorso dagli Onorevoli Corsini, Novelli, Frattini, Di Bisceglie, Grimaldi, Sabattini, Bielli, Maselli, Boato, Pistelli, Massa, Veltri, Cerulli, Irelli, Migliori, Lumia.Il Governo cosi ha dovuto accollare nell’articolato posto in votazione con ricorso alla fiducia un emendamento che è l’attuale comma 131; ma il testo, che inizialmente prevedeva un obbligo per il Governo stesso ad operare il " trasferimento della gestione" , ora appare recepito in forma attenuata, con " può trasferire ecc." .Per valutare la portata della norma, ritengo che l’esame del testo della raccomandazione del 29 aprile offra un’autorevole chiave di lettura. Vi si dice che " preso atto che i compiti di tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico sono… esclusi" dall’ipotesi di conferimento alle regioni e agli enti locali (vedasi la legge " Bassanini Uno" ), la Camera " impegna il Governo a emanare entro nove mesi… decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali compiti e funzioni di amministrazione, gestione dei musei, nonché dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico presente sul territorio, stabilendo altresì che per tali compiti e funzioni regioni ed enti locali possano avvalersi di soggetti privati" .In sostanza, si è definito un asse fra gli organismi rappresentativi delle regioni e dei comuni, da un lato, e un gruppo politicamente rappresentativo di deputati, dall’altro, il quale non ha accettato che l’importante complesso normativo approvato dalle Camere legislative con ricorso al voto di fiducia eludesse il problema della definizione dei poteri delle regioni e degli enti locali in materia di beni culturali, problema che si trascina da vent’anni. Se si lascia allo Stato la tutela – questa sembra essere la posizione – almeno si diano a regioni ed enti locali concreti poteri di gestione dei musei ora statali.La vicenda mi ha fatto venire in mente la celebre Deposizione dell’Antelami nel Duomo di Parma, ove ha una straordinaria evidenza la partita a dadi per l’aggiudicazione dell’inconsutile veste di Cristo. È infatti estremamente difficile – si pensi al patrimonio archeologico, ma non solo – decidere in nove mesi come e perché dei musei statali diventino regionali, provinciali e comunali: su questo manca qualsiasi riflessione pubblica, qualsiasi progetto, qualsiasi garanzia sul perseguimento di obiettivi di validità culturale e di pubblico interesse, mentre l’ammissione che la gestione potrebbe avvenire solo con forme di privatizzazione desta molti sospetti.Ma è il caso di procedere per gradi.Credo che la dimensione delle " autonomie" sia inscritta nell’identità storica del nostro Paese ben più profondamente della dimensione dell’ “unità” statale, perché il centralismo amministrativo è proprio di questi ultimi centovent’anni: ben poco, rispetto alla nostra lunga storia. L’unita dello Stato, poi, che personalmente ritengo un valore da non perdere, non può dirsi d’altra parte compiuta se non quando abbia adeguatamente valorizzato la dimensione locale dei molti fenomeni e valori della vita sociale; tra questi è certamente la ricchissima stratificazione, per aree e per epoche, di fenomeni antropologici, come i dialetti e la produzione artistica, che rende unico il nostro Paese.Nel caso dei musei e delle biblioteche di enti locali – depositari di una consistente porzione della memoria nazionale – la Costituzione (art. 117) affidò alle costituende unità amministrative regionali il molo di organo preposto all’opera di promozione e coordinamento delle ricche e variegate realtà locali. In particolare la Costituzione stabilisce su tale materia la competenza legislativa propria delle Regioni, sia pure circoscrivendo tale potestà " nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.Le competenze rimaste allo Stato, tuttavia, (soprattutto dopo il Dpr 616/1977) sono state esercitate in modo non adeguato allo sviluppo del Paese, per l’incapacità clamorosa di esercitare a livello nazionale poteri di indirizzo e di rafforzamento di quegli organismi periferici, come le soprintendenze, che sono ormai da quasi un secolo i più vicini alla realtà territoriale locale e ai cittadini. D’altra parte, anche il tentativo di promuovere il ruolo delle Regioni nella tutela dei " beni culturali di interesse locale" è risultalo inadeguato alle prescrizioni del dettato costituzionale, perché l’azione regionale si è troppo spesso ridotta ad essere (almeno per le regioni più ricche) meramente regolatrice del trasferimento di fondi agli enti locali. Inoltre, le procedure di valutazione dell’impatto ambientale sono rimaste di fatto inapplicate.Il problema di fondo che oggi si pone. tuttavia, non è quello della capacità delle regioni o dei comuni di dotarsi di strumenti organizzativi adeguati.La novità è che non ci si interroga più sugli obiettivi della tutela, mentre sono sempre più numerosi coloro i quali ritengono comunque urgente la soppressione delle soprintendenze statali o almeno la devoluzione alle regioni o agli enti locali, oltre che dei musei statali, anche delle competenze nella tutela, incuranti del sovrapporsi in un unico livello istituzionale delle posizioni di controllore e di controllato; un’altra parte delle funzioni delle Soprintendenze, invece, potrebbe essere assolta, secondo un’analoga corrente di pensiero, direttamente dall’imprenditoria privata e la raccomandazione al Governo del 29 aprile è in questo senso estremamente chiara.Non era finora mai accaduto – neppure per la vituperata vicenda degli oltre 600 miliardi dei " giacimenti culturali" (finanziaria 1986, art. 15) – che la gestione statale dei beni culturali venisse così duramente messa in discussione da uno schieramento parlamentare variegato e trasversale, come avviene ormai da due anni. Imputati non sono gli archivi o le biblioteche; indire turismo, musica e spettacolo ancora non sono nelle competenze di un ministero " per i beni e le attività culturali" e su questo fronte solo negli ultimi mesi il Governo sta tentando di tracciare un disegno. Alla sbarra si trovano invece i musei e soprattutto l’azione delle soprintendenze per i beni ambientali e architettonici, se e in quanto il loro lavoro non venga a svolgersi con celerità e tempismo, almeno dal punto di vista delle forze imprenditoriali interessate alla trasformazione del territorio a fini produttivi.D’altra parte ciò accade in un momento di rischio per l’occupazione e, soprattutto, di cruciale innovazione in tutti gli aspetti istituzionali pubblici. È dunque importante che la tutela e la promozione degli immensi valori culturali storicizzati, di cui il nostro paese è depositario (nelle opere d’arte, come negli assetti urbanistici), non resti ai margini di questo processo.Credo che in questo difficile passaggio occorra far lavorare la memoria storica, come ha fatto su questo stesso giornale Vittorio Emiliani il 12 novembre 1995, nei giorni in cui l’abolizione della competenza statale nella tutela dei beni culturali e ambientali era a un passo dal compiersi. Ma occorre anche progettare un futuro che sia rispondente ai fenomeni storici di lungo periodo propri del nostro Paese. Per questo è indispensabile rigettare la logica della spartizione e adottare un metodo, proporsi dei principi che evitino di abbandonare l’attività legislativa a una cieca mediazione fra le lobby. Ritengo che, riguardo al " comma 131" , alcuni di tali principi possano essere i seguenti.Occorre anzitutto, dare un senso ad espressioni come " trasferimento della gestione" , la cui sommarietà, riferita a musei statali, ricorda da vicino la rozzezza dell’art. 47-quater della legge 85/ 1995. Gestione significa direzione? Ma allora perché tanti musei civici in Italia giacciono senza direttore professionale? Oppure significa gestione amministrativa e della vigilanza? E quale garanzia di autonomia, in tal caso, avrebbe il direttore rispetto all’assessore, quale ruolo rispetto alle risorse umane e finanziarie affidategli? Quali risorse economiche e strumentali aggiuntive si ritiene possano porre in campo regioni e enti locali, se non si modificano le loro regole di funzionamento?Occorre chiarire, preliminarmente a ciascun provvedimento attuativo del " comma 131" , quale vantaggio effettivo deriverebbe da esso per l’equilibrato rapporto tra fruizione e conservazione dei beni culturali interessati. Ciò rende necessario riaprire la riflessione sugli obbiettivi della tutela, evitando che la scelta degli strumenti preceda l’individuazione delle finalità.Occorre sempre chiarire, caso per caso, i termini di compatibilità effettiva tra la finalità di lucro – che è caratteristica ineludibile dell’impresa, pubblica come privata – e l’espletamento di funzioni tipicamente pubbliche, quando soggetti imprenditoriali intervengano nella gestione dei musei.Non ci si deve nascondere che il " comma 131" è solo il segno che il legislatore considera per ora ai musei, ma sembra protendere lo sguardo complessivamente verso le funzioni delle soprintendenze statali. Anche qui occorre tener fermi alcuni principi di metodo, tenuto conto dell’impatto comunque notevole che potrebbe avere nei prossimi anni l’applicazione estensiva del concetto di " sussidiarietà" .La ripartizione delle competenze fra stato e regioni deve seguire – e non precedere – l’individuazione degli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che tutte le componenti della Repubblica debbono concorrere a realizzare.L’indispensabile cambiamento degli assetti istituzionali, inclusa la riforma del Ministero per i Beni culturali e ambientali, deve essere ispirato da tali obiettivi, evitando il rischio che la ristrutturazione degli organigrammi e dei poteri risponda a finalità a essi estranee.Non si deve dilapidare il patrimonio unitario giustamente nazionale, delle competenze professionali e della documentazione relativa al territorio. Ma occorre anche – con un processo ampio di rinnovamento delle strategie formative e delle regole di reclutamento degli addetti – riabilitare i soggoli pubblici locali alla partecipazione non marginale all’azione di tutela, che, comunque, lo Stato non può assicurare da solo. Resta il fatto che nei servizi per i beni culturali esiste attualmente in Italia un grave squilibrio tra le punte di eccellenza scientifica, tecnica, di ricerca e la mancanza di una capillare rete di distribuzione di tali competenze professionali sul territorio.I vincoli di tutela, soprattutto quelli su complessi di carattere monumentale e urbanistico, debbono evolvere, diventando documenti ricognitivi della " capacità di portata" e della " vocazione d’uso" dei beni tutelati: come tali, dovrebbero diventare propositivi (sia pure in termini generali) e non soltanto impeditivi: ne risulterebbe promossa la necessaria integrazione fra tutela e pianificazione urbanistica. in assenza della quale i conflitti di interessi pubblici e privati, insorgenti nella fase ormai realizzativa delle modifiche territoriali, divengono devastanti.La programmazione dettagliata degli interventi di ricerca, documentazione, conservazione e valorizzazione, per la parte di competenza dello Stato, è funzione che deve essere trasferita dall’amministrazione ministeriale centrale ad organismi di concertazione a livello regionale, nei quali tutti i soggetti pubblici responsabili dei beni culturali possano concordare tra di loro indirizzi e piani attuativi, fino alla progettazione coordinata e all’esecuzione delle opere o forniture di servizi, eventualmente ricorrendo alla indizione congiunta delle gare d’appalto.A costo di trarre ispirazione dalle sapienti leggi di fine Ottocento, occorre semplificare l’attuale gestione contabile pubblica nel settore dei beni culturali, per renderla adeguata alla realizzazione di progetti di prevalente funzione culturale, spesso oggi ingiustamente equiparati a opere pubbliche di carattere strumentale o economico.

Autore: Pietro Petraroia

Il biglietto dei musei scontato della metà per i giovani e i docenti

Biglietti dei musei a metà prezzo per i giovani dell’Unione europea tra i 18 e i 25 anni e per i docenti di ruolo nelle scuole statali. Lo sconto è previsto dal decreto 28 settembre 1999 n. 375 del Ministero dei Beni culturali, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 253 del 27 ottobre. Per compensare la perdita degli incassi, viene innalzata da 60 a 65 anni la soglia di età degli aventi diritto all’ingresso gratuito. Finora erano esonerati dal pagamento del biglietto i giovani con meno di 18 anni e le persone oltre i 60 anni: così prevede l’articolo 4 del decreto 507/97 sull’istituzione del biglietto di ingresso a musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato. Il decreto 375 riformula l’articolo 4, introducendo nuovi esoneri e sconti ed estendendoli a tutti i cittadini dell’Unione europea e, a condizioni di reciprocità, anche a quelli extra-Ue. Il nuovo quadro è, pertanto, il seguente. Oltre ai soggetti già contemplati nella precedente versione dell’articolo 4 (guide e interpreti turistici, personale del Ministero dei Beni culturali, componenti dell’International council of museums, gruppi o comitive di studenti delle scuole statali e non statali italiane accompagnati dagli insegnanti) possono usufruire dell’ingresso gratuito anche i cittadini della Ue con età compresa fra 18 anni e 65 anni; le comitive di studenti di scuole della Ue accompagnati dagli insegnanti; i docenti e gli studenti delle facoltà di architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, e dei corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle facoltà di lettere e filosofia; i docenti e gli studenti delle accademie di belle arti. Gli studenti possono ottenere il biglietto gratuito dietro esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso. Hanno, invece, diritto allo sconto del 50% sul prezzo del biglietto: i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni; i docenti di ruolo delle scuole statali.