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Giuliano URBANI: Beni culturali la riforma della svolta. Ma porte aperte alle critiche positive.

Il criterio scelto permette di modificare e migliorare le norme in pochi mesi.

Come ben sappiamo, l’Italia può vantare uno dei patrimoni artistici più ricchi e prestigiosi del mondo, così come un paesaggio che ha spinto grandi scrittori stranieri a definire il “Bel Paese” per antonomasia.

Purtroppo però, a tutela di entrambi non avevamo mai saputo darci un sistema di leggi organiche, sistematiche, complete all’altezza del difficile compito di conservare, valorizzare, gestire al meglio simili tesori. Da oggi, invece, l’abbiamo. Perché proprio oggi entra in vigore il primo Codice dei beni culturali e del paesaggio nella storia italiana. Che rappresenta per ciò stesso anche una sorta di “carta costituzionale”, rivolta a conseguire molteplici obiettivi d’interesse generale.

Il primo l’abbiamo implicitamente già detto: sostituire, con poche norme chiare e coerenti, una piccola montagna di leggi e regolamenti, in parte resi ormai obsoleti dagli anni e in parte privi – per il modo e i tempi in cui sono stati successivamente concepiti – della necessaria sistematicità. Un solo esempio per tutti: aver finalmente ricompreso il paesaggio fra i beni culturali del Paese, in modo tale da poterlo tutelare unitariamente alla tutela delle città storiche che tanto ammiriamo.

Ma, accanto a questo, gli obiettivi del Codice sono molti altri.

Favorire la migliore collaborazione fra i vari “governi territoriali”: Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, troppo spesso paralizzati fra loro da interminabili diatribe sulle rispettive competenze. Promuovere un analogo spirito di cooperazione fra pubblico e privati, così come fra Stato e Chiesa nella tutela dei beni, senza distinzioni basate sui titoli di proprietà. Attivare il massimo interesse di tutti i cittadini nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, così come degli innumerevoli patrimoni regionali e locali.

Con queste e con simili finalità, attraverso il nuovo Codice vengono quindi introdotte alcune fondamentali innovazioni: la creazione di apposito Demanio dei Beni culturali (oggi inesistente); la progressiva privatizzazione di tutti quei beni demaniali che invece risultano privi di qualsiasi interesse culturale (ho detto privi, sia ben chiaro una volta per tutte); il riconoscimento che ogni futura pianificazione urbanistica (nuovi quartieri, nuove periferie, nuove città) dovrà d’ora in avanti – e contrariamente a quanto è invece avvenuto purtroppo nel passato – risultare pienamente compatibile con il rispetto rigoroso del nostro paesaggio e, quindi, con tutte le necessarie esigenze della sua salvaguardia.

Come spesso accade in Italia, anche in coincidenza con l’entrata in vigore di questa nuova legge, sono fiorite molteplici polemiche di ogni tipo. Credo non si debba dare molta importanza a quelle – e sono la gran parte – palesemente generate da una conoscenza insufficiente delle norme o soltanto figlie del clima preelettorale che stiamo vivendo. Ma tengo invece a precisare che, per tutte le critiche che si manifesteranno ben fondate, questa legge possiede una sorta di insolito antidoto incorporato: è stata infatti approvata con un metodo tale da poter essere modificata e perciò migliorabile nell’arco di pochi mesi.

Come particolarità vale proprio la pena di essere sottolineata, perché non è sempre facile incontrare leggi che siano tanto “intelligenti”, da poter mettere rapidamente a frutto l’esperienza sul campo, potendosi così emendare in tutta fretta e al meglio. Per gli eventuali critici, che sapranno disporre di argomenti veramente validi, le porte sono e restano quindi totalmente spalancate. Nel solo ed esclusivo interesse del “buon governo” della cosa pubblica e dei suoi più autentici tesori.

Autore: Giuliano Urbani

Fonte:La Repubblica

Stefano BENINI: Cosa cambia con il nuovo Codice?

In apparenza molto poco rispetto al passato ma in fatto di vendita dei beni culturali e di tutela del paesaggio le novità sono “rivoluzionarie” e fonti di preoccupazione per chi crede nella conservazione del patrimonio.

Un paio d’anni fa, quando si cominciò a far balenare l’idea di un nuovo Codice dei beni culturali, mi chiesi a cosa potesse servire un’operazione legislativa di tal genere, se è vero che, solo pochi anni prima, nel 1999, si era provveduto a redigere il Testo unico in materia di beni culturali e ambientali. Va detto che “testo unico” e “codice” costituiscono raccolte tematiche di disposizioni sparse in vari testi legislativi, di cui sia necessario dare riordinamento, razionalizzazione, semplificazione. Quindi sono in pratica la stessa cosa. Che bisogno c’era allora, di compilare dopo così poco tempo addirittura un codice, in una materia viceversa caratterizzata da assoluto immobilismo legislativo, tanto che la famosa Legge Bottai, del 1939, era rimasta in vigore per sessant’ani? La necessità di un nuovo intervento, così ravvicinato, poteva attribuirsi a una bizzarra frenesia compilativa, figlia della proliferazione legislativa cui negli ultimi anni gli operatori del diritto hanno ormai fatto l’abitudine. Qualche spiegazione poteva discendere dall’essere il Testo unico del 1999, peraltro culturalmente in linea con la tradizione conservativa (nel senso della conservazione a oltranza dei beni culturali al patrimonio demaniale) della legge del 1939, il prodotto ideologico della trascorsa XIII legislatura. Impressione avvalorata dalla constatazione di una mutata concezione di stampo liberistico che, viceversa, nella presente XIV legislatura, informa i rapporti tra amministrazione e cittadino, e che tende ad affidare qualsiasi settore dell’attività umana alla concorrenza, all’iniziativa privata, alle leggi del mercato: non poteva essere risparmiato il settore dei beni culturali. E allora, se si va a leggere il nuovo Codice voluto del ministro Giuliano Urbani, emanato con decreto legislativo n. 41 del 22 febbraio 2004 (G.U. suppl. n. 45/84; entrata in vigore il I maggio 2004), si constata che gran parte delle norme sono la pedissequa riproduzione letterale del Testo unico del 1999, eccezion fatta per un paio di “temi caldi”, quelli della vendita dei beni culturali e della tutela del paesaggio. A questi due temi il Governo, redattore del Codice su delega del Parlamento, ha dato importanza così pregnante, da non accontentarsi di semplici aggiustamenti al Testo unico vigente, sicché al commentatore non resta che constatare che se queste modifiche hanno raccomandato il varo di un codice, è intorno a questi due temi che si qualifica, oggi, la politica dei beni culturali.

I beni del demanio culturale (non) possono essere venduti.
In passato, al demanio storico-artistico appartenevano i beni immobili, caratterizzati, in qualche modo, da un interesse culturale. Diversamente, i beni di proprietà privata, per essere sottoposti a tutela, dovevano presentare un’importanza particolare, e avevano bisogno di un procedimento amministrativo sfociante nella cosiddetta “notifica”. Prerogativa dei beni demaniali era l’assoluta invendibilità. Qualche incrinatura al sistema era stata introdotta fin dal 2000 dal decreto Melandri, che ne aveva ammessa la vendita, tuttavia subordinata ad autorizzazione ministeriale. La rottura con il passato rigidamente conservativo si è avuto con la legge “Tremonti”, di cui ci si è occupati altre volte, che mediante la costituzione di società (Patrimonio s.p.a., Infrastrutture s.p.a., S.c.i.p) “mette a reddito” i beni pubblici (anche quelli di interesse culturale) o li offre in garanzia per il finanziamento delle grandi opere pubbliche. L’art. 53 del nuovo Codice dei beni culturali dichiara solennemente che “i beni del demanio culturale non possono essere alienati”, ma negli articoli seguenti predispone un sistema per cui, a parte alcune eccezioni, questi beni possono essere venduti, purché con l’autorizzazione del Ministero. Ma non è questo il punto. In realtà il sistema è sovvertito a monte, nel senso che è la demanialità stessa degli immobili di interesse culturale a non essere più un postulato, come nel sistema del Testo unico del 1999. Dice l’art. 12 del nuovo Codice che i beni del demanio culturale sono sottoponibili a una “verifica” sull’esistenza di un reale interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico, che, se si risolve in senso negativo, rende il bene perfettamente vendibile, senza ulteriori valutazioni di sorta o autorizzazione di chicchessia. Il bello – anzi, il brutto – è che l’iniziativa per la dismissione compete a un organo, l’Agenzia del demanio, di connotazione finanziario-contabile, di modo che la procedura ha il suo incipit in valutazioni di mera redditività economica. Inoltre, l’apparato soprintendentizio, chiamato all’istruttoria e al responso tecnico sull’esistenza dell’interesse culturale, ha solo 120 giorni per rispondere. Se non emette provvedimento motivato entro questo termine, la verifica si conclude in senso negativo, e il bene non è più demaniale, e si può vendere.

Silenzio-assenso: soprintendenze in lotta contro il tempo.
E’ notoria la trasformazione subita negli ultimi tempi degli uffici delle soprintendenze, chiamate a far fronte a compiti ingrati, di natura sempre più marcatamente burocratica e sempre meno propulsiva, anche perché da quando per la materia dei beni culturali, ai fini del riparto delle competenze tra Stato e regioni, si è concepita l’infelice spaccatura tutela-valorizzazione, gli uffici degli enti territoriali hanno reclamato sempre maggiori competenze, con il risultato di svuotare la centralità del ruolo un tempo investito dal soprintendente sul territorio. La demotivazione dei funzionari si accentua per la necessità di far fronte al lavoro routinario, sempre più pressante (e poco qualificante), da assolvere in situazioni di drammatica carenza di organici, perché non si bandiscono concorsi da anni. Questo è lo scenario su cui è destinata ad abbattersi la richiesta, prevedibilmente consistente, di verifica di beni un tempo indiscutibilmente considerati inalienabili, perché altrettanto indiscutibilmente culturali: l’Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale l’elenco degli immobili su cui compiere la verifica, la soprintendenza regionale incarica le soprintendenze periferiche, le quali, entro il termine, perentorio, di trenta giorni, devono compiere l’istruttoria ed esprimere il parere, da rimettere alla regionale, e questa entri i successivi sessanta giorni comunica l’esito della verifica. Compresi i passaggi tra uffici, non devono trascorrere più di centoventi giorni, altrimenti, come si è detto, è come se la verifica sia negativa, cioè il bene di cui si tratta non abbia interesse storico-artistico; e sia liberamente venduto. E nemmeno è ipotizzabile che per salvare il salvabile la soprintendenza snellisca la procedura di accertamento tecnico, formulando sintetiche verifiche positive (nel senso della sussistenza dell’interesse culturale): la specifica previsione che il provvedimento debba essere “motivato” – non bastava, evidentemente, il principio generale per cui gli atti amministrativi devono essere motivati – lascia intendere la necessità di un estremo scrupolo della esplicitazione degli aspetti della culturalità, poiché in caso di dubbio, o di motivazione insufficiente, contrariamente a quello che il buon senso suggerirebbe data la posta in gioco, il sistema è orientato verso una presunzione di “disinteresse” culturale del bene piuttosto che di interesse.

E per l’ambiente tramonta l’era Galasso.
L’altro aspetto saliente del nuovo Codice è la modifica della tecnica di tutela del paesaggio. E’ noto che nel 1985 una legge, nota come “Galasso” dal nome del proponente, vincolava gran parte del territorio nazionale alle ragioni della tutela del paesaggio, dell’ambiente, di una migliore qualità della vita. Nell’ambito territoriale vincolato, il Ministero per i beni culturali, attraverso le soprintendenze, poteva annullare entro sessanta giorni qualsiasi autorizzazione a trasformare il territorio rilasciata dalle regioni, che, come si sa, dagli anni Settanta sono competenti in materia. Si trattava di un potere in gran parte teorico, attesa l’impossibilità di un controllo capillare delle autorizzazioni rilasciate a livello locale: ma nel corso degli anni è indubitabile che il potere ministeriale di annullamento, per la tenacia di qualche soprintendente, abbia evitato non pochi scempi. La logica della legge “Galasso”, con il nuovo Codice, viene sostanzialmente rinnegata. Le categorie geomorfologiche assoggettate a tutela a priori dal 1985 (coste, laghi, fiumi, montagne, boschi, parchi, zone archeologiche), fino all’approvazione dei piani paesaggistici, rimangono. Ogni intervento che interessi le zone tutelate, o altri beni assoggettati nel tempo a speciale tutela, deve essere autorizzato dalla regione, o dall’ente da questa subdelegato. Ma quella valvola di sicurezza paesistica che era il potere di annullamento del Ministero (già previsto dall’art. 151 comma 4 del Testo unico), che a livello locale giustificava un ruolo di supervisione dei soprintendenti, non esiste più: ora la soprintendenza viene informata preventivamente dalla regione della domanda di nulla-osta paesaggistico e deve esprimere un parere entro sessanta giorni. Inutile dire che decorso il termine senza provvedimento la regione provvede ugualmente. E che il parere non è vincolante, nel senso che l’organo competente ad autorizzare i lavori può fare di testa sua.

Cosa cambia nel paesaggio italiano.
E’ un dato oggettivo, storicamente acquisito, che l’attribuzione delle competenze in materia di paesaggio agli enti territoriali, non è stato il toccasana per la salvaguardia del territorio nazionale: è innegabile che gli enti locali, i cui rappresentanti soggiacciono a una responsabilità di tipo politico di fronte agli elettori, siano vicini agli interessi locali e sensibili alle mediazioni, disposti a sacrificare la purezza di quei valori immateriali, che l’estetica e la storia esprimono, al cospetto di altri interessi, teoricamente meritevoli di tutela in egual misura, quali l’occupazione, la libertà di iniziativa economica, lo sfruttamento della proprietà. L’operare degli organi non politivi è viceversa informato unicamente a discipline di ordine tecnico-scientifico. Che non ammettono compromessi con interessi di natura diversa. Il Ministero e le soprintendenze sono organi tecnici. Essi, in buona sostanza, nella logica della legge “Galasso”, erano chiamati a dire, eventualmente, l’ultima parola. Con il sistema del Codice “Urbani” la loro parola non è l’ultima e, quando fanno in tempo a esprimerla, essa vale solo fino a un certo punto.

Autore: Stefano Benini

Fonte:Archeologia viva

Carlo GRANDE: Un codice per salvare il paesaggio.

Entrano in vigore domani le nuove regole del Codice Urbani per i Beni Culturali e il Paesaggio: “riordinano una materia confusa e incerta”, ha detto il ministro Giuliano Urbani, “rischiano di cancellare il tessuto culturale del Bel Paese e consegnarlo nelle mani degli speculatori”, replicano molte associazioni (Bianchi Bandinelli, Comitato per la Bellezza, Fai, Italia Nostra e Wwf), che con Assotecnici e Accademia dei Lincei hanno da tempo sollevato grandi polemiche. In ballo ci sono l’utilizzo di monumenti straordinari (dal Colosseo alla Torre di Pisa), la conservazione di centinaia di centri storici con meravigliosi palazzi, chiese, musei e piazze, aree archeologiche e paesaggi (boschi, laghi, fiumi, spiagge e coste), tutto ciò, insomma, che fa dell’Italia la superpotenza mondiale dei beni culturali e del bel vivere, e che potrebbe permetterci, con una gestione oculata, di produrre molta ricchezza “pulita” e più benessere per tutti.

Il Codice, ha detto ieri il ministro dei Beni Culturali in una conferenza stampa, è uno strumento di democrazia, rende più semplici le leggi, dà più certezza alla tutela, maggiore salvaguardia per il paesaggio, moderni strumenti per la gestione dei beni culturali. “E’ stato voluto e pensato – spiega Urbani – dopo che la moltiplicazione di conflitti tra i vari livelli di governo aveva creato un caos di competenze tale da mettere in pericolo il patrimonio artistico. E’ uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli enti locali e definendo in maniera irrevocabile e categorica i limiti dell’alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico, e i beni mobili (come quadri e reperti archeologici). Il Codice facilita il rapporto fra i cittadini e lo Stato nelle questioni anche quotidiane che coinvolgono il patrimonio culturale del nostro Paese”.

Punto cruciale, spiega il ministro, è la migliore definizione delle nozioni di tutela e di valorizzazione: è stato dato loro un contenuto chiaro e rigoroso, e la prima prevale sulla seconda. Stato, Regioni ed Enti Locali collaboreranno, sulla base di programmi concordati, per costituire un sistema integrato di valorizzazione.

Dal punto di vista del cittadino, ad esempio, i privati hanno l’obbligo di garantire la conservazione dei beni culturali che possiedono, attivandosi per primi “nell’opera di manutenzione e di restauro, senza attendere inviti e sollecitazioni”. Potranno però essere “premiati” sia con contributi statali che con sgravi fiscali. Se poi vogliono dare in custodia allo Stato i loro beni culturali, potranno farlo “attraverso l’istituto del comodato, che li solleva, per almeno cinque anni, da ogni onere di custodia e restauro”. Le collezioni statali, ad esempio, potranno impreziosirsi delle molte opere di grande importanza che al momento i privati cittadini, ostacolati da norme complicate, preferiscono conservare in casa”.

Tema assai controverso, nel nuovo Codice, il “Riordino della disciplina dell’alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica”. Ovvero: viene individuato un insieme di beni culturali demaniali inalienabili (immobili e aree archeologiche, monumenti nazionali, raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, archivi) e disciplinata la vendita degli altri, non di interesse pubblico. Il sistema prevede in ogni caso l’autorizzazione del Ministero, rilasciata solo se dalla vendita “non derivi danno alla conservazione di questi beni e non risulti menomata la loro pubblica fruizione”. Devono inoltre essere indicate “destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico-artistico degli immobili e comunque tali da non recare danno alla loro conservazione”. Su questo punto obietta ad esempio Italia Nostra: è stato abrogato il regolamento Melandri che prevedeva l’immediata risoluzione del contratto in caso di inadempienza del privato, dice, mentre ora non c’è alcuna sanzione, e il contratto non si risolve automaticamente.

Ancora più contestato, il concetto del “silenzio-assenso”: le Soprintendenze avranno 120 giorni per dare il loro parere sui beni statali in vendita, che dovranno essere accompagnati da schede, molte delle quali non ancora pronte. In caso di mancata risposta si procede automaticamente. “E’ un principio sciagurato”, dice Salvatore Settis, “un tallone d’Achille dell’intero codice, che richiede un chiarimento definitivo”. Gli organici delle Soprintendenze sono infatti troppo pochi, sepolti da tonnellate di pratiche. “Basta un telegramma per bloccare tutto”, replica il ministro, il silenzio-assenso è uno sprone a rispondere”. Anche Italia Nostra – che chiede di partecipare al processo di valutazione delle schede a fianco delle soprintendenze – vuole più chiarimenti sulla normativa. Il ministro si è detto disponibile a discuterne.

Altra questione: le Regioni non sono più obbligate a varare in un certo tempo i piani paesistici, né la partecipazione delle soprintendenze è più obbligatoria. Queste ultime, si teme, sono destinate a perdere potere: non potranno ad esempio bocciare progetti edilizi, ma solo dare un parere consultivo. “In assenza di pianificazione paesaggistica – replica Urbani – resta in vigore la legge Galasso” che tutela il paesaggio.

Le critiche tuttavia rimangono: si teme che alla fine prevalgano gli interessi privati sull’interesse pubblico. “Non esiste un patrimonio di serie A, tutelato, e uno di serie B, cedibile – insiste ad esempio Legambiente. L’intero patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese va protetto”.

Compito immane, ma vitale: beni culturali e paesaggio – diceva Schiller – appartengono al popolo che li ha creati, e involgarendoli o distruggendoli si sfregia l’identità culturale di un popolo. Ne va dunque delle nostre radici, ma anche della nostra salute: un bel paesaggio è anche armonia interiore, rimedio alla patologia oggi più diffusa, l’ansia. Squallide periferie, deprimenti capannoni e colate di cemento sempre davanti ai nostri occhi non procurano solo un danno estetico: profanano la nostra vita, fanno crescere l’aggressività, esattamente come gli animali costretti in un territorio ostile e ristretto.

Eppure basta un nulla – scriveva Jean Giono – per distruggere un’armonia: un traliccio ben piazzato, un sentiero asfaltato, una costa o un porticciolo “valorizzati”. Così se ne va per sempre la bellezza, che aiuta a vivere.

Autore: Carlo Grande

Fonte:La Stampa

Paolo VAGHEGGI: Il Codice della discordia.

Intervista a Giuliano Urbani. “Non venderemo niente che abbia valore storico e artistico”.

“Ho voluto il codice dei Beni Culturali e del Paesaggio perché la normativa faceva acqua da tutte le parti. Era un colabrodo sulle dismissioni, il paesaggio. C’era il caos più completo sulle competenze. Tutelare il patrimonio artistico e il paesaggio era impossibile. Ci voleva una legge organica, di sistema. Tra l’altro fino ad oggi il paesaggio non era mai stato considerato un bene culturale”.

Chiuso nel suo ufficio di via del Collegio Romano Giuliano Urbani, ministro per i beni e le attività culturali, ostenta tranquillità e sicurezza. Non è preoccupato per i dibattiti e le violente polemiche nate intorno a questo nuovo codice, che entrerà in vigore il 1 maggio e che sarà presentato questa mattina durante una conferenza stampa a cui parteciperanno Sabino Cassese e Salvatore Settis, ringraziato ufficialmente per i suoi “consensi-dissensi”.

Non sono altrettanto calmi nelle altre stanze dove c’è chi, come Mario Torsello, capo dell’ufficio legislativo, non nasconde il proprio nervosismo e la delusione per quella che definisce la “scarsa conoscenza” dei 184 articoli del codice di cui tutti parlano – dalle associazioni ambientaliste che lanciano allarmi in continuazione ai docenti universitari – “senza averne preso reale conoscenza”. Certo, possono esserci errori o mancanze ma “ci sono due anni di tempo per decreti integrativi e correttivi”.

Urbani ora non pensa a questo, vede nel codice uno strumento per migliorare il Bel Paese, per mettere ordine in un “demanio da Unione Sovietica”, per coinvolgere sempre più i privati nella gestione dei musei. Sostiene il ministro che con il codice “abbiamo finalmente messo ordine nel rapporto tra gestione, valorizzazione e tutela”.

Racconta: “Quando sono arrivato al ministero nessuno sapeva spiegarmi i confini. Ora abbiamo stabilito una gerarchia: la gestione, che è il livello più basso, deve essere compatibile con la valorizzazione che possono farla Stato, Regioni, Enti locali, con il pubblico godimento e con la tutela. Qualunque innovazione deve essere compatibile con la tutela che resta in mano allo Stato al sistema delle soprintendenze”.

I beni mobili conservati nei magazzini dei musei – quadri, reperti archeologici – possono essere venduti?
“No, è un’ipotesi assolutamente risibile”.

Ma gli Uffizi o il Colosseo potranno essere affidati in gestione ai privati?
“Potrebbero essere affidati, ma non lo credo prossimo, alle nuove fondazioni di gestione che però non hanno voce in capitolo nel pubblico godimento, nella valorizzazione e nella tutela che resta sempre al soprintendente. I privati che entrano nelle fondazioni vengono scelti dalle soprintendenze. Stiamo già lavorando alla nascita di due fondazioni, una per l’Egizio di Torino e l’altra per il museo delle navi di Pisa. In entrambi i casi i privati sono le fondazioni bancarie e nel caso pisano anche le ferrovie”.

Attraverso le fondazioni pensate a bilanci in attivo?
“Immettere cultura privatistica nella gestione vuol dire cercare almeno il pareggio. Non si mira al profitto se non come misura dell’efficienza. Cosa fare dei musei lo decide lo Stato e le soprintendenze, non il gestore”.

E qual’è il guadagno dei privati. Ai piccoli musei chi pensera?
“E’ il ritorno di immagine, grande. Ad ogni modo non è detto che ci siano interventi privatistici in ogni luogo. Il patrimonio artistico italiano è poco mostrato e mal gestito per mancanza di risorse. Il problema non sono le soprintendenze ma le risorse per permettere di offrire il bene pubblico ai cittadini. Ecco perché i privati”.

Eppure si parla di una perdita di potere delle soprintendenze, di tagli …
“No. Aumenteranno di numero. Nasceranno nuove soprintendenze a Lucca e a Lecce”.

Gli immobili invece potranno essere venduti. Ma quali?
“Potranno essere venduti tutti i beni che i soprintendenti giudicheranno non bisognosi della proprietà pubblica, che possono passare ai privati ma con la limitazione della destinazione d’uso. Il Palazzo delle Poste di Milano, ad esempio, deve essere per forza di proprietà pubblica? Ripeto: l’acquirente dovrà presentare anche il progetto d’uso e la soprintendenza dirà se è compatibile con la conservazione”.

Tutto questo in 120 giorni, con il silenzio assenso che incombe …
“Il silenzio assenso vale esclusivamente per la pronuncia, cioè se il bene può essere messo in vendita. La dichiarazione sulla destinazione d’uso si farà progetto per progetto, senza limiti di tempo”.

Quella delle dismissioni, si dice, è un tagliando che ha dovuto concedere al ministro del tesoro Tremonti.
“Questa è una cattiveria. Sono convinto che prima ci liberiamo di tutto ciò che non ha valore artistico e architettonico meglio è. Avremo più risorse per il resto. Noi abbiamo un patrimonio demaniale da Unione Sovietica. Spesso sono i comuni che hanno una grande voglia di demolizioni. Noi siamo quelli che si oppongono”.

Tuttavia anche nei piani paesistici il potere di intervento dei soprintendenti è scemato.
“I soprintendenti non perdono potere. Oggi i vincoli arrivano a cose fatte e molto spesso sono annullati dai tribunali regionali. In Sardegna hanno annullato il cento per cento dei nostri interventi. Domani i soprintendenti diranno la loro a monte. E’ un parere consultivo ma costitutivo. E non è stata abrogata la legge Galasso. Se le Regioni non adottano la pianificazione paesaggistica la legge resta in vigore. Ma credo che tutte le regioni definiranno piani paesistici. Il Veneto e l’Emilia Romagna hanno già firmato un accordo con il nostro ministero”.

A proposito di Fondazioni. Cosa accade alla Biennale di Venezia?
“Va tutto avanti. Nel consiglio c’è un signore che svalvola un po’. Tutto qui. Per le arti visive sono in attesa della risposta di un luminare”.

Autore: Paolo Vagheggi

Fonte:La Repubblica

Salvatore SETTIS: Il manager non salva l’arte.

La funzionalità delle Soprintendenze non è un discorso di bassa cucina. L’art. 9 della nostra insidiatissima Costituzione, prescrivendo che la Repubblica “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”, rinvia alle norme e strutture di tutela in vigore quando la Costituzione fu approvata: rispettivamente, le leggi Bottai del 1939 e l’organizzazione delle soprintendenze territoriali. Lo conferma la più ampia e recente trattazione in proposito del bel libro di Francesco Saverio Marini Lo statuto costituzionale dei beni culturali (Giuffrè, 2002), dove si dimostra che l’art. 9 sancisce una visione dinamica della tutela come pubblico intervento sul patrimonio (anche nel senso della fruizione e della valorizzazione); funzioni da esercitarsi prima di tutto dalle Soprintendenze.

In altri termini, la Costituzione può dire quel che dice perché parte dal presupposto che esistano e funzionino le strutture di tutela che ne consentono la piena attuazione; chi fa decadere o degradare quelle strutture, offende e viola la Costituzione. Questa di Urbani sarà la seconda riforma (dopo quella Melandri) a cui l’amministrazione della tutela viene assoggettata in pochi anni: insomma, si insiste sulle modifiche strutturali anziché assicurare un più sano turn over. A ogni riforma, la struttura del Ministero si complica e si burocratizza, in chiave sempre più verticistica e gerarchica.

Fino a pochi anni fa, l’organigramma era semplicissimo: dal ministro dipendevano quattro direzioni generali, e da queste la rete delle soprintendenze territoriali. Punto e basta. La riforma Melandri introdusse un doppio filtro, istituendo un Segretario Generale a capo dei direttori generali (portati a otto), e 17 soprintendenti regionali; inoltre, creò quattro Soprintendenze ai poli museali, pessima invenzione che staccava i musei dal territorio a Roma, Venezia, Firenze, Napoli.

La riforma Urbani abolisce la figura del Segretario Generale, ma per sostituirla con quattro “Dipartimenti”, da cui dipendono non solo le direzioni generali (portate a dieci), ma anche le direzioni regionali (già soprintendenze regionali), gerarchicamente sovraordinate alle rispettive soprintendenze territoriali. Come ha osservato il Consiglio di Stato, tale struttura “a piramide” ostacola le procedure, in particolare quelle soggette a scadenze perentorie (come il silenzio-assenso o i diritti di prelazione dei comuni nell’acquisto di immobili posti in vendita dallo Stato).

Non è difficile capire che la tutela è tanto più efficace quanto più legata al territorio (uno scavo a Verona si segue meglio da Verona che da Venezia o da Roma). Invece, mentre il numero delle soprintendenze territoriali va diminuendo, nelle ultime due riforme le figure “di vertice” sono cresciute da 4 a 9 (riforma Melandri) a 15 (riforma Urbani), senza contare i 17 soprintendenti (ora dirigenti) regionali. Il prezzo è alto: data la diminuzione dei quadri dirigenziali di seconda fascia, varie soprintendenze territoriali resteranno scoperte o verranno accorpate, attribuendole a soprintendenti con profilo scientifico non pertinente.

Per di più scompare, nell’attuale bozza di regolamento, ogni menzione della qualifica tecnico-scientifica inerente ai ruoli, il che apre la strada a manager amministrativi e politici, che senza nulla sapere di storia dell’arte o di archeologia dovranno prendere decisioni vitali per il nostro patrimonio. In altri termini, si allenta la “presa” sul territorio e il valore della ricerca a vantaggio di una visione verticistica e burocratica, allontanando i soprintendenti territoriali dal momento decisionale.

Questa defunzionalizzazione dell’amministrazione potrebbe essere l’anticamera di un possibile scenario finale di smantellamento de facto e spartizione, con “conferimento” a fondazioni di diritto privato dei bocconi più ambiti, e devoluzione del resto alle regioni. Magari, come ha dichiarato il sottosegretario Bono, riducendo le Soprintendenze da istituti di ricerca a “sportelli di riferimento dei cittadini per licenze e modernizzazioni” (Gazzetta di Parma, 26 marzo).

A una prospettiva tanto nefasta è ancora possibile fare argine auspicando un modello alternativo, che possa essere sperimentato pur mantenendo la struttura di base della riforma Urbani. In primo luogo, si può ridurre la distanza gerarchica fra le troppe istanze che si frappongono tra tutela del territorio e decisioni di vertice disponendo che il Direttore Regionale sia un primus inter pares , a rotazione, tra i Soprintendenti di settore di quella Regione; e che, analogamente, il Direttore del Dipartimento beni culturali e paesaggistici sia un primus inter pares, a rotazione, tra i Direttori Generali di quel Dipartimento. Questa gestione collegiale dovrebbe fondarsi sul principio della responsabilità, della competenza e del contatto con il territorio, e comportare specifici profili tecnico-scientifici e non astrattamente manageriali. Non è differenza da poco: solo un funzionario che s’intenda di storia dell’arte o di archeologia potrà opporsi con cognizione di causa alle alienazioni facili, mentre non lo farà un manager senza competenza specifica, e tanto più se di nomina politica.

Ma il rilancio della pubblica amministrazione del settore richiede un progetto coerente e organico, che sappia ridare fiato ai funzionari, da troppo tempo frustrati e umiliati. La direzione è chiara: concepire le Soprintendenze come enti di ricerca e di tutela, dando loro responsabilità e fiducia anziché sottoporle a meccanismi di approvazione lenti, tortuosi e inefficaci; rimotivare i funzionari di ogni grado mediante appositi corsi di formazione, indirizzati sia a storia dell’arte, museografia, ecc., sia a tecniche di management; rendere il sistema “permeabile”, rispetto all’esterno, incoraggiando i contratti di docenza del personale di musei e soprintendenze nelle università, ma anche favorendo l’affidamento a docenti universitari (anche stranieri) di incarichi temporanei in Sovrintendenze e musei; infine, procedere immediatamente a nuove assunzioni di personale di garantita qualità.

Bisognerebbe insomma, e ne sono tutti i presupposti, puntare gradualmente verso un modello di Soprintendenza territoriale dotata di personalità giuridica ed autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, dando poi autonomia e responsabilità di gestione, all’interno delle varie soprintendenze, ai musei che possano contare su significativi introiti propri. Solo così si potrebbe stimolare efficacemente l’iniziativa dei singoli direttori di museo e soprintendenti.

Una sperimentazione come questa avrebbe il suo naturale punto di partenza nelle attuali Soprintendenze “autonome”, quelle ai Poli Museali e le archeologiche di Pompei e di Roma. Le soprintendenze ai Poli museali andrebbero mutate, restituendo i musei al loro territorio, in soprintendenze urbane delle rispettive città; di quelle archeologiche andrebbe confermata l’autonomia, riaffermando il principio irrinunciabile che a reggerle dev’essere, appunto, un archeologo. Queste sei soprintendenze dovrebbero avere un modello unico di gestione (il modello bicefalo di Pompei, dove il soprintendente divide il potere con un manager amministrativo, non può funzionare). Dopo aver sperimentato questa forma di autonomia nelle sei Soprintendenze citate, essa dovrebbe essere messa a punto ed estesa gradualmente a tutte le soprintendenze territoriali. Si riconoscerebbe così apertamente l’ovvio principio che la programmazione conoscitiva della tutela non può essere efficace se disgiunta dall’azione amministrativa e dalla gestione dei fondi.

Il modello può essere la crescente autonomia sperimentata con successo nelle università. Anche le università, come le soprintendenze, sono governate da rettori che possono essere archeologi, medici, fisici senza alcuna formazione manageriale, eppure amministrano, col supporto delle strutture amministrative ma controllando le decisioni strategiche (per esempio sulla ricerca), complesse strutture e bilanci spesso assai più cospicui di quelli delle soprintendenze. Naturalmente, si dovrebbero attivare meccanismi di controllo della gestione e di valutazione della produttività e dei risultati, che consentano di verificare e premiare l’efficacia e l’efficienza delle azioni amministrative e di tutela, nonché di valutare individualmente i singoli responsabili, senza dimenticare che, pur promuovendo l’affluenza di pubblico, i musei e le strutture di tutela sono in tutto il mondo servizi e non enti for profit.

E’ lecito nutrire ancora qualche speranza che sia questa la strada, e non la moltiplicazione di direzioni generali e di prebende?

Autore: Salvatore Settis

Fonte:La Repubblica