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ARTICOLO 38: E’ TROPPO DIFFICILE ESSERE LIBERALI””

Ammontano a circa 17 milioni di euro le erogazioni a sostegno dell’arte e dello spettacolo effettuate dai 308 imprenditori-mecenati che nel 2001 si sono avvalsi degli incentivi fiscali previsti dall’art. 38 della legge 342/2000, in base al quale sono pienamente deducibili dal reddito di impresa tutte le erogazioni liberali concesse in favore di istituzioni culturali pubbliche e private. Pochi, 17 milioni di euro, se si considera che la norma prevedeva per il 2001 un tetto complessivo di 139,5 milioni di euro, all’interno del quale la liberalità era completamente detassata sia per le imprese mecenati che per i beneficiari (infatti, mentre le imprese possono dedurre dal reddito le somme versate senza alcun limite, i beneficiari, superata tale soglia complessiva, sono tenuti a versare allo Stato il 37 % delle quote eccedenti).Molti, se si pensa invece alla novità della norma, divenuta di fatto operativa solo negli ultimi mesi del 2001, e al suo complicato meccanismo di attuazione. E’ lo stesso ministro Urbani a riconoscerlo: “Innanzitutto la norma è ancora poco conosciuta perché è entrata in vigore a fine giugno”, ha dichiarato al Giornale dell’Arte. “Ci siamo attivati subito predisponendo un ufficio e un servizio informazioni anche sul sito internet per spiegare il suo funzionamento e nell’ultimo mese a disposizione per la presentazione delle domande abbiamo dato ampio risalto alle opportunità insite in questa norma attraverso i giornali ed inserzioni pubblicitarie. Quando però i cittadini non utilizzano una norma vi sono anche della ragioni più profonde: molti sono stati scoraggiati dalla macchinosità della norma che impone ai beneficiari di versare imposte su una parte dei contributi ricevuti nel caso si superasse il tetto di deduzioni previste. E’ chiaro che questo può generare incertezza nei bilanci di molte istituzioni culturali, che quindi hanno rinunciato ad utilizzarlo”.

Invece secondo l’ex ministro Giovanna Melandri, che della norma era stata la promotrice, “nè Urbani né Sgarbi hanno fatto niente per far conoscere l’articolo 38. Abbiamo dovuto persino sollecitare il Governo con un’interrogazione parlamentare affinché si attivasse perlomeno predisponendo la documentazione necessaria per poter usufruire della norma.”

Per il futuro Urbani assicura che “stiamo pensando di trasformare il regolamento di attuazione dell’art. 38 in una vera e propria Tremonti per la cultura. Partiremo dalle utili indicazioni che tutto il mondo dell’associazionismo e della società civile (penso in particolare alle proposte di Confindustria) avevano già formulato in occasione della stesura del precedente regolamento e che forse per poca fiducia nel privato non si è avuto il coraggio di inserire. Definiremo queste modifiche nei prossimi tre mesi per rilanciare le erogazioni liberali per il 2002”.

Tornando all’art. 38, il 13 % dell’importo totale delle operazioni è stato incamerato dai Comuni mentre nulla è stato erogato alle Regioni. Tra i soggetti beneficiari anche associazioni e fondazioni. A sfruttare maggiormente il beneficio fiscale sono stati la Lombardia (dove i “mecenati” hanno versato oltre 6,25 milioni di euro e i beneficiari ne hanno incassati 6,08) e il Veneto (3,56 milioni di euro di erogazioni, 4,08 di incassi). Nessun intervento, invece, in Trentino, Sardegna, Molise, Calabria e Valle d’Aosta. Il mecenatismo si è rivolto soprattutto verso lo spettacolo, cui va il 62,6 % dei finanziamenti, contro il 37,4 % dei beni culturali. Tra i beneficiari, spiccano i grandi enti lirici del Teatro della Scala (2,58 milioni di euro) e de La Fenice (2,72). Tra i privati, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per il recupero dell’isola di San Giorgio. Per lo Stato, hanno ricevuto finanziamenti la Soprintendenza per i bbaass dell’Umbria per la ricostruzione post sismica e l’Opificio delle pietre dure di Firenze per la sperimentazione e ricerca.

Autore: Beatrice Fabbretti

Fonte:Il Giornale dell’Arte

TESORI NASCOSTI A PALAZZO VENEZIA (Come cambiano le Soprintendenze: intervista a Claudio Strinati)

Passata un’estate abbastanza difficile, i musei italiani, quelli delle capitali dell’arte, si apprestano a vivere una stagione molto complessa causata sia dal calo dei visitatori, dovuto alla crisi del turismo, sia dalla “rivoluzione” che comporta l’entrata in vigore della riforma sull’indipendenza dei grandi poli di Roma, Firenze, Napoli e Venezia, della legge sulla “privatizzazione”, ovvero l’articolo 33 della legge finanziaria, nonché della legge Tremonti che ha varato la ”Patrimonio spa”.

E’ quindi un cambiamento totale di vita quello che attende i grandi musei italiani sia da un punto di vista normativo che finanziario. Le grandi istituzioni come la galleria degli Uffizi di Firenze, la galleria Borghese o Capodimonte, diventano indipendenti. Il soprintendente gestirà anche gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti che fino ad oggi finivano nelle casse del Tesoro, ma dovrà far quadrare i bilanci, cercare nuovi introiti. Insomma dovrà andare a caccia di sponsor, affidare al meglio i servizi aggiuntivi per p o r t a r e royalty. Al contempo non avrà più la responsabilità della tutela del patrimonio artistico del territorio.

La storica figura del soprintendente dunque si trasforma completamente: è a capo di un consiglio di amministrazione ed è sempre più uno storico-manager sull’esempio del direttore del Louvre o del direttore del Metropolita di New York. E’ questo il nuovo “abito” di Claudio Strinati, che a Roma è il soprintendente di un polo che aggrega la galleria Spada, la galleria Corsini, il museo nazionale di palazzo Venezia, il museo degli strumenti musicali, il Vittoriano e Castel Sant’Angelo. Monumenti e musei straordinari che custodiscono sommi capolavori di Caravaggio e del Bernini, che valgono centinaia di milioni di euro. I visitatori non sono moltissimi: poco più di un milione l’anno.

Spiega Strinati: " Il perché è semplice. Alcune di queste istituzioni sono forti, altre, fino a ieri, deboli, come ad esempio palazzo Venezia, poco conosciuto. Non è un dato di affluenza altissimo se lo confrontiamo don Firenze, è buono invece se lo vediamo con Napoli o Venezia. Ora ci si attende che tutti i musei divengano funzionali ed efficienti, che attraggano visitatori. Torno alla situazione di palazzo Venezia: potenzialmente è uno dei pochi musei italiani dedicati alle arti decorative perché possiede vastissime collezioni di argenti, ceramiche, armi, porcellane, sculture…" .

Tutto questo oggi però non è visibile…
" L’esposizione è molto limitata. Addirittura non è esposta l’armeria Odescalchi, che è una delle più importanti al mondo. Stesso discorso per la collezione di strumenti musicali. La sfida è questa: portare questo e gli altri istituti al massimo di potenzialità che non sono mai state espresse" .

Il blocco è stato causato dalla normativa passata?
" Fino a ieri la stessa soprintendenza univa la gestione dei musei e l’attività di tutela territoriale. Adesso la nuova soprintendenza si occuperà solo del museo, della sua promozione. Incarico unico anche se su questo non c’è un pensiero univoco. La separazione del territorio dai musei non è approvata da tutti" .

Questo quando accadrà?
" Sia Firenze sia Roma hanno già consegnato le funzioni di tutela del territorio. La Soprintendenza ai beni storici e artistici ha già passato gli incarichi a quelle di Roma e del Lazio" .

Cosa cambia nei musei romani? E il personale resterà statale?
" Quello del personale è un punto delicato ma dovrebbe restare in forza allo Stato. Quanto al resto… Tanto per cominciare la soprintendenza si avvarrà dell’autonomia amministrativa, gestendo gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti e dalle royalty dei servizi aggiuntivi e i capitali che potranno arrivare dai privati. Avremo un bilancio per fare una vera politica culturale autonoma. Potrò indirizzare dei fondi per far nascere a palazzo Barberini la vera grande galleria nazionale d’arte antica che Roma non ha" .

E’uno dei grandi nodi da sciogliere nella capitale…
" Sì, palazzo Barberini, il museo degli strumenti musicali e palazzo Venezia. Sono queste le tre priorità. A palazzo Venezia cercherò di utilizzare tutti gli spazi disponibili, lavoro lungo perché ci sono zone che mancano completamente di impiantistica" .

Per riqualificare il palazzo interverranno architetti di fama?
" Riqualificare vuol dire anche liberare zone occupate da uffici e liberare zone occupate da uffici e si, sono intenzionato a coinvolgere architetti di fama" .

Come sarà ampliato l’intervento dei privati?
" Si amplierà la collaborazione nel settore espositivo, nell’accoglienza del pubblico e nell’attività didattica. Quest’ultima diventerà importantissima per il nuovo polo museale perché favorirà la conoscenza delle opere. E qui il privato svilupperà le sue attività" .

Queste attività sono affidate a personale statale. Passerà ai privati?
" Il personale se ne occuperà come direzione e coordinamento. Il problema consentire che certi aspetti pratici attuativi siano privatizzati e che in mano pubblica resti la politica culturale" .

Autore: Paolo Vagheggi

Fonte:La Repubblica

IL DECRETO SALVA-DEFICIT – Ma non sappiamo che cosa si può vendere che cosa no

Purtroppo non si sa: prima si faranno le liste, poi le Soprintendenze valuteranno caso per caso.

E bene manifestare una sana diffidenza anche quando si abbia solo il sospetto che si voglia dilapidare il nostro patrimonio culturale. E giusto indignarsi ed è comprensibile che vengano messi in moto tutti i meccanismi possibili per impedire che avvenga l’irreparabile. Tanto più se si ha la memoria di quel che è successo in passato, quando perfino osservatori stranieri come Montesquieu rimasero sbalorditi da come veniva depredato il Belpaese, tanto che durante il viaggio annotò: " Gli inglesi si portano via tutto dall’Italia: quadri statue, ritratti" . Era il 1728; dopo ne sono successe tante, da giustificare qualsiasi ipersensibilità sull’argomento, da parte di chiunque.

Detto questo, credo anche sia necessario definire il campo di ciò di cui si sta discutendo. Bisogna capire bene quel che vuol dire e quali sono gli effetti dell’art. 7, comma 10 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito in Legge 15 giugno 2002, n.112). Il decreto legge parla di beni che fanno parte del patrimonio dello Stato, del patrimonio disponibile e indisponibile e, per quel che ci riguarda, di quelli che hanno valore storico artistico. Le chiesette di proprietà della Chiesa, di cui tanto si è sentito parlare in queste settimane, non c’entrano niente in questo dibattito: forse se ne parlerà più avanti. Così come non c’entrano per niente i beni mobili. Il decreto parla chiaramente d’altro…

Chiarito il punto, bisogna capire quali e quanti sono i beni immobili di proprietà dello Stato d’interesse storico artistico. Dobbiamo conoscere qual è l’universo della problematica che sta facendo venire le convulsioni al mondo della cultura. Va detto con franchezza: non lo sappiamo. O meglio, ne sappiamo molto poco. Perché generalmente i beni di proprietà dello Stato non sono assoggettati a provvedimenti di tutela esplicita. Non sono vincolati con un dispositivo specifico. Lo sono quasi sempre attraverso l’automatismo connesso all’art.4 della legge 1089/39 (oggi art.5 del D.p.r. 490/99), facendosi forti di una giurisprudenza che ha spesso confermato come i vincoli su beni di proprietà di enti riconosciuti abbiano carattere " ricognitivo" e non " costitutivo" . In altre parole, ciò significa che il vincolo esplicito su beni di proprietà dello Stato può anche essere superfluo, essendo sufficiente che l’edificio abbia più di cinquant’anni e dimostri di avere un qualche interesse storico-artistico.

Ciò ha consentito alle Soprintendenze di non dover emanare troppi dispositivi di vincolo nella consapevolezza di poter esercitare la tutela al momento della necessità, quando si pone un qualche problema di restauro. Criterio utilizzato anche nei confronti del patrimonio della Chiesa; per cui è bene sapere che non c’è un vincolo dichiarato né per San Marco a Venezia, né per il Duomo di Milano, né per Santa Maria del Fiore a Firenze, tanto per fare degli esempi: sono beni d’interesse storico-artistico che hanno più di cinquant’anni, e sono automaticamente tutelati ex art.4 (oggi art.5) della benemerita 1089/39. Perciò non ci sono elenchi. Non sappiamo con esattezza, in termini quantitativi e qualitativi, che cosa significhi l’allocuzione " patrimonio immobiliare dello stato d’interesse storico artistico" . Sappiamo solo che è considerevole e disomegeneo.

Dunque, vanno fatti gli elenchi come prescrive la " legge di tutela" che prevedeva un obbligo in questo senso fin dalle origini, in modo da poter rendere certi, oltretutto, i rapporti tra enti pubblici e soggetti terzi. Sulla fase di quegli elenchi sarà possibile dire che cosa vale e cosa non vale. Ciò che è incluso e ciò che può essere alienato. A legislazione vigente, saranno le Soprintendenze a svolgere questo ruolo e a valutare i singoli casi sulla base di strumenti giuridici già operanti. Lo hanno già fatto di recente e senza sbavature per i beni del demanio militare. Operando attraverso il regolamento emanato con D.p.r. 7 settembre 200, n.283 (in attuazione della L.448/98) che consente di alienare beni d’interesse storico artistico di proprietà del patrimonio dello Stato, in deroga all’art.54 del Testo Unico. Si tratta di una norma intervenuta dopo l’uscita del Testo Unico, che scioglie il nodo dell’alienabilità rimasta appesa tra l’art.24 della vecchia legge di tutela del 1939, che consentiva " a condizione" , e l’impossibilità stabilità dall’art.823, comma 1, del Codice Civile del 1942.

" Io credo francamente che il miglioramento delle arti sia un efficace mezzo di civiltà, ma non mi perito di affermare in pari tempo che l’inalienabilità e sterilità di un cospicuo capitale paralizzino la vita economica di una nazione" . E un passaggio dell’intervento del senatore Piepoli, nell’ambito della discussione parlamentare del novembre 1877 sulla legge " per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte" , che potrebbe a buon diritto far parte del dibattito in corso. Ma c’è una differenza e di non poco conto, perché la coscienza civile è maturata moltissimo e abbiamo fatto tesoro dei tanti errori commessi. Non verrà venduto né il Colosseo né altro, se non quel che avrà la minima rilevanza, rispetto all’unitarietà del patrimonio culturale della Nazione. E a vigilare sull’integrità di quel patrimonio ci sarà sempre e comunque anche il Ministero, agendo sia in via preventiva attraverso l’intesa con l’amministrazione finanziaria, sia successivamente tramite gli ordinari strumenti di tutela.

Autore: Roberto Cecchi

Fonte:Il Giornale dell’Arte

IL DECRETO SALVA-DEFICIT – Vendere: ci aveva già provato Carli nel’91

Negli ultimi dieci anni, la legislazione relativa gli immobili pubblici è stata continuamente, in pratica da ogni Governo, modificata. L’attuale Governo si è adeguato a questa tendenza, con la Legge 410 del 23 novembre 2001 e la successiva istituzione di " Patrimonio dello Stato spa" . E come tante volte in passato, ha già posto le premesse per nuove modifiche in futuro, avendo trascurato che nel frattempo era entrata in vigore una nuova Costituzione (Legge costituzionale 3 del 18 ottobre 2001) che all’art. 117 riserva allo Stato le competenze della " tutela" dei beni culturali, mentre attribuisce alla legislazione concorrente Stato-Regioni il compito della loro " valorizzazione" . Sembra dunque riproporsi per l’ennesima volta il problema che osserviamo da dieci anni: la legislazione non sta ferma, mentre gli immobili pubblici restano per l’appunto.. immobili!

Proviamo allora a chiarire, ancora una volta, i termini della questione, ribadendo e articolando meglio un giudizio che ho già espresso tante volte: l’Italia è il Paese al mondo che ha il maggior patrimonio storico-artistico; che ne ha la maggior quota in proprietà pubblica; e che ciò nonostante (o forse, proprio per questo?) ne ha tanto in abbandono e degrado.

Il paradosso è che nei giorni pari c’è sempre qualcuno che lamenta il degrado in cui il settore pubblico tiene questo grande patrimonio, che interessa tutta l’umanità. E poi nei giorni dispari c’è sempre anche qualcuno (a volte è lo stesso) che protesta contro i tentativi di porvi rimedio, ad esempio coinvolgendo di più i privati cittadini per ciò che riguarda valorizzazione e gestione di quei beni. Un giorno si parla male del Governo, il giorno dopo si parla male dei cittadini. Come si esce da questo circolo vizioso?

Il punto su cui si concentrano le polemiche è anzitutto quello della proprietà: chi dovrebbe essere il proprietario del nostro patrimonio storico artistico? In un paese di azzeccagarbugli come l’Italia, la questione è di sostanza, cioè politica, o ancor prima la si vuole solo formale, cioè di norma giuridica?

La supposta necessità di una proprietà pubblica degli immobili di valore storico-artistico è stata spesso dedotta dalla nostra Costituzione, che all’art. 9 stabilisce che " la Repubblica tutela il patrimonio storico artistico della Nazione" . In quale Paese, " tutela" significa " proprietà pubblica" ? Ovviamente, ciò non succede da nessuna parte, perché è chiaro, anche in italiano, che tutela è di più, e di meno, di pubblica proprietà. Non a caso, la nostra legge fondamentale, la legge 1089 del 1939, che è sempre stata giudicata una buona legge, nonostante l’anno in cui fu emanata, agli articoli 23 e 24 contemplava sia la proprietà pubblica del patrimonio storico artistico sia la possibile sua alienazione. Ma proprio perché quella era una legge dove era essenziale la finalità della tutela, l’alienazione era condizionata al rispetto di due circostanze: del bene eventualmente venduto era da garantire comunque sia la conservazione sia il pubblico godimento. A conferma che questi erano anche gli scopi della tutela stessa, indipendentemente da chi avesse la proprietà di quei beni.

E’ accidente della storia che nel successivo Codice Civile (del 1942) queste disposizioni non fossero riprese (negli articoli 822-4, dove si regolamenta il demanio pubblico), e che pertanto la successiva prevalente interpretazione sia stata che nel 1942 si era realizzata l’implicita abrogazione dei criteri della legge Bottai relativi alla dismissione del patrimonio storico e artistico. Il paradosso è che mentre il patrimonio pubblico di valore veniva considerato come inalienabile, ci si dimenticava che scopo principale di tutto ciò erano la conservazione e il pubblico godimento. In altre parole, la proprietà pubblica da strumento diventata obiettivo, se ne trascurava la finalità.

Non si spiegherebbe altrimenti la lunga storia di degrado, contenzioso, morosità e abusivismo che caratterizza tanto patrimonio pubblico. E non si spiegano altrimenti le incredibili difficoltà che hanno incontrato tutti i Governi degli ultimi dieci anni nel tentativo, finora mancato, di mettere ordine negli immobili pubblici e garantirne la tutela-valorizzazione-gestione con la finalità del pubblico godimento.

Da Immobiliare Italia a Patrimonio dello Stato spa

E’ bene che chi si occupa di questo problema e chi rilegge tutto ciò che negli ultimi dieci anni Parlamento, Governo, Corte dei Conti e Consiglio di Stato hanno scritto in proposito, sia dotato di sense of Humour. Come altrimenti reagire quando si legge nelle Relazioni della Corte dei Conti che " l’amministrazione spesso ignora tanto il valore di ciò che amministra quando l’esatta individuazione dei beni" ? Perché questo è stato il primo problema che si è incontrato, in dieci anni di tentativi di valorizzare e/o alienare immobili pubblici non utilizzati per usi governativi, e presumibilmente in degrado. Il problema preliminare è stato quello dell’esauriente individuazione dei beni stessi. E se questo già non bastasse, un secondo aspetto è risultato di fondamentale importanza: invece di cooperare alla realizzazione di quanto di volta in volta previsto dalla legge che si cercava di attuare, le molte amministrazioni coinvolte hanno messo in atto comportamenti tipicamente dilatori, quasi sempre chiedendo chiarimenti o proponendo la necessità di interpretazioni e pareri. A sua volta, ciò ha anche determinato la continua modifica della legislazione stessa nel tentativo di superare ostacoli o di semplificare procedure operative troppo complesse.

Il risultato è che finora di tutti quei tentativi s’è visto ben poco. E ogni anno, ci accontentiamo di leggere le relazioni della Corte dei Conti che riportano i risultati di stime campionarie (dell’intero complesso del patrimonio pubblico nulla sappiamo). Queste ci dicono, ad esempio, che nel Lazio su 126 campioni esaminati è stato accertato un 30% di casi di abusivismo vero e proprio. Nel caso della Campania, su un totale di 3.154 beni appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, un 24% sono risultati occupati " sine titulo" (dirlo in latino, evidentemente suona meno grave). Ciò che è ancora più preoccupante è che risulta spesso trattarsi di abusivismo di lunga durata: nel Lazio vene sono casi precedenti al 1960, in Molise casi precedenti al 1935!

Sembra allora perfettamente comprensibile perché ogni tentativo di mettere ordine e bonificare questo settore abbia incontrato tante resistenze; ed anche che l’inconsapevole appoggio venuto dal mondo della cultura possa essere stato strumentalizzato per prorogare lo status quo e i tanti suoi difetti. Abusivismo e carenze di manutenzione hanno determinato una perdita per la collettività ben maggiore di quella che avrebbe mai potuto essere un’ordinata dismissione di una parte di questi beni, anche di quelli del Demanio storico e artistico, possibilmente riportati al pubblico godimento.

Ma ricordiamo brevemente i precedenti tentativi e consideriamo le cause del loro fiasco. Il primo a provarci è nell’autunno del 1991 Guido Carli, memore delle procedure, e del successo, di Quintino Sella.

La strada proposta è quella del trasferimento di immobili del Patrimonio " disponibile" (nota bene: erano quindi esclusi gli immobili del Demanio, di valore storico e artistico) dello Stato ad una società di apposita costituzione: " Immobiliare Italia" . Questa società avrebbe poi dovuto provvedere a quanto necessario per gestione-valorizzazione-alienazione degli immobili stessi. Passano cinque anni di tentativi infruttuosi e poi la pratica viene archiviata.

Ci riprova nel 1996 il Governo Prodi con Vincenzo Visco al Ministero delle Finanze e Carlo Azeglio Campi a quello del Tesoro: in questo caso, il progetto principale è un modello di " cartolarizzazione" degli immobili pubblici, cioè del loro conferimento a costituendi fondi immobiliari. Anche questo tentativo non ha avuto molta fortuna: i fondi immobiliare pubblici non sono stati neppure costituiti, e gli elenchi degli immobili pubblici da conferire non sono mai stati completati. Anche in questo caso, i tempi previsti dalla legge sono risultati troppo brevi rispetto ai tempi (si fa per dire) della nostra burocrazia; e la cooperazione tra le diverse amministrazioni troppo scarsa per riuscire a realizzare procedure oggettivamente complesse.

Il terzo (per ora) tentativo è in corso; e le persone di buona volontà dovrebbero sperare che abbia più successo dei precedenti. Anche perché la situazione continua a deteriorarsi. Dieci anni di tentativi non hanno prodotto risultati positivi, ma hanno certamente avuto una serie di conseguenze negative. Mi limito ad elencare le tre principali.

1. La repressione dell’abusivismo non è stata affatto potenziata, essendo previste le soluzioni radicali do volta in volta promesse dalla legislazione sulle dismissioni.

2. Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria non ha ricevuto l’impulso necessario.

3. D’altra parte, sono stati incentivati i comportamenti " egoistici" delle singole amministrazioni aventi in uso immobili pubblici, nell’ipotesi, già verificatasi per il Ministero delle Difesa, che quelle dismissioni potessero servire a finanziare il Ministero stesso (i proventi di " Immobiliare Italia" erano invece destinati alla riduzione del debito pubblico).

Nel processo ora avviato di cartolarizzazione con valorizzazione e dismissione (iniziato con la Legge 410/2001 e poi con l’istituzione di " Patrimonio dello Stato spa" , con il DL approvato, l’11 aprile scorso, dal Consiglio dei Ministri, oggi Legge 112/2002) è esplicitamente indicato che gli immobili sono sia quelli del Patrimonio sia quelli del Demanio, e quindi anche gli immobili tutelati perché di valore storico e artistico. D’altra parte, l’alienabilità anche di quest’ultimi immobili, con le opportune garanzie e con stringenti requisiti, era stata ripristinata negli anni precedenti. Dopo alcune incertezze, e con qualche giro tortuoso, già la Finanziaria per il 1999 (Legge 448/98) aveva previsto in merito un apposito Regolamento (da emanare entro il gennaio 2000). E’ questo un Regolamento (è il DPR 283/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2000) che non ha suscitato allora la dovuta attenzione. Ed è quindi un po’paradossale che le polemiche che quest’anno si sono accompagnate all’avvio di " Patrimonio dello Stato spa" non abbiamo tenuto conto del fatto che molto di quel dibattito era già stato svolto, e che ripeterlo per l’ennesima volta avrebbe solo garantito tranquillità agli abusivi utenti di tanti immobili pubblici, ed un altro po’di loro degrado.

Conclusioni

In un paese civile, lo Stato e i cittadini fanno a gara per conservare nelle condizioni migliori il patrimonio storico e artistico della Nazione. Una parte sarà di proprietà pubblica, in funzione del ruolo storicamente svolto da questi edifici e dell’importanza che ne ha il godimento pubblico, così pienamente assicurato. Una parte sarà di proprietà privata, fin tanto che si trovano (e il mio auspicio è che vi siano sempre numerose testimonianze di questo amore civico) privati cittadini disposti a impegnarsi in analoghe funzioni di pubblica utilità. E quanto vediamo in numerosi paesi civili, dove ricco è l’impegno di cittadini privati, di fondazioni, ma anche di imprese, nella conservazione e valorizzazione di importanti edifici che rappresentano parte del patrimonio della Nazione.

C’è qualche speranza con riferimento all’Italia, che anche il nostro Paese possa avvicinarsi al modello di paese civile che vediamo altrove? L’esperienza degli ultimi dieci anni è stata desolante: pubbliche amministrazioni che (devo immaginare per piccoli interessi di bottega) non si vergognano di avanzare pretesti puerili per non fare quanto la legge loro richiede; che costruiscono grovigli di pareri contrastanti, perplessità, richieste di pareri sulle perplessità e perplessità sui pareri…

Chi avesse il tempo e la voglia di studiarsi tutte queste carte non potrebbe non condividere i miei tanti dubbi sulla buona fede di quelle persone. Ma allo stesso risultato dovrebbe giungere anche chiunque, visitando le nostre città e osservando lo stato di degrado in cui si trovano tanti immobili pubblici, soprattutto quelli meritevoli di tutela perché di valore storico e artistico, si domandasse come ciò sia stato possibile senza che nessuno mai ne fosse stato considerato responsabile.

C’è un aspetto fra tutti che merita sottolineare: quando si è iniziato a fare elenchi di immobili pubblici da conferire ai costituendi " fondi immobiliari" (ero il Presidente dell’apposita Commissione che lavorava al Ministero delle Finanze), si è posto il problema di eventuali loro vincoli come immobili di valore storico e artistico. E si è così scoperto qual era la logica con cui aveva per tanti anni lavorato il Ministero dei Beni Culturali: il vincolo, e quindi l’impegno alla conservazione e al pubblico godimento, non veniva affatto previsto per gli immobili di pubblica proprietà al cui degrado e utilizzo abusivo non era quindi posto alcun limite! Ma i cittadini le sanno queste cose?

Autore: Giacomo Vaciago

Fonte:Il Giornale dell’Arte

NEL VINCOLO ARCHEOLOGICO INDIRETTO CONTA ANCHE LA &#8220VISIBILITA&#8217&#8221 DEL BENE

Il vincolo " archeologico" deve essere ben motivato. Ma se l’area è storicamente accertata, anche se non esistono reperti, è giustificato l’inedificabilità assoluta legata alla visuale del " compendio" .

Il Consiglio di Stato (sentenza 4566 del 6 settembre 2002), accogliendo un ricorso del ministero dei Beni culturali, ha dettato regole e riferimenti per la legittima costituzione di vincoli " indiretti" su terreni che si trovano in aree di interesse archeologico, in riferimento a criteri ancora poco noti come la prospettiva dalla quale questi beni vengono visivamente fruiti.

La vicenda prende le mosse da un vincolo di inedificabilità assoluta deciso dai Beni culturali su un terreno dove non esistevano reperti veri e propri ma dove, se fossero state erette costruzioni, sarebbe stata compromessa la " fruibuilità visiva" del mausoleo di S.Elena, nei pressi della Via Labicana antica. Il Tar Lazio, accogliendo le ragioni dei proprietari, aveva giudicato il vincolo ingiustificato, in quanto basato su considerazioni di ordine storico e rilevando che la distanza dai monumenti dell’area " colpita" dal vincolo era di circa 650 metri. Mancavano quindi i criteri di " congruità e ragionevolezza" indipsensabili nell’ambito delle decisoni discrezionali della " Pa" .

Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni del ministero, evidenziando che il decreto aveva lo scopo di tutelare il comprensorio della Via Labicana antica, un sito " di importanza eccezionale" , ancora conservato " in modo da garantire la visuale del mausoleo da ogni parte, e il decreto ministeriale impugnato precisa che intende salvaguardare la visuale del mausoleo da tutte le possibili prospettive dell’intero comprensorio" . Inoltre, tutto intorno ci sono reperti e, nel caso di specie, diventa impossibile negare che " l’unitarietà di un’area archeologica deriva dalla vastità del complesso insistente su di essa e dalla unitarietà del " praedium" , documentata dalle fonti antiche, oltre che dalle modalità, storicamente stratificatesi, di fruizione estetica e visiva dei beni del complesso archeologico medesimo" . Il mero dato della distanza – precisa il Consiglio di Stato – non assume valore significativo e decisivo, in sè considerato, dovendosi valutare se le condizioni di prospettiva, luce, decoro del complesso archeologico rendano necessaria l’imposizione di un vincolo indiretto. Si deve quindi ritenere, prosegue la sentenza, che per la legittimità del provvedimento amministrativo che impone un vincolo indiretto non occorra accertare dirette presenze archeologiche nell’area, pure considerata parte di un compendio considerabile un unitario bene culturale sulla base di fonti storiche, né occorre far precedere l’atto impositivo del vincolo da indagini ed esplorazioni ai sensi dell’articolo 43 della legge 1089/39.

Si devono però, prosegue la sentenza, " indicare con precisione il bene oggetto del vincolo, le cose in funzione delle quali il vincolo indiretto è imposto, il rapporto di complementarietà fra le misure limitative ed il fine pubblico perseguito, le ragioni di adozione della misura limitativa" .

Passando poi a esaminare quello che lo stesso collegio definisce il punto centrale della controversia, cioè che il provvedimento difetterebbe di specificità in relazione all’ampiezza e alla distanza dell’area sottopòsta a vincolo indiretto, il Consiglio di Stato chiarisce che " la mera circostanza della distanza fisica non può avere valore significativo di una violazione del principio di proporzionalità, non esistendo un criterio assoluto per la determinazione (…) della fascia di rispetto attorno ad una zona monumentale, ma dovendosi fare riferimento alla situazione storicamente determinatasi relativa alle condizioni della prospettiva e della visuale di un monumento dalla aperta campagna. L’imposizione della visuale poi garantisce non solo l’integrità e la visibilità del monumento ma anche l’integrità dell’ambiente circostante e il decoro" . In particolare, " nel caso di specie le fotografie attestano che, nonostante la distanza di 650 mt. circa, la visuale è significativa, da più punti limite dell’area vincolata, sicché mero dato fisico della distanza non può essere considerato indice rilevante di sproporzione del vincolo in presenza dei requisiti di continuità storica della visuale e delle esigenze di mantenimento dell’integrità ambientale dell’area" .

Autore: Saverio Fossati

Fonte:Il Sole – 24 Ore