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IL DECRETO SALVA-DEFICIT – Ma non sappiamo che cosa si può vendere che cosa no

Purtroppo non si sa: prima si faranno le liste, poi le Soprintendenze valuteranno caso per caso.

E bene manifestare una sana diffidenza anche quando si abbia solo il sospetto che si voglia dilapidare il nostro patrimonio culturale. E giusto indignarsi ed è comprensibile che vengano messi in moto tutti i meccanismi possibili per impedire che avvenga l’irreparabile. Tanto più se si ha la memoria di quel che è successo in passato, quando perfino osservatori stranieri come Montesquieu rimasero sbalorditi da come veniva depredato il Belpaese, tanto che durante il viaggio annotò: " Gli inglesi si portano via tutto dall’Italia: quadri statue, ritratti" . Era il 1728; dopo ne sono successe tante, da giustificare qualsiasi ipersensibilità sull’argomento, da parte di chiunque.

Detto questo, credo anche sia necessario definire il campo di ciò di cui si sta discutendo. Bisogna capire bene quel che vuol dire e quali sono gli effetti dell’art. 7, comma 10 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 (convertito in Legge 15 giugno 2002, n.112). Il decreto legge parla di beni che fanno parte del patrimonio dello Stato, del patrimonio disponibile e indisponibile e, per quel che ci riguarda, di quelli che hanno valore storico artistico. Le chiesette di proprietà della Chiesa, di cui tanto si è sentito parlare in queste settimane, non c’entrano niente in questo dibattito: forse se ne parlerà più avanti. Così come non c’entrano per niente i beni mobili. Il decreto parla chiaramente d’altro…

Chiarito il punto, bisogna capire quali e quanti sono i beni immobili di proprietà dello Stato d’interesse storico artistico. Dobbiamo conoscere qual è l’universo della problematica che sta facendo venire le convulsioni al mondo della cultura. Va detto con franchezza: non lo sappiamo. O meglio, ne sappiamo molto poco. Perché generalmente i beni di proprietà dello Stato non sono assoggettati a provvedimenti di tutela esplicita. Non sono vincolati con un dispositivo specifico. Lo sono quasi sempre attraverso l’automatismo connesso all’art.4 della legge 1089/39 (oggi art.5 del D.p.r. 490/99), facendosi forti di una giurisprudenza che ha spesso confermato come i vincoli su beni di proprietà di enti riconosciuti abbiano carattere " ricognitivo" e non " costitutivo" . In altre parole, ciò significa che il vincolo esplicito su beni di proprietà dello Stato può anche essere superfluo, essendo sufficiente che l’edificio abbia più di cinquant’anni e dimostri di avere un qualche interesse storico-artistico.

Ciò ha consentito alle Soprintendenze di non dover emanare troppi dispositivi di vincolo nella consapevolezza di poter esercitare la tutela al momento della necessità, quando si pone un qualche problema di restauro. Criterio utilizzato anche nei confronti del patrimonio della Chiesa; per cui è bene sapere che non c’è un vincolo dichiarato né per San Marco a Venezia, né per il Duomo di Milano, né per Santa Maria del Fiore a Firenze, tanto per fare degli esempi: sono beni d’interesse storico-artistico che hanno più di cinquant’anni, e sono automaticamente tutelati ex art.4 (oggi art.5) della benemerita 1089/39. Perciò non ci sono elenchi. Non sappiamo con esattezza, in termini quantitativi e qualitativi, che cosa significhi l’allocuzione " patrimonio immobiliare dello stato d’interesse storico artistico" . Sappiamo solo che è considerevole e disomegeneo.

Dunque, vanno fatti gli elenchi come prescrive la " legge di tutela" che prevedeva un obbligo in questo senso fin dalle origini, in modo da poter rendere certi, oltretutto, i rapporti tra enti pubblici e soggetti terzi. Sulla fase di quegli elenchi sarà possibile dire che cosa vale e cosa non vale. Ciò che è incluso e ciò che può essere alienato. A legislazione vigente, saranno le Soprintendenze a svolgere questo ruolo e a valutare i singoli casi sulla base di strumenti giuridici già operanti. Lo hanno già fatto di recente e senza sbavature per i beni del demanio militare. Operando attraverso il regolamento emanato con D.p.r. 7 settembre 200, n.283 (in attuazione della L.448/98) che consente di alienare beni d’interesse storico artistico di proprietà del patrimonio dello Stato, in deroga all’art.54 del Testo Unico. Si tratta di una norma intervenuta dopo l’uscita del Testo Unico, che scioglie il nodo dell’alienabilità rimasta appesa tra l’art.24 della vecchia legge di tutela del 1939, che consentiva " a condizione" , e l’impossibilità stabilità dall’art.823, comma 1, del Codice Civile del 1942.

" Io credo francamente che il miglioramento delle arti sia un efficace mezzo di civiltà, ma non mi perito di affermare in pari tempo che l’inalienabilità e sterilità di un cospicuo capitale paralizzino la vita economica di una nazione" . E un passaggio dell’intervento del senatore Piepoli, nell’ambito della discussione parlamentare del novembre 1877 sulla legge " per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d’antichità e d’arte" , che potrebbe a buon diritto far parte del dibattito in corso. Ma c’è una differenza e di non poco conto, perché la coscienza civile è maturata moltissimo e abbiamo fatto tesoro dei tanti errori commessi. Non verrà venduto né il Colosseo né altro, se non quel che avrà la minima rilevanza, rispetto all’unitarietà del patrimonio culturale della Nazione. E a vigilare sull’integrità di quel patrimonio ci sarà sempre e comunque anche il Ministero, agendo sia in via preventiva attraverso l’intesa con l’amministrazione finanziaria, sia successivamente tramite gli ordinari strumenti di tutela.

Autore: Roberto Cecchi

Fonte:Il Giornale dell’Arte

IL DECRETO SALVA-DEFICIT – Vendere: ci aveva già provato Carli nel’91

Negli ultimi dieci anni, la legislazione relativa gli immobili pubblici è stata continuamente, in pratica da ogni Governo, modificata. L’attuale Governo si è adeguato a questa tendenza, con la Legge 410 del 23 novembre 2001 e la successiva istituzione di " Patrimonio dello Stato spa" . E come tante volte in passato, ha già posto le premesse per nuove modifiche in futuro, avendo trascurato che nel frattempo era entrata in vigore una nuova Costituzione (Legge costituzionale 3 del 18 ottobre 2001) che all’art. 117 riserva allo Stato le competenze della " tutela" dei beni culturali, mentre attribuisce alla legislazione concorrente Stato-Regioni il compito della loro " valorizzazione" . Sembra dunque riproporsi per l’ennesima volta il problema che osserviamo da dieci anni: la legislazione non sta ferma, mentre gli immobili pubblici restano per l’appunto.. immobili!

Proviamo allora a chiarire, ancora una volta, i termini della questione, ribadendo e articolando meglio un giudizio che ho già espresso tante volte: l’Italia è il Paese al mondo che ha il maggior patrimonio storico-artistico; che ne ha la maggior quota in proprietà pubblica; e che ciò nonostante (o forse, proprio per questo?) ne ha tanto in abbandono e degrado.

Il paradosso è che nei giorni pari c’è sempre qualcuno che lamenta il degrado in cui il settore pubblico tiene questo grande patrimonio, che interessa tutta l’umanità. E poi nei giorni dispari c’è sempre anche qualcuno (a volte è lo stesso) che protesta contro i tentativi di porvi rimedio, ad esempio coinvolgendo di più i privati cittadini per ciò che riguarda valorizzazione e gestione di quei beni. Un giorno si parla male del Governo, il giorno dopo si parla male dei cittadini. Come si esce da questo circolo vizioso?

Il punto su cui si concentrano le polemiche è anzitutto quello della proprietà: chi dovrebbe essere il proprietario del nostro patrimonio storico artistico? In un paese di azzeccagarbugli come l’Italia, la questione è di sostanza, cioè politica, o ancor prima la si vuole solo formale, cioè di norma giuridica?

La supposta necessità di una proprietà pubblica degli immobili di valore storico-artistico è stata spesso dedotta dalla nostra Costituzione, che all’art. 9 stabilisce che " la Repubblica tutela il patrimonio storico artistico della Nazione" . In quale Paese, " tutela" significa " proprietà pubblica" ? Ovviamente, ciò non succede da nessuna parte, perché è chiaro, anche in italiano, che tutela è di più, e di meno, di pubblica proprietà. Non a caso, la nostra legge fondamentale, la legge 1089 del 1939, che è sempre stata giudicata una buona legge, nonostante l’anno in cui fu emanata, agli articoli 23 e 24 contemplava sia la proprietà pubblica del patrimonio storico artistico sia la possibile sua alienazione. Ma proprio perché quella era una legge dove era essenziale la finalità della tutela, l’alienazione era condizionata al rispetto di due circostanze: del bene eventualmente venduto era da garantire comunque sia la conservazione sia il pubblico godimento. A conferma che questi erano anche gli scopi della tutela stessa, indipendentemente da chi avesse la proprietà di quei beni.

E’ accidente della storia che nel successivo Codice Civile (del 1942) queste disposizioni non fossero riprese (negli articoli 822-4, dove si regolamenta il demanio pubblico), e che pertanto la successiva prevalente interpretazione sia stata che nel 1942 si era realizzata l’implicita abrogazione dei criteri della legge Bottai relativi alla dismissione del patrimonio storico e artistico. Il paradosso è che mentre il patrimonio pubblico di valore veniva considerato come inalienabile, ci si dimenticava che scopo principale di tutto ciò erano la conservazione e il pubblico godimento. In altre parole, la proprietà pubblica da strumento diventata obiettivo, se ne trascurava la finalità.

Non si spiegherebbe altrimenti la lunga storia di degrado, contenzioso, morosità e abusivismo che caratterizza tanto patrimonio pubblico. E non si spiegano altrimenti le incredibili difficoltà che hanno incontrato tutti i Governi degli ultimi dieci anni nel tentativo, finora mancato, di mettere ordine negli immobili pubblici e garantirne la tutela-valorizzazione-gestione con la finalità del pubblico godimento.

Da Immobiliare Italia a Patrimonio dello Stato spa

E’ bene che chi si occupa di questo problema e chi rilegge tutto ciò che negli ultimi dieci anni Parlamento, Governo, Corte dei Conti e Consiglio di Stato hanno scritto in proposito, sia dotato di sense of Humour. Come altrimenti reagire quando si legge nelle Relazioni della Corte dei Conti che " l’amministrazione spesso ignora tanto il valore di ciò che amministra quando l’esatta individuazione dei beni" ? Perché questo è stato il primo problema che si è incontrato, in dieci anni di tentativi di valorizzare e/o alienare immobili pubblici non utilizzati per usi governativi, e presumibilmente in degrado. Il problema preliminare è stato quello dell’esauriente individuazione dei beni stessi. E se questo già non bastasse, un secondo aspetto è risultato di fondamentale importanza: invece di cooperare alla realizzazione di quanto di volta in volta previsto dalla legge che si cercava di attuare, le molte amministrazioni coinvolte hanno messo in atto comportamenti tipicamente dilatori, quasi sempre chiedendo chiarimenti o proponendo la necessità di interpretazioni e pareri. A sua volta, ciò ha anche determinato la continua modifica della legislazione stessa nel tentativo di superare ostacoli o di semplificare procedure operative troppo complesse.

Il risultato è che finora di tutti quei tentativi s’è visto ben poco. E ogni anno, ci accontentiamo di leggere le relazioni della Corte dei Conti che riportano i risultati di stime campionarie (dell’intero complesso del patrimonio pubblico nulla sappiamo). Queste ci dicono, ad esempio, che nel Lazio su 126 campioni esaminati è stato accertato un 30% di casi di abusivismo vero e proprio. Nel caso della Campania, su un totale di 3.154 beni appartenenti al Demanio e al Patrimonio dello Stato, un 24% sono risultati occupati " sine titulo" (dirlo in latino, evidentemente suona meno grave). Ciò che è ancora più preoccupante è che risulta spesso trattarsi di abusivismo di lunga durata: nel Lazio vene sono casi precedenti al 1960, in Molise casi precedenti al 1935!

Sembra allora perfettamente comprensibile perché ogni tentativo di mettere ordine e bonificare questo settore abbia incontrato tante resistenze; ed anche che l’inconsapevole appoggio venuto dal mondo della cultura possa essere stato strumentalizzato per prorogare lo status quo e i tanti suoi difetti. Abusivismo e carenze di manutenzione hanno determinato una perdita per la collettività ben maggiore di quella che avrebbe mai potuto essere un’ordinata dismissione di una parte di questi beni, anche di quelli del Demanio storico e artistico, possibilmente riportati al pubblico godimento.

Ma ricordiamo brevemente i precedenti tentativi e consideriamo le cause del loro fiasco. Il primo a provarci è nell’autunno del 1991 Guido Carli, memore delle procedure, e del successo, di Quintino Sella.

La strada proposta è quella del trasferimento di immobili del Patrimonio " disponibile" (nota bene: erano quindi esclusi gli immobili del Demanio, di valore storico e artistico) dello Stato ad una società di apposita costituzione: " Immobiliare Italia" . Questa società avrebbe poi dovuto provvedere a quanto necessario per gestione-valorizzazione-alienazione degli immobili stessi. Passano cinque anni di tentativi infruttuosi e poi la pratica viene archiviata.

Ci riprova nel 1996 il Governo Prodi con Vincenzo Visco al Ministero delle Finanze e Carlo Azeglio Campi a quello del Tesoro: in questo caso, il progetto principale è un modello di " cartolarizzazione" degli immobili pubblici, cioè del loro conferimento a costituendi fondi immobiliari. Anche questo tentativo non ha avuto molta fortuna: i fondi immobiliare pubblici non sono stati neppure costituiti, e gli elenchi degli immobili pubblici da conferire non sono mai stati completati. Anche in questo caso, i tempi previsti dalla legge sono risultati troppo brevi rispetto ai tempi (si fa per dire) della nostra burocrazia; e la cooperazione tra le diverse amministrazioni troppo scarsa per riuscire a realizzare procedure oggettivamente complesse.

Il terzo (per ora) tentativo è in corso; e le persone di buona volontà dovrebbero sperare che abbia più successo dei precedenti. Anche perché la situazione continua a deteriorarsi. Dieci anni di tentativi non hanno prodotto risultati positivi, ma hanno certamente avuto una serie di conseguenze negative. Mi limito ad elencare le tre principali.

1. La repressione dell’abusivismo non è stata affatto potenziata, essendo previste le soluzioni radicali do volta in volta promesse dalla legislazione sulle dismissioni.

2. Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria non ha ricevuto l’impulso necessario.

3. D’altra parte, sono stati incentivati i comportamenti " egoistici" delle singole amministrazioni aventi in uso immobili pubblici, nell’ipotesi, già verificatasi per il Ministero delle Difesa, che quelle dismissioni potessero servire a finanziare il Ministero stesso (i proventi di " Immobiliare Italia" erano invece destinati alla riduzione del debito pubblico).

Nel processo ora avviato di cartolarizzazione con valorizzazione e dismissione (iniziato con la Legge 410/2001 e poi con l’istituzione di " Patrimonio dello Stato spa" , con il DL approvato, l’11 aprile scorso, dal Consiglio dei Ministri, oggi Legge 112/2002) è esplicitamente indicato che gli immobili sono sia quelli del Patrimonio sia quelli del Demanio, e quindi anche gli immobili tutelati perché di valore storico e artistico. D’altra parte, l’alienabilità anche di quest’ultimi immobili, con le opportune garanzie e con stringenti requisiti, era stata ripristinata negli anni precedenti. Dopo alcune incertezze, e con qualche giro tortuoso, già la Finanziaria per il 1999 (Legge 448/98) aveva previsto in merito un apposito Regolamento (da emanare entro il gennaio 2000). E’ questo un Regolamento (è il DPR 283/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2000) che non ha suscitato allora la dovuta attenzione. Ed è quindi un po’paradossale che le polemiche che quest’anno si sono accompagnate all’avvio di " Patrimonio dello Stato spa" non abbiamo tenuto conto del fatto che molto di quel dibattito era già stato svolto, e che ripeterlo per l’ennesima volta avrebbe solo garantito tranquillità agli abusivi utenti di tanti immobili pubblici, ed un altro po’di loro degrado.

Conclusioni

In un paese civile, lo Stato e i cittadini fanno a gara per conservare nelle condizioni migliori il patrimonio storico e artistico della Nazione. Una parte sarà di proprietà pubblica, in funzione del ruolo storicamente svolto da questi edifici e dell’importanza che ne ha il godimento pubblico, così pienamente assicurato. Una parte sarà di proprietà privata, fin tanto che si trovano (e il mio auspicio è che vi siano sempre numerose testimonianze di questo amore civico) privati cittadini disposti a impegnarsi in analoghe funzioni di pubblica utilità. E quanto vediamo in numerosi paesi civili, dove ricco è l’impegno di cittadini privati, di fondazioni, ma anche di imprese, nella conservazione e valorizzazione di importanti edifici che rappresentano parte del patrimonio della Nazione.

C’è qualche speranza con riferimento all’Italia, che anche il nostro Paese possa avvicinarsi al modello di paese civile che vediamo altrove? L’esperienza degli ultimi dieci anni è stata desolante: pubbliche amministrazioni che (devo immaginare per piccoli interessi di bottega) non si vergognano di avanzare pretesti puerili per non fare quanto la legge loro richiede; che costruiscono grovigli di pareri contrastanti, perplessità, richieste di pareri sulle perplessità e perplessità sui pareri…

Chi avesse il tempo e la voglia di studiarsi tutte queste carte non potrebbe non condividere i miei tanti dubbi sulla buona fede di quelle persone. Ma allo stesso risultato dovrebbe giungere anche chiunque, visitando le nostre città e osservando lo stato di degrado in cui si trovano tanti immobili pubblici, soprattutto quelli meritevoli di tutela perché di valore storico e artistico, si domandasse come ciò sia stato possibile senza che nessuno mai ne fosse stato considerato responsabile.

C’è un aspetto fra tutti che merita sottolineare: quando si è iniziato a fare elenchi di immobili pubblici da conferire ai costituendi " fondi immobiliari" (ero il Presidente dell’apposita Commissione che lavorava al Ministero delle Finanze), si è posto il problema di eventuali loro vincoli come immobili di valore storico e artistico. E si è così scoperto qual era la logica con cui aveva per tanti anni lavorato il Ministero dei Beni Culturali: il vincolo, e quindi l’impegno alla conservazione e al pubblico godimento, non veniva affatto previsto per gli immobili di pubblica proprietà al cui degrado e utilizzo abusivo non era quindi posto alcun limite! Ma i cittadini le sanno queste cose?

Autore: Giacomo Vaciago

Fonte:Il Giornale dell’Arte

NEL VINCOLO ARCHEOLOGICO INDIRETTO CONTA ANCHE LA &#8220VISIBILITA&#8217&#8221 DEL BENE

Il vincolo " archeologico" deve essere ben motivato. Ma se l’area è storicamente accertata, anche se non esistono reperti, è giustificato l’inedificabilità assoluta legata alla visuale del " compendio" .

Il Consiglio di Stato (sentenza 4566 del 6 settembre 2002), accogliendo un ricorso del ministero dei Beni culturali, ha dettato regole e riferimenti per la legittima costituzione di vincoli " indiretti" su terreni che si trovano in aree di interesse archeologico, in riferimento a criteri ancora poco noti come la prospettiva dalla quale questi beni vengono visivamente fruiti.

La vicenda prende le mosse da un vincolo di inedificabilità assoluta deciso dai Beni culturali su un terreno dove non esistevano reperti veri e propri ma dove, se fossero state erette costruzioni, sarebbe stata compromessa la " fruibuilità visiva" del mausoleo di S.Elena, nei pressi della Via Labicana antica. Il Tar Lazio, accogliendo le ragioni dei proprietari, aveva giudicato il vincolo ingiustificato, in quanto basato su considerazioni di ordine storico e rilevando che la distanza dai monumenti dell’area " colpita" dal vincolo era di circa 650 metri. Mancavano quindi i criteri di " congruità e ragionevolezza" indipsensabili nell’ambito delle decisoni discrezionali della " Pa" .

Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni del ministero, evidenziando che il decreto aveva lo scopo di tutelare il comprensorio della Via Labicana antica, un sito " di importanza eccezionale" , ancora conservato " in modo da garantire la visuale del mausoleo da ogni parte, e il decreto ministeriale impugnato precisa che intende salvaguardare la visuale del mausoleo da tutte le possibili prospettive dell’intero comprensorio" . Inoltre, tutto intorno ci sono reperti e, nel caso di specie, diventa impossibile negare che " l’unitarietà di un’area archeologica deriva dalla vastità del complesso insistente su di essa e dalla unitarietà del " praedium" , documentata dalle fonti antiche, oltre che dalle modalità, storicamente stratificatesi, di fruizione estetica e visiva dei beni del complesso archeologico medesimo" . Il mero dato della distanza – precisa il Consiglio di Stato – non assume valore significativo e decisivo, in sè considerato, dovendosi valutare se le condizioni di prospettiva, luce, decoro del complesso archeologico rendano necessaria l’imposizione di un vincolo indiretto. Si deve quindi ritenere, prosegue la sentenza, che per la legittimità del provvedimento amministrativo che impone un vincolo indiretto non occorra accertare dirette presenze archeologiche nell’area, pure considerata parte di un compendio considerabile un unitario bene culturale sulla base di fonti storiche, né occorre far precedere l’atto impositivo del vincolo da indagini ed esplorazioni ai sensi dell’articolo 43 della legge 1089/39.

Si devono però, prosegue la sentenza, " indicare con precisione il bene oggetto del vincolo, le cose in funzione delle quali il vincolo indiretto è imposto, il rapporto di complementarietà fra le misure limitative ed il fine pubblico perseguito, le ragioni di adozione della misura limitativa" .

Passando poi a esaminare quello che lo stesso collegio definisce il punto centrale della controversia, cioè che il provvedimento difetterebbe di specificità in relazione all’ampiezza e alla distanza dell’area sottopòsta a vincolo indiretto, il Consiglio di Stato chiarisce che " la mera circostanza della distanza fisica non può avere valore significativo di una violazione del principio di proporzionalità, non esistendo un criterio assoluto per la determinazione (…) della fascia di rispetto attorno ad una zona monumentale, ma dovendosi fare riferimento alla situazione storicamente determinatasi relativa alle condizioni della prospettiva e della visuale di un monumento dalla aperta campagna. L’imposizione della visuale poi garantisce non solo l’integrità e la visibilità del monumento ma anche l’integrità dell’ambiente circostante e il decoro" . In particolare, " nel caso di specie le fotografie attestano che, nonostante la distanza di 650 mt. circa, la visuale è significativa, da più punti limite dell’area vincolata, sicché mero dato fisico della distanza non può essere considerato indice rilevante di sproporzione del vincolo in presenza dei requisiti di continuità storica della visuale e delle esigenze di mantenimento dell’integrità ambientale dell’area" .

Autore: Saverio Fossati

Fonte:Il Sole – 24 Ore

DECRETO SALVA DEFICIT

Silvio Berlusconi ha risposto ai primi di luglio alla lettera del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il quale, contestualmente alla promulgazione della legge di conversione del decreto " salva-deficit" (cfr. lo scorso numero, p. 1) che prevede l’alienabilità di beni di proprietà dello Stato, ribadiva come " i beni pubblici, in primo luogo quelli culturali e ambientali, costituiscono identità e patrimonio comune di tutto il Paese" , sollecitando " un intervento correttivo in via normativa" per evitare l’alienazione di beni culturali.
Nella missiva il Premier conferma a Ciampi " l’impegno del Governo affinchè la Patrimonio dello Stato spa operi nel pieno rispetto delle caratteristiche giuridiche, dei vincoli legali e sostanziali, nonché dell’intero sistema di tutele esistente sui beni pubblici" e che " anche il ruolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali rimane integro e intangibile" . Peraltro, scrive Berlusconi, non sono necessari gli ulteriori interventi normativi sollecitati da Ciampi, poiché " il trasferimento dei beni alla Partimonio dello Stato spa non inciderà in alcun modo sui vincoli esistenti" , come spiegato in un allegato tecnico. Sarebbe così assicurata " la pienezza della tutela dei Beni culturali ed ambientali della Nazione" . Naturalmente il Ministro dell’Economia Tremonti è sulla stessa posizione. " Del resto, continua la lettera, non appena la Patrimonio dello Stato spa diventerà operativa, sarà il Cipe che dovrà adottare la direttiva nella quale tali principi saranno recepiti, unitamente agli indirizzi del Ministro per i Beni e le Attività culturali e del Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio" . Il tutto, in piena armonia con il " Programma del Governo" , per cui la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione avrebbe la " massima importanza" .

Nessun commento ufficiale dal Quirinale, ma fonti della Presidenza della Repubblica hanno fatto sapere che Ciampi ha espresso " piena soddisfazione" .

L’opposizione ha preparato una serie di proposte di legge " salvamonumenti" , come il pacchetto di dieci proposte presentate dai Ds alla Camera tra cui la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico-artistico e paesaggistico (proposta di legge n. 2878), che prevede tre diverse categorie di beni: quelli del tutto inalienabili, quelli alienabili ma solo a condizione della presentazione da parte del privato acquirente di un piano di valorizzazione, restauro e restituzione al godimento pubblico e, infine, quelli alienabili.
O come il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1506), primi firmatari gli onorevoli Del Turco (Sdi) e Giaretta (Margherita), che modifica il comma 10 dell’art. 7 della legge 112/2002 (per l’appunto il decreto " salva-deficit" ), trasformando in norma quanto raccomandato dal famoso Ordine del giorno. Avrebbe dovuto essere votato il 18 luglio, ma non è stato raggiunto il numero legale.

Autore: B.F.

Fonte:Il Giornale dell’Arte

I BRONZI DI RIACE COME LA GIOCONDA

" I Bronzi di Riace, trent’anni dopo essere venuti dal mare, tornano a pretendere attenzione. Si riaffacciano sul mondo della cultura per averne l’onore più alto: conoscere finalmente la loro vera storia terrena, il loro effettivo valore e il loro destino nella società mutata. Lo fanno, in compagnia di altri tesori italiani (le Ville Venete, l’affresco del Buon Governo a Siena, Montefalco in Umbria, il Borgo Medievale a Torino), con una ricerca della Fondazione Giovanni Agnelli: L’opera e l’esperienza. Percorsi di vita del bene culturale. Condotta da un gruppo di studiosi guidati da Peppino Ortoleva e Maria Teresa Di Marco, l’indagine sarà presentata oggi, insieme con gli autori, da Patrizia Battilani, Walter Santagata e Antonio Paolucci.

La " " Statua A" " e la " " Statua B" " erano già diventate i Bronzi di Riace nell’ottobre 1972, quando il sovrintendente Giuseppe Foti ne annunciò la scoperta a un convegno sulla Magna Grecia, due mesi dopo quel 16 agosto in cui si erano rivelate davanti alla spiaggia calabrese, tra le sabbie del fondale, all’archeologo subacqueo Stefano Mariottini, poi liquidato con 82 milioni di lire. La comunità scientifica s’interrogò su quei reperti. Giunti dalla Grecia o dalla Magna Grecia? Perduti in un naufragio? Di quale nave? In quale epoca? Figli del sommo Fidia?

Alti due metri, cornee d’avorio, denti d’argento, labbra di rame rosssiccio, subito apparvero eroi di prestante bellezza il 15 dicembre 1980 al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, stupefacenti prove di un raffinato maquillage del quale una mostra documentava tecniche e procedure. Ma nessuno immaginava a quale marcia trionfale i guerrieri si accingessero: 600 mila visitatori nei sei mesi di esposizione fiorentina, 350 mila nelle due settimane al Quirinale, dove Pertini li aveva voluti ospiti prima che fossero avviati al Museo Nazionale di Reggio Calabria, loro recapito definitivo.

Paola Pallavicini segue la coppia superstar – pretesa da Riace, invitata alle Olimpiadi di Los Angeles, contesa da sponsor – nell’intrecciarsi delle dispute accademiche con quelle turistico-economiche; del valore " " scientificamente attribuito> con il valore L’opera si confronta con l’esperienza, sottolinea il titolo scelto da Peppino Ortoleva per la ricerca che scandaglia la vita extracorporea dell’arte con il pubblico di oggi. Che cosa è accaduto tra l’Allegoria degli Effetti del Buono e del Cattivo Governo e i 200 mila che nel 2000 l’hanno ammirata nel Palazzo Civico senese? Il ciclo commissionato a Ambrogio Lorenzetti nel 1377 ha assunto un valore universale, " " il bene del comune diventa bene comune, scrive Susanna Salvadori che ha intervistato pubblici operatori cui il bene è affidato per confrontarli

Autore: Alberto Sinigaglia

Fonte:La Stampa