Archivi autore: Amministratore

BUONE AZIONI PER UN PATRIMONIO

Il “modello italiano” di gestione e tutela del patrimonio culturale ha messo a punto nel corso dei secoli alcune caratteristiche essenziali. Riassumiamole:
a)– la concezione del patrimonio culturale come un insieme organico (di opere, monumenti, musei, case, paesaggi, città) strettamente legato al territorio che lo ha generato;
b)– l’idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell’identità civile, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani;
c)– di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l’impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private.

Che cos’è, dunque, il “patrimonio culturale”? E come è nato il “modello italiano” a cui facciamo riferimento?
Cominciamo dai musei. Essi non sono nati dal nulla, ma sono anzi l’evoluzione delle grandi collezioni di principi, papi e sovrani degli antichi Stati, collezioni che nacquero come un’ostentazione di gusto e di prestigio, intesa come elemento essenziale della sovranità. Anche i re medievali avevano naturalmente posseduto i loro palazzi e “tesori”, che spesso includevano opere d’arte (in particolare gemme, manoscritti e oreficerie), accumulate per il loro valore monetario e per la loro rarità.

Ma fra Quattro e Cinquecento nacque, e nacque in Italia, un nuovo tipo di collezione, che si fregiava in primo luogo di statue antiche recuperate nelle rovine di Roma e di altre città romane, a cui venivano aggiungendosi le opere di artisti contemporanei, viste come una costante gara con l’Antico. Per dimensioni e per natura, il collezionismo cambiò faccia, e dalle corti venne diffondendosi anche presso cardinali e vescovi, aristocratici e mercanti, artisti ed eruditi, sempre con una connotazione di status sociale, ma anche con l’ambizione di fornire, ciascuno nella propria collezione, un’immagine di sé, una proiezione in figura del proprio gusto e del proprio ruolo.
Le collezioni “all’italiana” divennero rapidamente modello universale: re di Francia e d’Inghilterra e di Spagna, duchi bavaresi e arciduchi austriaci imitarono i prìncipi italiani formando collezioni esemplate sulle loro, felici quando le circostanze consentivano di acquisire in blocco collezioni di un principe italiano (fu così che cospicue raccolte si mossero da Mantova a Londra, da Modena a Dresda, formando il nucleo di raccolte e musei ancor oggi gloriosi). Felici ancor di più le città capitali, come Roma o Firenze, che poterono conservare intatte nel tempo le collezioni del loro sovrano, il papa o il granduca.

In quelle collezioni, il valore monetario delle opere raccolte veniva, per così dire, assorbito dal loro valore simbolico e metaforico. La collezione come tale, e cioè non come una mera somma di oggetti, ma per il suo dispiegarsi come insieme, era diventata un attributo della sovranità. Un attributo che, in gara assidua fra l’una e l’altra di quelle piccole capitali, implicava sì la ricchezza del principe, ma anche la sua cultura, il buon governo, la cura delle arti, la prosperità del popolo. Erano collezioni “chiuse”, o meglio aperte alla vista di pochi, cortigiani e ambasciatori, dotti e visitatori di rango; ma fra Sette e Ottocento si compì un ulteriore sviluppo, e si cominciarono ad aprire le collezioni al pubblico, gradualmente trasformandole in quello che oggi intendiamo per “museo”. Ci si accorse che dalla visita di quelle raccolte i cittadini potevano trarre non solo il piacere dell’osservazione, ma anche alimento per lo sviluppo delle arti e per coltivare il proprio senso di appartenenza a quella città, a quella civiltà, a quello Stato.
Fu sempre più evidente, per gli scritti dei dotti ma soprattutto per il formarsi di una coscienza comune, che fra quelle collezioni e i quadri e le statue degli stessi artisti che ogni cittadino poteva vedere tutti i giorni nelle chiese c’era perfetta continuità; che le opere mobili s’integravano a meraviglia nell’architettura delle città, che palazzi e chiese erano stati creati per accoglierle non meno di quanto quadri e statue erano stati creati per arredarli.

Il senso del decoro civile, la coscienza acutissima che l’immagine della città incarnava la nozione stessa di cittadinanza, aveva generato negli statuti delle città italiane precoci e spesso severe norme urbanistiche, che subordinavano la libertà di edificare del privato a norme di pubblico interesse: per esempio, a Siena si hanno norme in tal senso dalla metà del Duecento, a Verona dal 1276; non si costruiva, in queste e altre città, senza il permesso degli “ufficiali dell’ornato”. Passando gradualmente al dominio pubblico, le collezioni dei sovrani si integrarono sempre di più in questa solida e avanzatissima cultura delle città; momenti di grande crisi del patrimonio, in particolare la soppressione di conventi e beni ecclesiastici che provocò a più riprese, nell’Ottocento, ingenti spostamenti di opere d’arte, ma anche di proprietà immobiliari, alimentarono il mercato ma insieme acuirono la coscienza che il patrimonio artistico andava protetto nel suo insieme. Infine, l’evoluzione della cultura politica e civile dopo la Rivoluzione francese e nel corso dell’Ottocento, impose una nuova concezione della sovranità, che in Italia ha raggiunto il suo culmine con la Repubblica: titolare della sovranità non è più il re o il principe, ma il popolo, l’insieme dei cittadini. Ereditata dalle antiche dinastie e repubbliche, questa sovranità popolare si esercita anche sul patrimonio culturale, e comporta da un lato la sua massima accessibilità a tutti, e dall’altro la responsabilità, da tutti condivisa, di preservarlo per le generazioni future. I cittadini sono gli eredi e i proprietari del patrimonio culturale, tanto nel suo valore monetario che nel suo valore simbolico e metaforico, come incarnazione dello Stato e della sua memoria storica, come segno di appartenenza, come figura della cittadinanza e dell’identità del Paese. Il patrimonio culturale assume in tal modo una notevolissima funzione civile. Tanto è vero che in Paesi di storia molto più recente si è avuta, compressa in pochi decenni, una storia del tutto simile; la formazione delle grandi collezioni private degli Stati Uniti, spesso poi trasformate o confluite in musei pubblici, nasce proprio come potente espressione simbolica del progresso nazionale, in gara con l’Europa.

Data questa storia lunga e complessa (qui, è inutile dirlo, appena abbozzata), dobbiamo credere che tutto il “patrimonio culturale” debba essere proprietà dello Stato? Certamente no .E’ anzi chiaro che mentre la parola “patrimonio” di per sé può evocare l’idea di totale proprietà e controllo, nel caso del “patrimonio culturale” il significato è più complesso. Se un oggetto o un monumento (poniamo, una villa o un quadro) viene inteso come parte del nostro “patrimonio culturale” in virtù del suo significato e del suo valore, questo non significa che esso debba essere, o diventare, di proprietà dello Stato. Tuttavia, di chiunque sia la proprietà legale, il “modello italiano” prevede che a quella villa o a quel quadro siano associati comunque (e di chiunque sia la proprietà) dei valori che possono essere dichiarati, mediante notifica, di interesse pubblico, e perciò soggetti al controllo pubblico. In altri termini, se ho ereditato o comprato una villa del Settecento, posso farne quello che voglio, abitarla o venderla, ma non posso demolirla, non posso sopraelevare, non posso sventrarla, non posso suddividerla in minialloggi. La proprietà resta mia, ma lo Stato si riserva il controllo che di fatto limita la mia piena disponibilità del bene in nome di un interesse superiore, la conservazione dei valori storici e artistici propri di quella villa non come edificio isolato, ma per il contesto storico a cui appartiene: appunto, il patrimonio culturale del Paese. In ogni oggetto o monumento che appartenga al patrimonio culturale convivono dunque due distinte componenti “patrimoniali”: una si riferisce alla proprietà giuridica (e al valore monetario) del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l’altra a valori storici, artistici e culturali, che sono sempre e comunque di pertinenza pubblica (cioè di tutti i cittadini).La stessa parola " patrimonio" ha dunque in questo contesto una significato del tutto particolare, che è l’opposto di ogni individualismo proprietario (l’uso del bene a proprio esclusivo arbitrio), e si rifà invece a valori collettivi, a quei legali e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza, rendono possibile l’ “interesse pubblico”, e dunque lo Stato.

E’ a questa concezione che implica una forte e mirata azione dello Stato, che dobbiamo se Siena è ancora, riconoscibilmente, una città medievale, se a Venezia non ci sono i grattacieli, se la Torre di Pisa (che non appartiene allo Stato) non è stata abbandonata al suo destino ma curata e “raddrizzata” a spese dello Stato in modo da assicurarle ancora secoli e secoli di vita.

Autore: Salvatore Settis

Fonte:Il Sole – 24 Ore

CULTURA E FISCO:AMICI O NEMICI?

Quanti saprebbero dire quale sia il regime fiscale previsto nel caso in cui un’azienda decida di acquistare opere d’arte per poi donarle ad un museo? E quanti sanno come viene considerata dal fisco la sponsorizzazione di una mostra? Probabilmente in pochi, nonostante il fatto che in Italia i finanziamenti ai progetti culturali siano interamente deducibili dalle tasse poiché assimilati a spese di promozione commerciale. Le leggi tributarie lo consentono, la normativa giuridica esiste, ma poche imprese ne sono a conoscenza ed ancor meno usufruiscono degli incentivi fiscali disponibili.

Sono queste solo alcune delle riflessioni con le quali si è concluso il “Forum Impresa e Cultura” che si è tenuto a Napoli lo scorso 16 novembre. Focalizzato sul ruolo giocato dal fisco nel creare opportunità di collaborazione e di partnership tra impresa e cultura, quest’anno il Forum ha voluto comprendere se alla crescente sensibilità delle imprese alle tematiche di responsabilità sociale corrisponde un’analoga sensibilità in ambito politico e, in particolare, nella disciplina fiscale.

Sensazione diffusa infatti è che in Italia gli imprenditori dimostrino un discreto interesse nei confronti delle nuove opportunità offerte dagli investimenti culturali, ma che gli ostacoli burocratici e fiscali siano ancora tali da rendere qualsiasi intervento in questo ambito una sorta di costoso lusso da filantropo. L’analisi dei punti di debolezza e di forza della normativa fiscale italiana messa a confronto con le legislazioni attualmente vigenti nei principali paesi industrializzati, ha rivelato un quadro decisamente confortante: in Italia come all’estero, l’investimento in cultura sta diventando un tema sempre più sentito dalle imprese e il mondo della cultura dimostra di temere meno che in passato una loro eccessiva ingerenza nel mondo della cultura.

La produzione e la diffusione culturale sono una fonte di sviluppo per la collettività a prescindere da chi la promuova e la sostenga finanziariamente. La conseguenza è che, negli ultimi anni, diversi Paesi hanno introdotto radicali cambiamenti nel proprio ordinamento con il fine di incentivare e disciplinare gli interventi delle imprese nel mondo della cultura e dell’arte.

L’idea di base che innerva tutte le normative internazionali è che un’impresa che sponsorizza un evento non stia semplicemente contribuendo ad un’iniziativa socialmente meritoria, ma stia anche perseguendo obiettivi commerciali di promozione della propria immagine o dei propri prodotti.

Questo qualifica le spese sostenute come pubblicitarie e le rende interamente deducibili dal reddito imponibile, così che l’impresa si trova a poter scegliere liberamente se investire in promozione comprando spazi pubblicitari o finanziando il recupero di un’opera d’arte, sapendo comunque che in entrambi i casi avrà diritto allo stesso incentivo fiscale.

Si tratta di un significativo passo avanti, perché costringe a considerare che l’impresa non è solo un mecenate di iniziative genericamente utili alla società, ma un’organizzazione che in funzione delle proprie strategie vede nella cultura un’opportunità di investimento vantaggiosa. Se quest’atteggiamento positivo nei confronti della sponsorizzazione culturale è ormai decisamente prevalente nei paesi anglosassoni, così come in Francia ed in Germania, rimangono comunque Paesi come la Svezia o la Grecia nei quali la gestione della cultura è considerata una prerogativa essenzialmente pubblica. In Italia invece la sponsorizzazione viene considerata dall’amministrazione tributaria come una spesa di pubblicità e come tale deducibile integralmente nell’esercizio in corso e nei quattro anni successivi (Art. 74, 2° co., Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – Dpr 22-12-1986, n. 917). L’unica condizione richiesta per accedere alla deducibilità è che esista un accordo con il quale entrambe le parti assumono impegni reciproci: lo sponsor finanzia e l’ente culturale si impegna a metterne in evidenza il nome nelle forme pattuite. A tanta semplicità si aggiunge anche il cosiddetto “diritto di interpello” (ovvero la facoltà di richiedere un parere tecnico alle autorità fiscali prima di aver effettivamente finanziato il progetto culturale per il quale, inoltre, vale la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta.

Il legislatore italiano ha così voluto dare un segnale forte per promuovere l’investimento culturale d’impresa, rendendolo pienamente deducibile e garantendo la propria collaborazione laddove possano sorgere dubbi sulla corretta interpretazione delle norme. Analogo trattamento fiscale vale nel caso in cui un’impresa scelga di perseguire obiettivi di responsabilità sociale in qualità di semplice mecenate. Con l’introduzione della legge 342/2000, entrata in vigore dal 27 luglio 2001 (Art. 38, legge 21 novembre 2000, n. 342), si consente alle imprese (individuali e non) di ottenere la piena deducibilità fiscale, senza alcun tetto massimo, per tutte le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e delle istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, volte alla realizzazione di progetti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Le donazioni non possono essere soggette a condizioni e i versamenti non fanno sorgere nel beneficiario alcun obbligo di controprestazione. Le condizioni richieste sono che i donatori siano titolari di reddito d’impresa, che i beneficiari appartengano ad una lista di soggetti accreditati (a accomunati dal non perseguimento di finalità lucrative) e che i finanziamenti siano in denaro. Pur con talune imperfezioni e complessità procedurali, la disciplina attualmente vigente rende dunque analogo per le imprese il trattamento fiscale della donazione e della sponsorizzazione. La situazione italiana diventa così molto simile alle normative di quei Paesi caratterizzati da una lunga e consolidata tradizione di coinvolgimento delle imprese nella società civile. Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Germania, solo per citarne alcuni, tendono ormai a trattare indifferentemente i finanziamenti delle imprese nel mondo dell’arte e della cultura, concedendo sgravi fiscali e sovvenzionando alcune forme particolari di intervento.

L’esperienza sembra dunque aver rassicurato le autorità tributarie del fatto che gli incentivi fiscali alla cultura non danno adito a drammatiche cadute di gettito per l’Erario o a particolari pratiche fraudolente. Cadono così molti dei timori che costringevano i legislatori a fissare dei rigidi meccanismi di controllo e dei requisiti così invasivi sulle procedure e sulle modalità organizzative da risultare più disincentivanti che utili. Tali pregiudizi in realtà permangono nel momento in cui si passa dalle donazioni d’impresa al fenomeno del mecenatismo diffuso, ovvero quello realizzato dai privati cittadini. In questo caso, infatti, si teme che le persone, approfittando della piena deducibilità concessa alle donazioni, per eludere il fisco camuffino le proprie spese personali sotto forma di elargizioni volte allo sviluppo della collettività. Si registrano così un po’ ovunque normative sulla donazione decisamente meno permissive rispetto a quelle attualmente vigenti per le imprese. In Italia, per esempio, si ammette solo una parziale deducibilità sulle somme versate (19 %) e vengono previsti dei tetti massimi agli importi donabili, mentre in Portogallo si può dedurre il 25 % della donazione, ma solo fino al raggiungimento del 15 % del reddito imponibile. Se è vero che, alla prova dei fatti, i timori e i pregiudizi relativi alle donazioni dei privati non sono ingiustificati, è anche vero che dando uno sguardo all’estero si possono osservare meccanismi che riescono a trovare un buon compromesso tra il desiderio di incentivare il fenomeno della donazione socialmente utile e quello di evitare fenomeni di elusione fiscale.

Il “Gift Aid”, la nuova normativa inglese in tema di donazioni valida a partire da aprile 2000, consente di dedurre l’intero ammontare delle donazioni dal reddito imponibile (pur con alcuni limiti quantitativi) purché i beneficiari appartengano ad una particolare categoria di organizzazioni accreditate, le “charities”. Una modalità alternativa a quella inglese è quella attualmente vigente in Portogallo e basata sull’accreditamento preventivo dei progetti culturali da parte del Ministero della Cultura e del Tesoro. Certificando la bontà del progetto prima che venga effettivamente finanziato, il legislatore si mette così al riparo da possibili abusi, garantendo allo stesso tempo sgravi fiscali per i donatori. L’evoluzione del panorama internazionale, così come di quello italiano, fanno così comprendere cole il fenomeno dell’investimento culturale d’impresa sia una realtà viva ed in continua espansione.

La percezione che il fenomeno sua potenzialmente utile al progresso della società è ben presente al legislatore, e la stessa evoluzione delle norme tributarie testimonia un progressivo allentamento nei requisiti e nelle procedure burocratiche precedentemente richiesti. Il risultato è che attualmente in Italia esistono tutte le premesse legali e fiscali perché l’investimento culturale possa diventare un fenomeno diffuso, apprezzato e vantaggioso per tutti gli attori in gioco.

Autore: Pierluigi Sacco

Fonte:Il Giornale dell’Arte

ARTICOLO 38: E’ TROPPO DIFFICILE ESSERE LIBERALI””

Ammontano a circa 17 milioni di euro le erogazioni a sostegno dell’arte e dello spettacolo effettuate dai 308 imprenditori-mecenati che nel 2001 si sono avvalsi degli incentivi fiscali previsti dall’art. 38 della legge 342/2000, in base al quale sono pienamente deducibili dal reddito di impresa tutte le erogazioni liberali concesse in favore di istituzioni culturali pubbliche e private. Pochi, 17 milioni di euro, se si considera che la norma prevedeva per il 2001 un tetto complessivo di 139,5 milioni di euro, all’interno del quale la liberalità era completamente detassata sia per le imprese mecenati che per i beneficiari (infatti, mentre le imprese possono dedurre dal reddito le somme versate senza alcun limite, i beneficiari, superata tale soglia complessiva, sono tenuti a versare allo Stato il 37 % delle quote eccedenti).Molti, se si pensa invece alla novità della norma, divenuta di fatto operativa solo negli ultimi mesi del 2001, e al suo complicato meccanismo di attuazione. E’ lo stesso ministro Urbani a riconoscerlo: “Innanzitutto la norma è ancora poco conosciuta perché è entrata in vigore a fine giugno”, ha dichiarato al Giornale dell’Arte. “Ci siamo attivati subito predisponendo un ufficio e un servizio informazioni anche sul sito internet per spiegare il suo funzionamento e nell’ultimo mese a disposizione per la presentazione delle domande abbiamo dato ampio risalto alle opportunità insite in questa norma attraverso i giornali ed inserzioni pubblicitarie. Quando però i cittadini non utilizzano una norma vi sono anche della ragioni più profonde: molti sono stati scoraggiati dalla macchinosità della norma che impone ai beneficiari di versare imposte su una parte dei contributi ricevuti nel caso si superasse il tetto di deduzioni previste. E’ chiaro che questo può generare incertezza nei bilanci di molte istituzioni culturali, che quindi hanno rinunciato ad utilizzarlo”.

Invece secondo l’ex ministro Giovanna Melandri, che della norma era stata la promotrice, “nè Urbani né Sgarbi hanno fatto niente per far conoscere l’articolo 38. Abbiamo dovuto persino sollecitare il Governo con un’interrogazione parlamentare affinché si attivasse perlomeno predisponendo la documentazione necessaria per poter usufruire della norma.”

Per il futuro Urbani assicura che “stiamo pensando di trasformare il regolamento di attuazione dell’art. 38 in una vera e propria Tremonti per la cultura. Partiremo dalle utili indicazioni che tutto il mondo dell’associazionismo e della società civile (penso in particolare alle proposte di Confindustria) avevano già formulato in occasione della stesura del precedente regolamento e che forse per poca fiducia nel privato non si è avuto il coraggio di inserire. Definiremo queste modifiche nei prossimi tre mesi per rilanciare le erogazioni liberali per il 2002”.

Tornando all’art. 38, il 13 % dell’importo totale delle operazioni è stato incamerato dai Comuni mentre nulla è stato erogato alle Regioni. Tra i soggetti beneficiari anche associazioni e fondazioni. A sfruttare maggiormente il beneficio fiscale sono stati la Lombardia (dove i “mecenati” hanno versato oltre 6,25 milioni di euro e i beneficiari ne hanno incassati 6,08) e il Veneto (3,56 milioni di euro di erogazioni, 4,08 di incassi). Nessun intervento, invece, in Trentino, Sardegna, Molise, Calabria e Valle d’Aosta. Il mecenatismo si è rivolto soprattutto verso lo spettacolo, cui va il 62,6 % dei finanziamenti, contro il 37,4 % dei beni culturali. Tra i beneficiari, spiccano i grandi enti lirici del Teatro della Scala (2,58 milioni di euro) e de La Fenice (2,72). Tra i privati, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per il recupero dell’isola di San Giorgio. Per lo Stato, hanno ricevuto finanziamenti la Soprintendenza per i bbaass dell’Umbria per la ricostruzione post sismica e l’Opificio delle pietre dure di Firenze per la sperimentazione e ricerca.

Autore: Beatrice Fabbretti

Fonte:Il Giornale dell’Arte

ARTICOLO 38: E’ TROPPO DIFFICILE ESSERE LIBERALI””

Ammontano a circa 17 milioni di euro le erogazioni a sostegno dell’arte e dello spettacolo effettuate dai 308 imprenditori-mecenati che nel 2001 si sono avvalsi degli incentivi fiscali previsti dall’art. 38 della legge 342/2000, in base al quale sono pienamente deducibili dal reddito di impresa tutte le erogazioni liberali concesse in favore di istituzioni culturali pubbliche e private. Pochi, 17 milioni di euro, se si considera che la norma prevedeva per il 2001 un tetto complessivo di 139,5 milioni di euro, all’interno del quale la liberalità era completamente detassata sia per le imprese mecenati che per i beneficiari (infatti, mentre le imprese possono dedurre dal reddito le somme versate senza alcun limite, i beneficiari, superata tale soglia complessiva, sono tenuti a versare allo Stato il 37 % delle quote eccedenti).Molti, se si pensa invece alla novità della norma, divenuta di fatto operativa solo negli ultimi mesi del 2001, e al suo complicato meccanismo di attuazione. E’ lo stesso ministro Urbani a riconoscerlo: “Innanzitutto la norma è ancora poco conosciuta perché è entrata in vigore a fine giugno”, ha dichiarato al Giornale dell’Arte. “Ci siamo attivati subito predisponendo un ufficio e un servizio informazioni anche sul sito internet per spiegare il suo funzionamento e nell’ultimo mese a disposizione per la presentazione delle domande abbiamo dato ampio risalto alle opportunità insite in questa norma attraverso i giornali ed inserzioni pubblicitarie. Quando però i cittadini non utilizzano una norma vi sono anche della ragioni più profonde: molti sono stati scoraggiati dalla macchinosità della norma che impone ai beneficiari di versare imposte su una parte dei contributi ricevuti nel caso si superasse il tetto di deduzioni previste. E’ chiaro che questo può generare incertezza nei bilanci di molte istituzioni culturali, che quindi hanno rinunciato ad utilizzarlo”.

Invece secondo l’ex ministro Giovanna Melandri, che della norma era stata la promotrice, “nè Urbani né Sgarbi hanno fatto niente per far conoscere l’articolo 38. Abbiamo dovuto persino sollecitare il Governo con un’interrogazione parlamentare affinché si attivasse perlomeno predisponendo la documentazione necessaria per poter usufruire della norma.”

Per il futuro Urbani assicura che “stiamo pensando di trasformare il regolamento di attuazione dell’art. 38 in una vera e propria Tremonti per la cultura. Partiremo dalle utili indicazioni che tutto il mondo dell’associazionismo e della società civile (penso in particolare alle proposte di Confindustria) avevano già formulato in occasione della stesura del precedente regolamento e che forse per poca fiducia nel privato non si è avuto il coraggio di inserire. Definiremo queste modifiche nei prossimi tre mesi per rilanciare le erogazioni liberali per il 2002”.

Tornando all’art. 38, il 13 % dell’importo totale delle operazioni è stato incamerato dai Comuni mentre nulla è stato erogato alle Regioni. Tra i soggetti beneficiari anche associazioni e fondazioni. A sfruttare maggiormente il beneficio fiscale sono stati la Lombardia (dove i “mecenati” hanno versato oltre 6,25 milioni di euro e i beneficiari ne hanno incassati 6,08) e il Veneto (3,56 milioni di euro di erogazioni, 4,08 di incassi). Nessun intervento, invece, in Trentino, Sardegna, Molise, Calabria e Valle d’Aosta. Il mecenatismo si è rivolto soprattutto verso lo spettacolo, cui va il 62,6 % dei finanziamenti, contro il 37,4 % dei beni culturali. Tra i beneficiari, spiccano i grandi enti lirici del Teatro della Scala (2,58 milioni di euro) e de La Fenice (2,72). Tra i privati, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia per il recupero dell’isola di San Giorgio. Per lo Stato, hanno ricevuto finanziamenti la Soprintendenza per i bbaass dell’Umbria per la ricostruzione post sismica e l’Opificio delle pietre dure di Firenze per la sperimentazione e ricerca.

Autore: Beatrice Fabbretti

Fonte:Il Giornale dell’Arte

TESORI NASCOSTI A PALAZZO VENEZIA (Come cambiano le Soprintendenze: intervista a Claudio Strinati)

Passata un’estate abbastanza difficile, i musei italiani, quelli delle capitali dell’arte, si apprestano a vivere una stagione molto complessa causata sia dal calo dei visitatori, dovuto alla crisi del turismo, sia dalla “rivoluzione” che comporta l’entrata in vigore della riforma sull’indipendenza dei grandi poli di Roma, Firenze, Napoli e Venezia, della legge sulla “privatizzazione”, ovvero l’articolo 33 della legge finanziaria, nonché della legge Tremonti che ha varato la ”Patrimonio spa”.

E’ quindi un cambiamento totale di vita quello che attende i grandi musei italiani sia da un punto di vista normativo che finanziario. Le grandi istituzioni come la galleria degli Uffizi di Firenze, la galleria Borghese o Capodimonte, diventano indipendenti. Il soprintendente gestirà anche gli incassi provenienti dalla vendita dei biglietti che fino ad oggi finivano nelle casse del Tesoro, ma dovrà far quadrare i bilanci, cercare nuovi introiti. Insomma dovrà andare a caccia di sponsor, affidare al meglio i servizi aggiuntivi per p o r t a r e royalty. Al contempo non avrà più la responsabilità della tutela del patrimonio artistico del territorio.

La storica figura del soprintendente dunque si trasforma completamente: è a capo di un consiglio di amministrazione ed è sempre più uno storico-manager sull’esempio del direttore del Louvre o del direttore del Metropolita di New York. E’ questo il nuovo “abito” di Claudio Strinati, che a Roma è il soprintendente di un polo che aggrega la galleria Spada, la galleria Corsini, il museo nazionale di palazzo Venezia, il museo degli strumenti musicali, il Vittoriano e Castel Sant’Angelo. Monumenti e musei straordinari che custodiscono sommi capolavori di Caravaggio e del Bernini, che valgono centinaia di milioni di euro. I visitatori non sono moltissimi: poco più di un milione l’anno.

Spiega Strinati: " Il perché è semplice. Alcune di queste istituzioni sono forti, altre, fino a ieri, deboli, come ad esempio palazzo Venezia, poco conosciuto. Non è un dato di affluenza altissimo se lo confrontiamo don Firenze, è buono invece se lo vediamo con Napoli o Venezia. Ora ci si attende che tutti i musei divengano funzionali ed efficienti, che attraggano visitatori. Torno alla situazione di palazzo Venezia: potenzialmente è uno dei pochi musei italiani dedicati alle arti decorative perché possiede vastissime collezioni di argenti, ceramiche, armi, porcellane, sculture…" .

Tutto questo oggi però non è visibile…
" L’esposizione è molto limitata. Addirittura non è esposta l’armeria Odescalchi, che è una delle più importanti al mondo. Stesso discorso per la collezione di strumenti musicali. La sfida è questa: portare questo e gli altri istituti al massimo di potenzialità che non sono mai state espresse" .

Il blocco è stato causato dalla normativa passata?
" Fino a ieri la stessa soprintendenza univa la gestione dei musei e l’attività di tutela territoriale. Adesso la nuova soprintendenza si occuperà solo del museo, della sua promozione. Incarico unico anche se su questo non c’è un pensiero univoco. La separazione del territorio dai musei non è approvata da tutti" .

Questo quando accadrà?
" Sia Firenze sia Roma hanno già consegnato le funzioni di tutela del territorio. La Soprintendenza ai beni storici e artistici ha già passato gli incarichi a quelle di Roma e del Lazio" .

Cosa cambia nei musei romani? E il personale resterà statale?
" Quello del personale è un punto delicato ma dovrebbe restare in forza allo Stato. Quanto al resto… Tanto per cominciare la soprintendenza si avvarrà dell’autonomia amministrativa, gestendo gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti e dalle royalty dei servizi aggiuntivi e i capitali che potranno arrivare dai privati. Avremo un bilancio per fare una vera politica culturale autonoma. Potrò indirizzare dei fondi per far nascere a palazzo Barberini la vera grande galleria nazionale d’arte antica che Roma non ha" .

E’uno dei grandi nodi da sciogliere nella capitale…
" Sì, palazzo Barberini, il museo degli strumenti musicali e palazzo Venezia. Sono queste le tre priorità. A palazzo Venezia cercherò di utilizzare tutti gli spazi disponibili, lavoro lungo perché ci sono zone che mancano completamente di impiantistica" .

Per riqualificare il palazzo interverranno architetti di fama?
" Riqualificare vuol dire anche liberare zone occupate da uffici e liberare zone occupate da uffici e si, sono intenzionato a coinvolgere architetti di fama" .

Come sarà ampliato l’intervento dei privati?
" Si amplierà la collaborazione nel settore espositivo, nell’accoglienza del pubblico e nell’attività didattica. Quest’ultima diventerà importantissima per il nuovo polo museale perché favorirà la conoscenza delle opere. E qui il privato svilupperà le sue attività" .

Queste attività sono affidate a personale statale. Passerà ai privati?
" Il personale se ne occuperà come direzione e coordinamento. Il problema consentire che certi aspetti pratici attuativi siano privatizzati e che in mano pubblica resti la politica culturale" .

Autore: Paolo Vagheggi

Fonte:La Repubblica