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URBANI: IL CODICE DEI BENI CULTURALI DIFENDE I TESORI ITALIANI

Di fronte alla crescente complessità nello sviluppo del territorio italiano e al cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione – ha spiegato il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Giuliano Urbani – è stato necessario aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939.

Il codice, con una decisa semplificazione legislativa, fornisce uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli enti locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell’alienazione del demanio pubblico, che escludera’ i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico’. Il cardine attorno al quale ruota il Codice e’ l’art. 9 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

All’interno del ‘patrimonio culturale nazionale’. Ma da oggi cosa cambia? ‘La riforma del Titolo V della Costituzione – ha spiegato Urbani – ha distinto l’attivita’ di tutela da quella di valorizzazione, cosa che, dal punto di vista scientifico, non appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi problemi.

Soprattutto essa ha, in una certa misura, amputato la stessa funzione di tutela, sottraendole quell’insieme di attivita’ che della tutela stessa rappresentano lo sbocco necessario: si individua, si protegge e si conserva il bene culturale affinche’ possa essere offerto alla conoscenza ed al godimento collettivi.

Il codice, quindi, ha avuto l’arduo compito di ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E’ stata ricercata una soluzione equilibrata prevedendo – ha proseguito il ministro – in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell’esercizio dei compiti di tutela; dall’altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell’esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l’obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione’.

Per quanto riguarda, in particolare, la funzione di tutela, si e’ tenuto conto della necessita’ di assicurare sull’intero territorio nazionale un’azione il piu’ possibile coerente e rispondente ad una logica unitaria di intervento, in modo da non creare, in un settore cosi’ delicato, frammentazioni e disparita’.Si e’ inoltre individuato nel Ministero il titolare ‘naturale’ delle funzioni sopradette, prevedendo tuttavia la possibilita’ che il relativo esercizio avvenga anche attraverso il conferimento, sulla base di appositi atti di intesa e coordinamento, di specifici settori di attivita’ in primis alle regioni e in via subordinata anche agli enti locali, quando cio’ risponda ad una piu’ puntuale ed opportuna applicazione dei principi di sussidiarieta’ e differenziazione. Di pari passo sono state meglio definite le nozioni di ‘tutela’ e di ‘valorizzazione’, dando loro un contenuto chiaro e rigoroso e precisando in modo univoco il necessario rapporto di subordinazione che lega la valorizzazione alla tutela, cosi’ da rendere la seconda parametro e limite per l’esercizio della prima. Con questo provvedimento si e’ comunque ritenuto di confermare in capo alle regioni a statuto ordinario l’ambito oggettivo delle attribuzioni ad esse precedentemente conferite in via di delega, concernente quella parte dei c.d. ‘beni librari’. Relativamente ai beni culturali di proprieta’ privata, con il codice si e’ colta l’occasione per prevedere una forma di ‘giustiziabilita” interna della dichiarazione di interesse culturale.Lo strumento del ricorso amministrativo consente all’Amministrazione di riappropriarsi di una funzione di controllo di merito sui propri provvedimenti. In tal modo, si e’ offerta ai destinatari di un provvedimento di dichiarazione l’opportunita’ di far emergere elementi nuovi o non sufficientemente valutati o per far rilevare eventuali vizi dell’atto, soprattutto sotto il profilo tecnico. Il codice ha preso spunto dalla possibilita’ di affidare beni archivistici in temporanea custodia all’Amministrazione, al fine di estenderla ad ogni tipologia di bene culturale.Constatato che lo strumento del deposito non e’ del tutto idoneo allo scopo, si e’ ritenuto che per l’affidamento di beni culturali privati a strutture museali statali, fosse piu’ adatto l’istituto civilistico del comodato. Il codice disegna inoltre la nuova disciplina dell’alienabilita’ dei beni culturali di proprieta’ pubblica, affermando che il principio che i beni culturali appartenenti al demanio dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali non possono essere alienati o formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi previsti dallo stesso codice, in modo da riportare unita’ e chiarezza nella disciplina di settore.Sulla base di tale principio si e’ quindi provveduto ad individuare un nucleo di beni culturali demaniali sottratti in modo assoluto alla circolazione. Il codice opera inoltre una modifica sostanziale della disciplina del controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche, oggi soggette all’annullamento ministeriale (per soli motivi di legittimita’). ‘Dopo oltre sessanta anni dalle leggi Bottai del 1939 sulle cose d’arte e sulle bellezze naturali, – ha dichiarato il Ministro Urbani – con il Codice dei beni culturali, per la prima volta, e’ stata tentata una risistemazione aggiornata (e non solo compilativa come e’ invece avvenuto per il Testo Unico del 1999) del corpus normativo sui beni culturali. Il rispetto per l’impianto fondamentale della tradizionale disciplina dei vincoli in tema di beni culturali in senso stretto non ha impedito l’introduzione di importanti riforme dei singoli istituti.Sono inoltre stati introdotti nuovi modelli di gestione e di valorizzazione capaci di coniugare al meglio le esigenze prioritarie della tutela con una visione moderna del bene culturale, inteso anche come risorsa. Per quanto riguarda il paesaggio, e’ stata operata una vera rivoluzione copernicana che permettera’ di superare l’empasse amministrativa dovuta al continuo conflitto con le istanze regionali e locali di pianificazione del territorio. Si giunge cosi’ ad una pianificazione e gestione del paesaggio in accordo con le realta’ territoriali, ma pur sempre capace di salvaguardare gli straordinari caratteri culturali dei paesaggi italiani come patrimonio identitario dell’intera collettivita’ nazionale’.

Autore: Redazione

Fonte:CulturalWeb

Il paesaggio è minacciato. No a depenalizzazione

Personaggi famosi sottoscrivono l’invito di Fai, Italia Nostra, Wwf e Touring Club Italiano a tutto il mondo politico

ROMA – «Quell’emendamento rappresenta una gravissima minaccia all’integrità del paesaggio italiano, patrimonio comune dei cittadini e dell’umanità, nonché elemento costitutivo dell’identità nazionale». La prospettiva è «la totale e indiscriminata depenalizzazione dei reati commessi ai danni del paesaggio, consentendo costruzioni senza limiti di volumetria e in assenza di qualsiasi autorizzazione».

Quattro associazioni italiane impegnate nella difesa dei beni culturali e del paesaggio (Fai, Italia Nostra, Wwf e Touring Club Italiano) hanno reso pubblico oggi un appello destinato ai presidenti di Senato e Camera, Marcello Pera e Pier Ferdinando Casini, al capo del governo Silvio Berlusconi, al presidente della Corte Costituzionale Riccardo Chieppa, a tutti i ministri, senatori e deputati.

E sotto più di cento prestigiose firme: musicisti come Claudio Abbado e Riccardo Muti, editori come Rosellina Archinto e Inge Feltrinelli, grandi firme della moda (Giorgio Armani, Mariuccia Mandelli, Miuccia Prada), imprenditori come Carlo Caracciolo, Aldo Brachetti Peretti, Leopoldo Pirelli, Cesare Romiti, giornalisti (Ferruccio de Bortoli, Giulio Giustiniani), architetti (Gae Aulenti, Vittorio e Marina Gregotti), il regista Ermanno Olmi, nomi storici dell’ambientalismo (Giulia Maria Mozzoni Crespi, Desideria Pasolini dall’Onda, Salvatore Settis), manager della cultura come Paolo Baratta, un collezionista del rango di Giuseppe Panza di Biumo, la scrittrice Dacia Maraini, il cantautore Adriano Celentano. Ed è solo una piccola parte delle adesioni. SERIE MINACCE ALL’AMBIENTE – Sotto accusa è l’emendamento all’articolo 32 della legge delega al governo per il riordino della materia ambientale già approvato dalla Camera e ora sotto esame della commissione Ambiente del Senato (prossima riunione il 21 gennaio) e che contiene una correzione dell’articolo 163 del testo unico dei Beni culturali del 1999, tuttora in vigore. Se una costruzione realizzata su aree protette e non autorizzata verrà dichiarata «compatibile» con i piani paesaggistici, non comporterà più alcun reato penale: anche nel caso di un aumento di volumi rispetto a quelli autorizzati. Chiunque, temono gli ambientalisti, potrebbe costruire su aree protette senza autorizzazione contando sull’indulgenza dei Comuni che detengono molti poteri di controllo paesaggistico-ambientale con la delega concessa dalle Regioni. Lo Stato non ha alcun potere di intervento diretto se non quando il danno è già stato procurato, con l’annullamento del nulla osta paesaggistico-ambientale: tempi lunghi, strumenti complessi. Sotto accusa è soprattutto la depenalizzazione, cioè la cancellazione degli effetti della legge 47 del 20 febbraio 1985 sull’attività urbanistica illecita: arresto fino a due anni, condanna a ripristinare lo stato delle cose e dei luoghi così come si presentavano prima dell’abuso. Gli ambientalisti temono che la fine degli effetti penali spingano gli speculatori a realizzare un mare di abusi. Perciò citano nell’appello il discorso pronunciato da Ciampi al Quirinale l’11 dicembre scorso in difesa dell’ambiente e a favore del paesaggio come parte «della nostra identità nazionale». Il 21 si torna dunque al Senato. La legge, così sperava il ministero dell’Ambiente, doveva essere approvata entro il 31 dicembre scorso per ottenere norme favorevoli di copertura legate alla Finanziaria 2003. Ma i tempi sono tecnicamente decaduti. E l’opposizione non solo dell’Ulivo ma nella stessa maggioranza è stata, e resta, enorme: il vicepresidente del Senato Domenico Fisichella, il ministro Giuliano Urbani, il presidente della commissione Ambiente del Senato Emiddio Novi di Forza Italia sono apertamente ostili. Si dice che lo stesso ministro dell’Ambiente Altero Matteoli si sarebbe reso conto della situazione e sarebbe ormai favorevole a una revisione della norma nonostante alcuni «suggerimenti» di diverso segno (la depenalizzazione è stata votata alla Camera da alcuni deputati di Forza Italia tra cui Maurizio Lupi, Valter Zanetta e Francesco Brusco). È quindi probabile che dallo stesso centro-destra provengano molte spinte per una nuova e meno «pericolosa» (e impopolare) versione della legge delega.

Autore: Paolo Conti

Fonte:Corriere della Sera

Tesori d’Italia al migliore offerente

Il «silenzio-assenso» è diventato Codice: l’articolo di legge che prevede che un bene di valore storico, artistico, culturale, possa essere venduto se in un certo termine di giorni (centoventi complessivi, dall’istruzione della pratica) la Sovrintendenza non appone su esso un vincolo motivato, quella norma che Tremonti aveva infilato all’articolo 27 del decretone allegato alla Finanziaria, e che era stata giudicata l’ennesimo, raccapricciante, «colpo di genio» di un ministro che pensa solo a fare cassa, ora è il principio che informa la tutela del nostro patrimonio artistico. Il Consiglio dei Ministri, venerdì, ha aggiunto il «silenzio-assenso» al corpus del nuovo Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici.

La notizia è stata data ieri sera al Tg3 da Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, autore prima di un allarmato pamphlet, , diventato successivamente consigliere del ministro Urbani.

Il codice-Ufo
Perché affidarsi a una fonte, dunque, non ufficiale benché assolutamente autorevole? Perché, come scrivevamo ieri, il nuovo Codice è ancora per larghi aspetti un Ufo: il testo definitivo sarà reso pubblico solo dopo la firma del Presidente della Repubblica. Ma l’iter anomalo (in diciotto mesi la bozza non è stata mai sottoposta al Consiglio dei beni culturali, né a sindacati e associazioni di tutela, mentre un testo «definitivo» arrivò in dicembre alle Camere senza essere stato ancora discusso dalla Conferenza Stato-Regioni), e le infinite bozze diverse che intanto hanno circolato in modo ufficioso, rendevano plausibile che anche all’ultimo – lì in Consiglio dei ministri – si verificasse un colpo di scena. Dunque, ha vinto Tremonti. Dal ministero dell’Economia potrà arrivare la richiesta di vendere questo o quello, elenchi interi di pezzi del nostro patrimonio collettivo, e le già stremate Sovrintendenze dovranno «farcela» a produrre un parere articolato entro i centoventi giorni dall’inizio della pratica. Se non ce la faranno, il bene sarà in vendita.

Questo, in concreto. Mentre in principio è legge, anzi è scritto nei Dieci Comandamenti, che il tesoro del Bel Paese è un tesoro da Paperoni, è oro, sono soldi. Ma c’è stato un vero duello tra Tremonti e Urbani? Il Codice nasce dalla delega a legiferare che il Parlamento diede al governo a luglio 2002. Delega, in principio, assai più ristretta: si chiedeva di armonizzare il Testo unico per i Beni Culturali con la riforma federalista del Titolo V della Costituzione. Col passare dei mesi, la delega s’è ingrassata e ha preso piede la voglia di riscrivere da capo le norme in campo di tutela e valorizzazione dei beni culturali, storici, artistici e paesaggistici: insomma, la legge delega è diventata un «Codice». Il ministro dei Beni Culturali formalmente in carica, Giuliano Urbani, ne ha parlato più volte, intanto, come della sua «arma segreta» contro i disastri che intanto nel suo giardino, con Patrimonio s.p.a., con i condoni, con l’articolo 27 del decretone, andava combinando l’«altro» ministro, quello vero, Tremonti.

Il Codice è arrivato in dicembre alle Camere per un voto che, trattandosi di una legge-delega, era solo consultivo. In commissione, a Palazzo Madama, non solo la minoranza, ma anche la maggioranza, esprime forti critiche su quell’articolo 27 che Tremonti ha varato nel frattempo. Alla Camera la relazione di minoranza chiede l’abrogazione secca della norma Tremonti. Il relatore di maggioranza, Orsini (Forza Ialia) sceglie questa formulazione: «Per quanto riguarda la questione della verifica dell’interesse culturale dei beni soggetti a tutela, intende sottolineare … che il testo del codice in esame appare sicuramente preferibile rispetto a quello dell’articolo 27 del decreto legge n. 269 del 2003». Così com’è, il Codice insomma, a parere della stessa maggioranza, è meno disastroso della norma Tremonti.

Disarmante, questo ministroIl seguito, però, c’era da aspettarselo. Il 13 gennaio lì in Commissione infatti parla il ministro Urbani che, disarmante, ricorda che «le norme sul silenzio-assenso sono state introdotte per ragioni di carattere prevalentemente finanziario», che quindi, visto che Tremonti gli ha scippato i beni che sono la ragione sociale del suo ministero, «è in corso un confronto con il ministero dell’Economia» per vedere se l’abrogazione sia fattibile. Ma, aggiunge: «La stessa norma sul silenzio-assenso può svolgere, paradossalmente, un ruolo di rafforzamento dei livelli di tutela, costituendo uno stimolo per l’implementazione delle procedure di catalogazione e censimento dei beni culturali pubblici che costituisce una precondizione essenziale per garantirne la tutela». L’eloquio è petrolinesco, la sostanza è chiara: il ministro per i Beni culturali è pronto a farsi scrivere anche un pezzo cardine del «suo» Codice dal collega dell’Economia.

Fonte:L’Unità – Orizzonti

Quel soprintendente con 1870 pratiche al giorno da sbrigare

La verifica forzata in soli 120 giorni del valore culturale del patrimonio immobile e mobile vincolato dallo stato cancella il regolamento n.283 del 2000 con cui si ribadiva l’inalienabilità dei beni culturali e ambientali pubblici con le eccezioni consentite dalle soprintendenze sulla base di elenchi che si stavano ancora compilando (avevano per legge due anni di tempo per questo lavoro). Ora tutti i beni sono vendibili salvo quelli che abbiano in poche settimane un «motivato parere» contrario delle soprintendenze, onere che andrebbe a gravare su organici già scarsi che non potranno mai smaltire questo lavoro. Le associazioni allora ricordano l’enorme patrimonio che le soprintendenze sono chiamate a salvaguardare: 574 tra musei, monumenti, gallerie e scavi dello stato, 216 aree archeologiche; circa 3000 gli altri musei (ecclesiastici, universitari, privati, ecc); 100mila chiese e cappelle con arredi artistici, 40000 torri, rocche e castelli, 20mila centri storici, 1500 monasteri, le biblioteche, gli archivi, parchi e giardini anche non statali sui quali le soprintendenze devono esercitare vigilanza e controllo.

Ecco alcuni casi emblematici per far capire la mole di lavoro che grava sui soprintendenti ai beni architettonici e ambientali (che devono anche fare sopralluoghi e svolgono attività di ricerca, di scavo, di studio e realizzazione di restauri) e quindi come la scadenza dei 120 giorni – altrimenti scatta il silenzio assenso – sia in realtà un modo per far passare di tutto. In Sardegna, 7 architetti alla soprintendenza hanno un carico di 7600 pratiche all’anno; in Liguria 9 architetti hanno 16.800 pratiche, circa 1870 a testa all’anno. I concorsi di settore si sono rarefatti (per non dire scomparsi), i precari sono 2300. Un tecnico di livello elevato con 25 anni di carriera non raggiunge i 1500 euro al mese.

Fonte:Il Manifesto

BENI CULTURALI: IL CRETTO DI BURRI HA BISOGNO DI PIU’ SPAZIO

PALERMO, 16 GEN – ”Attueremo tutte le opportune iniziative affinche’ il Cretto di Burri a Gibellina (Trapani) sia completato al piu’ presto”. Lo ha detto il presidente dell’ Assemblea Regionale Siciliana Guido Lo Porto durante la presentazione del libro d’ arte ”Gibellina dalla A alla Z” edito dal comune in occasione del 36/o anniversario del terremoto della valle del Belice. Il ”Grande Cretto” di Alberto Burri ricorda e simula la crepa del terreno causata dal terremoto, quasi immortalando il momento del disastro. Parte dell’ antico centro abitato e’ ora coperta da una delle piu’ celebri e estese realizzazioni di Land-Art esistenti al mondo: una coltre di cemento bianco a forma di quadrilatero irregolare di circa 300×400 metri, gettato come sudario sui resti della citta’ distrutta. ”Interverremo sull’ assessorato regionale al Territorio – ha aggiunto Lo Porto – affinche’ sblocchi il vincolo sull’ area, considerata parco extraurbano o predisporremo un’ iniziativa legislativa che permetta di superare il vincolo. Abbiamo inoltre sollecitato l’ assessore regionale ai Beni culturali, che si e’ detto subito disponibile, affinche’ individui la copertura finanziaria di un milione e 500 mila euro, necessaria per il completamento dell’ opera”.(ANSA). MIR