Archivi categoria: Arte e istituzioni

Autarchia grande nemica dei nostri beni culturali

II mercato dell’arte è inquinato da molti fattori negativi che ne frenano l’espansione. Colpisce in primo luogo la scarsa professionalità di molti mercanti, alcuni dei quali sono del tutto improvvisati, quando, addirittura, non " clandestini" : essi introducono una grande incertezza sulla qualità e sul valore dei beni che trattano e questa allontana dal mercato molti possibili utenti, specie quelli alle prime armi. A questo si combina la presenza di critici d’arte mistificatori, che, dietro compenso in denaro, rilasciano autentiche ove si certifica, in maniera fraudolenta, la paternità dei beni culturali sottoposti a giudizio. Non è raro il caso che simili imbroglioni conquistino la fiducia di collezionisti e consiglino loro l’acquisto di autentiche raccolte di croste e ciarpame, prive di ogni effettivo valore venale.

Si potrebbe continuare, ma i fenomeni appena elencati sono tutti contrastati dalla legge: le autentiche fraudolente costituiscono, infatti, vere e proprie ipotesi di reato e la legge sul commercio impone anche ai mercanti d’arte di esercitare la loro attività al riparo di una licenza, rilasciata previo esame. Non vi è per ora difesa, invece, contro il fattore più grave che turba il mercato italiano dell’arte: una legislazione di tutela che impedisce, di fatto, qualsiasi esportazione dall’Italia dei beni culturali che risalgano ad oltre cinquanta anni e siano opera di autori non più viventi: in pratica, la quasi totalità dei beni culturali presenti nel nostro paese.

La legge fondamentale in materia di tutela (n. 1089 del 1939o Legge Bottai, oggi rifluita nel T.U. dei beni culturali, D.Lgs. 490/99) subordina l’esportazione di un bene culturale con le caratteristiche sopra indicate al permesso rilasciato da un " Ufficio Esportazione" : di tali uffici in Italia ve ne sono 19, con diverse competenze territoriali. La legge recita che il permesso è rilasciato solo se l’uscita del bene dal territorio dello Stato non rechi danno al patrimonio storico artistico italiano.

Dunque, la norma non farebbe che applicare un principio fondamentale della nostra Costituzione, proclamato nell’articolo 9, ove è prevista la tutela della nostra identità storica e artistica. Di fatto, però, nella prassi applicativa seguita dagli Uffici Esportazione, il danno è ravvisato sempre e comunque, anche se le opere da esportate non si inseriscono nella nostra tradizione culturale o costituiscono episodi marginali e del tutto trascurabili di quest’ultima.

Contro questa prassi applicativa della legge non vi è attualmente alcuna tutela, perché la decisione dell’Ufficio Esportazione – se motivata in forma appena corretta e logica (la cosa non è assolutamente difficile, anche con il ricorso ad autentici stereotipi) – si sottrae all’unico controllo ammissibile, quello di legittimità del giudice amministrativo (il ricorso gerarchico attualmente previsto non smentisce mai il parere dell’Ufficio Esportazione, anche per l’assenza di disposizioni da parte del Ministero). Si badi: il permesso dell’Ufficio Esportazione deve sussistere anche nel caso della cosiddetta «spedizione» all’interno dell’ Unione Europea, perché il trattato fondamentale afferma il principio della libera circolazione della mercé all’interno della stessa Unione ma prevede un’eccezione nel caso di tutela del patrimonio storico artistico di ogni paese membro, che tale tutela disciplina come meglio crede. La conseguenza è che l’Italia si è ormai da tempo avviata ad una politica di vero e proprio «embargo in uscita» dei beni culturali, impedendone indiscriminatamente l’avvio verso i mercati internazionali, ove èssi potrebbero essere adeguatamente valorizzati, sia in senso storico artistico che in quello mercantile.

Ho avuto occasione di presiedere un gruppo di studio costituito presso il ministero dei Beni Culturali, proprio al fine di avviare una revisione della normativa che disciplina l’esportazione dei beni culturali. Il gruppo ha concluso i suoi lavori a febbraio elaborando cinque proposte di alto pregio. L’augurio è che siano adeguatamente esaminate e soprattutto, che determinino l’inversione dell’attuale politica «autarchica». A quel momento potrà dirsi che anche il mercato italiano dell’arte, inserito in una realtà internazionale, potrà non solo irrobustirsi ma trasmettere un’immagine più moderna del nostro paese.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:La Stampa

Mecenati fate così

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 31 dicembre, congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la circolare inerente l’applicazione dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (e successivo decreto ministeriale dell’11 aprile 2001), che chiarisce i termini della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali destinate a iniziative di interesse culturale. I nuovi mecenati potranno beneficiare della deducibilità “dell’intero ammontare delle erogazioni effettuate” a favore di “soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”. Questi, come stabilito dal decreto dello scorso aprile, possono essere lo Stato stesso, le regioni e gli enti locali; enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri soggetti privati che operano nel campo dei beni culturali e dello spettacolo; società private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali a condizione che questi siano “funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato”. Mentre non si pone limite all’importo delle donazioni deducibili dal reddito, i beneficiari sono tenuti a versare allo Stato il 37% della differenza tra la somma ricevuta e la quota complessiva di stanziamento autorizzata dal Ministero, fissata nel 2001 a 270 miliardi di lire (139,44 milioni di euro).
Le imprese avevano tempo fino al 31 gennaio per presentare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’entità delle donazioni effettuate nel 2001. Entro il 31 marzo il Ministero comunicherà al Centro informativo dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei donatori e l’importo complessivo delle donazioni.

Come ottenere le agevolazioni fiscali

Erogazioni liberali per progetti culturali. Deduzione dal reddito d’impresa – Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir.
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – circolare n. 107 del 31 dicembre 2001 (emessa congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Circolare n. 141 del 31 dicembre 2001).

L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali dell’11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 27 luglio 2001, n. 173, hanno delineato un nuovo sistema di agevolazioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di iniziative di interesse culturale e favorire il cosiddetto “mecenatismo”. Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire l’uniforme interpretazione della normativa.

1. Testo normativo.

L’art. 36 della citata legge n. 342 del 2000, intitolato erogazioni liberali per progetti culturali, stabilisce:
“1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c.octies), è aggiunta la seguente: “c-nonies), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.

2. Deduzione dal reddito d’impresa. Condizioni.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali. Comunicazioni.

La disposizione sopra riportata, aggiungendo al comma 2 dell’art. 65 del Tuir, concernente gli oneri di utilità sociale fiscalmente deducibili, la lettera c-nonies), ha previsto la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme in denaro che le imprese con atto di liberalità destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d’impresa) possono fruire della predetta deduzione fiscale a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti individuati dall’art. 1 del decreto dell’11 aprile 2001.
L’art. 38 della legge n. 342 del 2000 non stabilisce limitazioni all’importo deducibile, pertanto la deduzione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate, salvo gli eventuali obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo paragrafo 4.2.
E’ opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti.
Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell’ente beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir, oppure all’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali che curerà il trasferimento cui farà carico la realizzazione dell’attività prevista (art. 6 del decreto 11 aprile 2001).
Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute analogamente a quanto stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I (utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito www.beniculturali.it) l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle erogazioni stesse.
Entro il 31 gennaio 2002 dovranno effettuare detta comunicazione i contribuenti il cui periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre 2001. Infatti, per espressa previsione normativa (art. 38, comma 2 della legge n. 342 del 2000) il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001. Conseguentemente i soggetti il cui periodo d’imposta si sia chiuso precedentemente al 31 dicembre 2001 non potranno beneficiare, per detto periodo, della deducibilità prevista dalla norma ed ovviamente non dovranno effettuare la comunicazione in argomento.
Per i periodi d’imposta che si chiudono nel corso dell’anno 2002, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Lo stesso criterio dovrà essere seguito negli anni successivi.La comunicazione in questione dovrà altresì, essere inviata telepaticamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (articolo 1 del decreto 11 aprile 2001).

Con il decreto 11 aprile 2001 il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha individuato i seguenti soggetti e categorie di soggetti che possono essere beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1965, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2001 ha precisato che i menzionati soggetti per poter beneficiare delle erogazioni liberali in argomento devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Per finalità e attività inerenti ai beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale citato, tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, così come definite dalla recente normativa sul conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni (articolo 148 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico sui beni culturali), e le attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziarie ai sensi della legge 30 aprile 1995, n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

4. Adempimenti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.

4.1 Comunicazioni. (Articolo 5, comma 1 del decreto dell’11 aprile 2001).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali le erogazioni sono state erogate, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
A tal fine il Ministero per il Beni e le Attività culturali ha predisposto un modulo reperibile sul sito www.beniculturali.it

4.2 Versamento del 37 per cento delle somme ricevute in eccedenza.

Si richiama l’attenzione sulla particolarità della disciplina introdotta dall’articolo 38 della legge n. 342 del 2000, che non prevede, come già detto, limiti all’importo deducibile dal reddito d’impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma pone a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni l’obbligo di versamento all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da esse ricevute e la quota ai medesimi assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di 270 miliardi di lire (139.443.362,75) – complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato in 175 miliardi di lire (90.379.957,34) per il 2002 e in 100 miliardi di lire (51.645.689,91) a decorrere dal 2003 – rideterminabile con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.
L’importo pro capite da versare all’entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, secondo le modalità indicate dall’art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2001 che di seguito si precisano.
Dapprima verrà determinata l’eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 270 miliardi di lire.Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni.
La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l’importo eccedente su cui applicare l’aliquota del 27 %.
L’ammontare così determinato dovrà essere versato all’erario.
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica ai soggetti beneficiari la quota loro spettante e la somma da versare all’erario. La stessa comunicazione dovrà essere inviata, telepaticamente, entro lo stesso termine, anche al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

5. Adempimenti degli Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, cui compete la vigilanza circa l’impiego delle erogazioni, comunicherà l’elenco degli erogatori e l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche che saranno successivamente stabilite.
I dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali, che saranno incaricati della gestione delle erogazioni liberali, oltre alla realizzazione dell’attività fine dell’erogazione, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Fonte:Il Giornale Arte – febbraio 2002

Restauri: Poli Bortone (AN) a Ministri si riduca l’Iva

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, parlamentare europeo di Alleanza nazionale, in una nota inviata ai ministri per i beni culturali, Giuliano Urbani, e dell’Economia, Giulio Tremonti, sollecita l’inserimento nel Dpef di agevolazioni riguardanti l’Iva sul restauro dei beni culturali.

Esse – sottolinea il sindaco della citta d’arte salentina – ”determinerebbero certamente notevoli vantaggi in tutto l’ indotto dei beni culturali e contribuirebbero al mantenimento o alla creazione di posti di lavoro”. Poli Bortone ricorda nella nota che ”la Direttiva 92/77/EEC del 19 ottobre 1992 del Consiglio dell’ Unione Europea stabili’ che dal primo gennaio 1993 gli Stati membri dovessero applicare un’ aliquota standard per l’ Iva, che non poteva essere inferiore al 15%”.

”A propria discrezione” gli Stati dell’Unione ”possono applicare una o due aliquote ridotte, fino al 5% ad una serie di beni e servizi elencati nell’ Annesso H della direttiva stessa. Infine il Consiglio puo’ rivedere l’ entita’ delle aliquote ogni due anni, e deliberando all’ unanimita’ puo’ decidere di modificare la lista dei beni e dei servizi ad aliquota ridotta elencati nell’ Annesso H”.

”Attualmente l’ Annesso H – aggiunge il sindaco di Lecce – non prevede le spese per il restauro, la protezione dei beni culturali in genere e degli edifici, parchi e giardini di interesse storico-artistico in particolare. In controtendenza a questo orientamento il Consiglio nel 1994 adotto’ una direttiva con cui fu fissata l’ aliquota minima per il commercio di oggetti d’ arte, d’ antiquariato e da collezione. Questa concessione, adottata in Italia con Legge n.85/1995, appare oltremodo antisociale configurandosi come una incomprensibile agevolazione per un settore altamente speculativo e con scarsissima ricaduta sociale quale il mercato antiquario. Tutto cio’ mentre lavori fondamentali per la conservazione dei beni culturali, che sono considerati per legge di pubblico interesse, continuano a scontare l’ aliquota ordinaria, che deve essere superiore al 15% (in Italia e’ il 20%)”.

Per Poli Bortone, ”appare veramente assurda la situazione italiana, cioe’ il Paese al mondo piu’ ricco in assoluto di beni culturali, dove il restauro di tali beni sia pubblici che privati sconta l’ aliquota massima del 20%, come qualsiasi altra attivita’ economica. Nel caso degli edifici di interesse storico, la consistenza, l’ eta’ e la delicatezza della costruzione spesso determinano interventi che eccedono di gran lunga il normale. Questo, oltre alla necessita’ di mano d’ opera altamente specializzata, e di materiali scarsamente reperibili sul mercato, rendono elevatissimi i costi dei restauri, che sono cosi’ gravati dall’ ulteriore carico dell’ Iva”.

Il sindaco di Lecce aggiunge che la Direttiva 92/77 autorizzo’ gli Stati membri dell’Unione europea ”ad applicare aliquote Iva ridotte per le costruzioni, i restauri e le ristrutturazioni edilizie eseguiti nell’ ambito di una politica sociale”. ”La conservazione dei beni culturali – conclude Poli Bortone – e’ riconosciuta universalmente come importante obiettivo sociale. In attesa che le istituzioni comunitarie vogliano assumere anche per la conservazione dei beni culturali specifiche agevolazioni tributarie e in particolare l’ inclusione di questa categoria di servizi tra quelli con aliquota ridotta elencati nell’ Annesso H, credo che il governo italiano potrebbe gia’ prevedere agevolazioni che determinerebbero certamente notevoli vantaggi in tutto l’ indotto dei beni culturali e continuerebbero al mantenimento o alla creazione di posti di lavoro”

Fonte:ANSA

Beni culturali: Chiaromonte (DS) totale assenza di progetti

”Totale assenza di progetti per la cultura. E nessuna risposta e’ stata data ai lavoratori precari dei beni culturali”. Franca Chiaromonte (Ds) commenta cosi’ ”l’esposizione che il ministro per i beni e le attivita’ culturali ha svolto nella conferenza stampa dedicata alle iniziative del governo per la cultura”.

Per Chiaromonte, ”a fronte di un Dpef privo di cifre, i lavoratori dei beni culturali e gli operatori dello spettacolo non hanno avuto risposte ne’ rassicurazioni sulle erogazione dei finanziamenti pubblici necessari a evitare il collasso dell’intero sistema dei beni culturali”. Secondo l’esponente Ds, ”cio’ che continua a preoccupare e’ che il ministro ha riaffermato di considerare centrali per l’azione del suo ministero l’avvenuta approvazione della legge delega per la riforma del governo e i contenuti del Dpef appena giunto alla discussione delle camere: provvedimenti che non disegnano alcuna programmazione ne’ per il ministero, ne’ per le sue professionalita’ ne’ per i mondi dei beni e delle attivita’ culturali”

Fonte:ANSA

Beni culturali: sciopero Strinati:

”Attualmente, i lavoratori precari che chiamiamo ‘personale giubilare’ e gli assistenti tecnici museali sono indispensabili per mantenere aperti i musei romani. Le rilevazioni statistiche che ho fatto compiere dagli uffici sono chiare”. Lo dice Claudio Massimo Strinati, soprintendente speciale per il polo museale di Roma. Per Strinati, ”i 55 giubilari, che tecnicamente sono addetti ai servizi di vigilanza, inseriti contrattualmente nell’area B quarta qualifica, e dislocati tra le galleria Borghese, Spada, Corsini, Palazzo Venezia, per esempio, costituiscono un nucleo indispensabile. Cosi’ come i 20 assistenti tecnici museali, area B sesta qualifica, per la Borghese, o i 12 per Palazzo Barberini. Si tratta, in totale, di un centinaio di persone, utilissime, e spesso in possesso di titoli di studio non comuni”.

”Io difendo il lavoro di queste persone”, sottolinea Strinati, ”e auspico di poter continuare a contare sulla loro professionalita’, per il contributo che sanno dare al lavoro della soprintendenza”

Fonte:ANSA