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Se la banca si trasforma in museo

Una straordinaria iniziativa capace di valorizzare e far conoscere l’immenso patrimonio artistico e culturale dei 100 palazzi storici, sedi di 55 istituti di credito, presenti in tutto il territorio nazionale.

«Invito a Palazzo – visita ai palazzi delle banche», infatti, è la manifestazione promossa dall’Abi per la giornata di oggi in cui sarà possibile visitare gratuitamente, dalle 10 alle 17 ed in tutte le regioni italiane, alcuni dei più importanti ricettacoli d’arte e architettura che vanno dal 1300 sino al secolo scorso.

A Roma si potranno ammirare gli affreschi, i marmi policromi, i quadri celebri, i preziosi arredamenti custoditi dai sei palazzi storici, dimore di importanti istituti bancari. Palazzo Altieri, sede dell’Abi e della Banca Finnat, con le pitture di Felice Giani, Giuseppe Cades, Anton von Maron e la celebre rappresentazione della «Clemenza», realizzata da Carlo Maratta. Sarà possibile visitare poi, la cappella del Palazzo del Monte di Pietà e Palazzo de Carolis, sedi della Banca di Roma, il primo, gioiello del barocco romano, opera dell’architetto Giovanni Antonio De Rossi, caratterizzata da un superbo connubio tra archittettura e scultura, il secondo, costruito dall’architetto romano Alessandro Specchi, coi suoi soffitti riccamente intagliati e decorati e le pitture che costituiscono un documento eccezionale dell’arte decorativa a soggetto profano del settecento romano.

E ancora, Palazzo Verospi, sede del Credito Italiano, costruzione che risale al Cinquecento, con la loggia affrescata da Francesco Albani, e il palazzo della direzione generale della Bnl, progettato da Marcello Piacentini, tipico esempio dell’idea di " tassello urbano" , realizzato tra il 1934 e il 1937, inaugurato lo stesso anno alla presenza di Benito Mussolini, Palazzo Mancini, sede del Banco di Sicilia, con le caratteristiche facciate a bugne lisce disegnate dal Rainaldi e la singolare serie di vedute romane attribuite a Bartolomeo Pinelli.

Si tratta, insomma, di veri e propri musei entro cui passare una giornata alla ricerca di tesori e bellezze da scoprire. «Invito a palazzo – ha spiegato il presidente dell’Abi, Maurizio Sella, intervenuto alla presentazione dell’evento, svoltasi a Palazzo Altieri, assieme al responsabile del settore cultura dell’istituto, dott. Palamenghi Crispi – vuole essere una iniziativa con la quale il settore desidera mettere a disposizione dei cittadini i frutti del suo impegno nel campo della cultura e soprattutto della salvaguardia del patrimonio artistico italiano. L’iniziativa trae ispirazione da analoghe esperienze italiane ed estere, come ad esempio le giornate del Fai e le manifestazioni del National Trust in Inghilterra. L’apertura dei palazzi storici si pone come un forte segnale simbolico in direzione di una sempre maggiore apertura delle banche verso la gente. Il visitatore farà un tuffo nel passato e nella storia, tra i più pregevoli esempi di arte e architettura che testimoniano il sovrapporsi degli stili e l’avvicendarsi di civiltà».

Porte aperte, dunque, su bellezze architettoniche ed artistiche che, dallo Stelvio, dove è ubicato il palazzo che ospita lo sportello bancario più alto d’Europa, fino al Palazzo Cantarella di Belpasso, sull’Etna, potranno essere ammirate ed apprezzate con l’attenzione che meritano.

Autore: D. D. M.

Fonte:Il Tempo

Quei principi-base dietro una rivoluzione

Può darsi che sul piano finanziario la new economy non abbia finora mantenuto tutte le sue promesse, ma non c’è dubbio che sul piano reale, essa sia come un fiume impetuoso, che travolge strutture consolidate e ne crea quasi istantaneamente di nuove, magari effimere. Ma basta questo per concludere che i criteri consolidati di analisi economica, e in particolare di quella sua variante particolare che è l’analisi strategica, siano superati? No, non basta.
Prendiamo per esempio una delle manifestazioni più tipiche della nuova economia, il libro elettronico. Esso sta sconvolgendo con grande rapidità un assetto che dura da più di cinque secoli, da quando cioè nella quiete della sua Magonza Herr Gutenberg cominciò a stampare libri. Lo sconvolgimento non porterà – forse – alla scomparsa del libro stampato, ma a una drastica ridefinizione del suo ruolo certamente sì. Eppure, nonostante il carattere rivoluzionario del cambiamento, è già possibile tracciarne un primo bilancio, utilizzando uno degli strumenti più tradizionali e consolidati di analisi: quella dei punti di forza e di debolezza, accoppiata a quella delle opportunità e dei rischi.
Sul libro mastro di questa analisi possiamo anzitutto definire i parametri di riferimento. In prima approssimazione essi sono le persone, il lavoro, le infrastrutture economiche, la formazione, la cultura e l’ambiente (e certo se ne potrebbero aggiungere altri). Per cominciare dai punti di forza e dalle opportunità offerte, quanto alle persone il libro elettronico amplifica ed estende la portata degli occhi e delle orecchie, nonché elimina l’onere derivante dal dover trasportare pesanti libri stampati. Esso crea nuove attività per scrittori, artisti e altri che creano testi e immagini grafiche, consentendo perfino di pubblicare libri e opuscoli da sé (io stesso ne ho tratto vantaggio in una occasione).
Notevolissimi anche gli effetti sulle infrastrutture economiche: diminuiscono grandemente le possibilità di censura, soprattutto preventiva, e aumenta la possibilità di scambiarsi testi. Quest’ultimo fenomeno va però a danno degli editori: essi possono reagire con tecnologie che rendono difficile lo scambio, oppure possono optare per la creazione di club del libro elettronico, come alternativa più allettante di un fai-da-te magari legalmente rischioso.

Il libro elettronico è, almeno inizialmente, più difficile da maneggiare di quello tradizionale, per cui richiede una formazione specifica. Ma una volta che questa sia stata acquisita, i vantaggi in termini di apprendimento sono davvero notevoli: il libro elettronico abitua a leggere e a ritenere concetti in forma associativa oltre che sequenziale, nonché ad apprendere con altre persone oltre che individualmente. E, nonostante molti timori, il libro elettronico si sta rivelando un veicolo di diffusione della cultura almeno altrettanto potente di quello tradizionale, dato che offre una possibilità di gran lunga maggiore di intervento sul testo in tempo reale, mediante la navigazione sulla Rete e le possibilità di annotare concetti e idee connessi. Quanto all’ambiente, infine, il libro elettronico riduce il consumo di carta e quindi alberi (anche se non tutti sono d’accordo su questa conseguenza) e certamente riduce il fabbisogno di spazio nelle abitazioni e nelle biblioteche, con conseguente riduzione delle infrastrutture ad alta intensità di risorse richieste dai tradizionali libri stampati.
Ma c’è anche l’altro lato del bilancio, quello dei punti di debolezza e dei rischi. Seguendo gli stessi parametri utilizzati per i punti di forza e opportunità, si può notare anzitutto che lo sforzo fisico richiesto dai libri elettronici è maggiore di quello richiesto dai libri stampati, a cominciare dagli occhi e dalla muscolatura irrigidita a lungo nella stessa posizione. Gli e-book creano nuove occupazioni, ma ne mettono anche a rischio parecchie, come quelle di lavoratori e dirigenti dell’editoria tradizionale e delle librerie. Quanto alle infrastrutture economiche, il libro elettronico rende difficile la protezione del copyright e quindi la remunerazione degli autori, il che può scoraggiare le attività intellettuali. Nella formazione, almeno in ipotesi può accentuare la divisione fra colore che possono e coloro che non possono accedervi, data la relativa elevatezza dei costi di impianto. Dal punto di vista culturale, privilegia l’estensione in luogo della profondità e può portare a ritenere che l’ammasso di informazioni sia più importante della loro assimilazione (un po’ quello che già accade con Internet nelle scuole, dove gli studenti sembrano talvolta pensare che la ricerca su un determinato tema si esaurisca nel raccogliere le relative notizie, senza leggerle). E se l’ambiente viene risparmiato da un lato, può essere compromesso da un altro, con l’aumento di rifiuti tossici dai semiconduttori e dall’obsolescenza delle attrezzature, con il suo corteo di rottami elettronici.

Il bilancio, in realtà, resta positivo. E poi, è fra le leggi del progresso che esso non sia buono o cattivo in sé, ma solo nel modo in cui è impiegato. Resta comunque importante constatare che è pur sempre possibile esaminare elusivi i fenomeni in divenire come il libro elettronico con strumenti tradizionali come la vecchia analisi Swot. A conferma del fatto che il successo o l’insuccesso di una innovazione, una tecnologia o un’impresa sono interpretabili alla luce di alcuni principi base che si modificano solo molto gradualmente.

Autore: Antonio Martelli

Fonte:Il Sole – 24 Ore del 13 aprile 2001

Autarchia grande nemica dei nostri beni culturali

II mercato dell’arte è inquinato da molti fattori negativi che ne frenano l’espansione. Colpisce in primo luogo la scarsa professionalità di molti mercanti, alcuni dei quali sono del tutto improvvisati, quando, addirittura, non " clandestini" : essi introducono una grande incertezza sulla qualità e sul valore dei beni che trattano e questa allontana dal mercato molti possibili utenti, specie quelli alle prime armi. A questo si combina la presenza di critici d’arte mistificatori, che, dietro compenso in denaro, rilasciano autentiche ove si certifica, in maniera fraudolenta, la paternità dei beni culturali sottoposti a giudizio. Non è raro il caso che simili imbroglioni conquistino la fiducia di collezionisti e consiglino loro l’acquisto di autentiche raccolte di croste e ciarpame, prive di ogni effettivo valore venale.

Si potrebbe continuare, ma i fenomeni appena elencati sono tutti contrastati dalla legge: le autentiche fraudolente costituiscono, infatti, vere e proprie ipotesi di reato e la legge sul commercio impone anche ai mercanti d’arte di esercitare la loro attività al riparo di una licenza, rilasciata previo esame. Non vi è per ora difesa, invece, contro il fattore più grave che turba il mercato italiano dell’arte: una legislazione di tutela che impedisce, di fatto, qualsiasi esportazione dall’Italia dei beni culturali che risalgano ad oltre cinquanta anni e siano opera di autori non più viventi: in pratica, la quasi totalità dei beni culturali presenti nel nostro paese.

La legge fondamentale in materia di tutela (n. 1089 del 1939o Legge Bottai, oggi rifluita nel T.U. dei beni culturali, D.Lgs. 490/99) subordina l’esportazione di un bene culturale con le caratteristiche sopra indicate al permesso rilasciato da un " Ufficio Esportazione" : di tali uffici in Italia ve ne sono 19, con diverse competenze territoriali. La legge recita che il permesso è rilasciato solo se l’uscita del bene dal territorio dello Stato non rechi danno al patrimonio storico artistico italiano.

Dunque, la norma non farebbe che applicare un principio fondamentale della nostra Costituzione, proclamato nell’articolo 9, ove è prevista la tutela della nostra identità storica e artistica. Di fatto, però, nella prassi applicativa seguita dagli Uffici Esportazione, il danno è ravvisato sempre e comunque, anche se le opere da esportate non si inseriscono nella nostra tradizione culturale o costituiscono episodi marginali e del tutto trascurabili di quest’ultima.

Contro questa prassi applicativa della legge non vi è attualmente alcuna tutela, perché la decisione dell’Ufficio Esportazione – se motivata in forma appena corretta e logica (la cosa non è assolutamente difficile, anche con il ricorso ad autentici stereotipi) – si sottrae all’unico controllo ammissibile, quello di legittimità del giudice amministrativo (il ricorso gerarchico attualmente previsto non smentisce mai il parere dell’Ufficio Esportazione, anche per l’assenza di disposizioni da parte del Ministero). Si badi: il permesso dell’Ufficio Esportazione deve sussistere anche nel caso della cosiddetta «spedizione» all’interno dell’ Unione Europea, perché il trattato fondamentale afferma il principio della libera circolazione della mercé all’interno della stessa Unione ma prevede un’eccezione nel caso di tutela del patrimonio storico artistico di ogni paese membro, che tale tutela disciplina come meglio crede. La conseguenza è che l’Italia si è ormai da tempo avviata ad una politica di vero e proprio «embargo in uscita» dei beni culturali, impedendone indiscriminatamente l’avvio verso i mercati internazionali, ove èssi potrebbero essere adeguatamente valorizzati, sia in senso storico artistico che in quello mercantile.

Ho avuto occasione di presiedere un gruppo di studio costituito presso il ministero dei Beni Culturali, proprio al fine di avviare una revisione della normativa che disciplina l’esportazione dei beni culturali. Il gruppo ha concluso i suoi lavori a febbraio elaborando cinque proposte di alto pregio. L’augurio è che siano adeguatamente esaminate e soprattutto, che determinino l’inversione dell’attuale politica «autarchica». A quel momento potrà dirsi che anche il mercato italiano dell’arte, inserito in una realtà internazionale, potrà non solo irrobustirsi ma trasmettere un’immagine più moderna del nostro paese.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:La Stampa

Siamo tutti africani

Adamo fa litigare gli scienziati.

Fra gli antropologi vi è completo accordo sull’origine più antica dell’uomo, che compare in Africa orientale e meridionale circa due milioni e mezzo di anni fa. Vi è anche accordo sul fatto che poco meno di due milioni di anni fa questi uomini assai arcaici si diffusero dall’Africa all’Asia e all’Europa.
Vi è invece un’accesa discussione sull’origine dell’uomo moderno. Un’ipotesi, detta “multiregionale” e dovuta soprattutto all’antropologo americano M. H. Wolpoff, propone che tutti gli uomini che vivevano centomila anni fa nel Vecchio Mondo abbiano partecipato alla genesi dell’umanità di oggi, differenziandosi fin dall’inizio nei tipi che oggi conosciamo. Molti altri antropologi ritengono invece che tutti gli uomini moderni discendano da una piccola popolazione che viveva in Africa orientale circa centomila anni fa, che da lì si estese prima al resto dell’Africa, poi negli ultimi 50.000-60.000 anni circa a tutto il resto del mondo.
La genetica, specie attraverso lo studio del Dna, ha finora dato ragione alla seconda ipotesi. Prima di tutto, fino a circa quarantamila anni fa in Europa si trovavano solo i Neandertal, che in breve tempo furono sostituiti da uomini moderni, chiaramente distinguibili per la morfologia ossea, di provenienza africana. L’analisi del Dna di tre Neandertal fossili ha mostrato che sono assai diversi da quelli degli uomini viventi oggi. Anche la somiglianza asserita da Wolpoff tra morfologia cranica di uomini arcaici trovati in Cina e i cinesi moderni è stata dimostrata inaccettabile. Inoltre, le ricerche genetiche hanno dimostrato che il cromosoma Y di tutti i maschi finora esaminati discende da un solo cromosoma Y di origine africana. Non si può escludere, naturalmente, che sopravviva qualche discendente diretto di uomini arcaici, ma finora non è stato trovato.

Dodicimila cromosomi Y di popolazioni dell’Asia orientale rivelano una chiara discendenza dal Continente nero.

L’inizio dello studio sistematico dell’evoluzione umana col metodo genetico si può datare al 1963, quando all’Università di Pavia Cavalli-Sforza ed Edwards costruiscono il primo albero evolutivo delle popolazioni umane viventi, utilizzando i dati genetici disponibili al tempo. Era un tentativo ambizioso, che fu presentato al Congresso Internazionale di Genetica tenutosi all’Aia in quell’anno. I dati a disposizione erano pochi, appena sufficienti per creare un albero in prima approssimazione. Le ricerche successive hanno però largamente confermato i risultati di allora.
Si era lavorato sui geni allora conosciuti, come quelli di sistemi di gruppi sanguigni quali ABO e Rh, di cui molti oggi hanno sentito parlare perché sono importanti nelle trasfusioni. Erano disponibili dati su quindici popolazioni, tre per continente. Misurando le frequenze percentuali dei vari tipi di geni in ogni popolazione si poté ricostruire un albero evolutivo basato sulle somiglianze fra di esse, mettendo prima vicine le popolazioni geneticamente più simili, poi più lontane quelle meno simili. La ricostruzione fu eseguita, al calcolatore, applicando formule matematiche.
L’ipotesi da controllare era se tutte le popolazioni umane abbiano avuto origine da un’unica popolazione ancestrale, da cui si sono differenziate nel corso del tempo. Se una popolazione si separa da un’altra e non vi sono scambi fra loro dopo la separazione, le forze evolutive inducono un processo di divergenza fra esse, che genera tante più differenze quanto più lunga è stata la separazione nel tempo.
Allora non si sapeva nulla di quel che ci si sarebbe dovuto attendere, ma i risultati sembrarono ragionevoli, perché le popolazioni di uno stesso continente tendevano a restare insieme nell’albero, e perché l’albero così costruito si sviluppava dall’Africa all’Europa e all’Asia, e da questa all’Oceania e all’America, disegnando la carta geografica del mondo e suggerendo i percorsi lungo i quali poteva essere stato popolato.
Negli anni successivi vennero studiate molte altre popolazioni e nuovi geni. Gli alberi via via ottenuti continuavano a dare però risultati molto simili. Non si sapeva quale fosse stata la vera storia dell’umanità, e la somiglianza degli alberi con la mappa geografica del mondo lasciava aperta la porta a un’altra interpretazione: che la somiglianza tra due popolazioni dipendesse da quanto erano vicine geograficamente, perché quanto più erano vicine, tanto più facilmente potevano scambiarsi individui per migrazione reciproca. Poteva essere stata la geografia, non la storia, a dettare le somiglianze che emergevano dai dati?
Tutto divenne più chiaro quando invece di studiare i geni, analizzando le proteine da essi prodotte, divenne possibile studiare direttamente il Dna che la produce. Il Dna è il patrimonio genetico di ogni individuo. E’ responsabile della sua genesi, ed è molto più ricco di informazioni delle proteine. Fu possibile allora sostituire l’albero delle popolazioni con una genealogia di individuo rappresentati dal loro Dna.
Fu nel 1981 che cominciò l’analisi delle variazioni del Dna, e nel 1987, a Berkerley, Allan Wilson produsse un albero genetico di 135 individui di tutto il mondo usando il Dna presente nei mitocondri, orfanelli cellulari che vengono trasmessi solo dalla madre ai figli e si ritrovano in tutte le cellule. Questo non era più un albero di popolazioni, ciascuna composta di molti individui diversi, ma una vera propria genealogia di individui singoli, tutti risalenti a una sola antenata comune, cui si poteva anche assegnare una data di nascita.
I mitocondri ci raccontano la genealogia delle donne, perché sono trasmessi per linea femminile, ma vi è un altro cromosoma che invece si trasmette solo da padre a figlio e racchiude la storia della discendenza paterna. A differenza dei mitocondri, si trova con tutti gli altri cromosomi nel nucleo della cellula. E’ detto Y e determina il sesso maschile. A questo punto, dal cromosoma Y ci si attendeva un interessante parallelo, che avrebbe potuto confermare quello che dicono i mitocondri, ma anche mostrarci differenze.
Abbiamo dovuto attendere a lungo, perché è stato assai difficile trovare varianti genetiche nel cromosoma Y. Una variante genetica è la conseguenza di una mutazione, cioè di un cambiamento nel Dna. Il Dna è un filamento fatto di nucleotidi uno attaccato all’altro, che possono essere solo di quattro tipi, chiamati con la lettera iniziale del loro nome chimici, A, C, T o G. La sequenza dei nucleotidi sui cromosomi è diversa in ogni individuo. Siamo tutti infatti un po’ diversi uno dall’altro.
La vita è possibile perché gli organismi viventi sanno fabbricare Dna identici ai propri e passargli ai figli, cosicché i figli sono estremamente simili ai genitori (con la complicazione che per ogni loro carattere ereditario possono essere simili all’uno o all’altro genitore, o a un complicato miscuglio dei due). Il Dna dei figli è una copia esatta di quello dei genitori, con rarissime eccezioni: se un nucleotide particolare cambia nel passaggio da genitore a figlio, avviene appunto una mutazione. Si può vedere la mutazione come un errore casuale: se il genitore ha, in uno dei suoi tre miliardi di nucleotidi, quello A, può darsi che un figlio abbia G (oppure un altro dei due, T o C). per dare un’idea della sua frequenza, la mutazione avviene in media in uno su trenta milioni di nucleotidi per generazione.
Nella maggior parte dei casi, queste mutazioni non hanno alcun effetto apprezzabile, ma possono a volte provocare una malattia genetica. Molto più raramente, possono essere anche vantaggiose per chi le porta. Che l’effetto della mutazione sia insignificante, patologico o benefico, il tipo mutato nel figlio viene da lui trasmesso a tutti i futuri discendenti.
Nel caso di mitocondri e del cromosoma Y c’è una semplificazione importante: i figli sono identici solo a uno dei due genitori, alla madre per i mitocondri e al padre per il cromosoma Y. Si può quindi ricostruire una genealogia di madre in madre, o di padre in padre, e seguire i cambiamenti avvenuti a ogni passo. Ma le mutazioni del cromosoma Y sono rare, 10-100 volte più rare che nei mitocondri. Questo fa sì che le genealogie dei mitocondri siano più incerte, perché nel volgere dei millenni possono essere intervenute altre mutazioni, che cancellano mutazioni già avvenute o le ripropongono in un’altra parte della genealogia, creando confusione. Il grande numero di mutazioni caratteristico dei mitocondri è insomma una fonte importante di rumore casuale. Questo non avviene che assai più di rado per il cromosoma Y, per cui da un lato le genealogie dell’Y sono molto più sicure, dall’altro si fa più fatica a individuare varianti.
Molti hanno cercato mutazioni dell’Y, senza mai trovare quelle più desiderabili, più rare ma più sicure, che coinvolgono un solo nucleoide. Applicandoci con grande pazienza, nel 1994 a Standford abbiamo trovato la prima. Poi Peter Inderhill e Peter Oefner, due diretti collaboratori di Luca Cavallo-Sforza, hanno inventato un nuovo apparecchio che permette di individuarle rapidamente. E’ così che il laboratorio di Standford ha potuto produrre una ricchissima genealogia del cromosoma Y, basata su 116 tipi genetici diversi osservati in 1.062 individui provenienti da tutto il mondo, grazie a 218 mutazioni scoperte, con l’eccezione di una sola, nel nostro laboratorio. Questa genealogia mondiale è stata pubblicata in forma molto sintetica l’anno scorso dalla rivista Nature Genetics. Un articolo appena comparso sul periodico inglese Annuals of Human Genetics ne dà una interpretazione storico-geografica dettagliata. La storia che è uscita dai dati mostra come l’uomo moderno ha occupato il mondo. E’ una storia che ha avuto inizio circa 100.000 anni fa da una piccola popolazione dell’Africa orientale, di cui faceva parte l’antenato che portava il cromosoma Y da cui sono discesi i cromosomi Y di tutti gli uomini di oggi.
Si potrebbe parlare di Adamo, così come si parlava di Eva mitocondriade al tempo del lavoro di Allan Wilson, ma si darebbe l’impressione sbagliata che in qualche momento della storia sia vissuto un uomo solo. La realtà è che di ogni segmento di Dna esiste sempre, a un certo punto dell’evoluzione, un unico esemplare, da cui sono discesi tutti quelli esistenti oggi, perché gli altri segmenti suoi contemporanei sono andati perduti per mancanza di discendenti, dovuta a ragioni casuali.
Quest’unico antenato comune, fra l’altro, non era vissuto all’epoca in cui questa piccola popolazione iniziò ad espandersi, ma probabilmente molto tempo prima. Dall’Africa orientale, l’espansione ha raggiunto il resto dell’Africa fra i 100.000 e i 50.000 anni fa, poi è stata seguita da migrazioni verso il continente più vicino, l’Asia. Come suggeriscono questi numeri arrotondati, le date sono approssimative. Probabilmente, questi nomadi hanno in parte seguito la costa asiatica, procedendo verso Arabia, India, Sudest asiatico, e proseguendo di qui per Nuova Guinea e Australia, usando imbarcazioni primitive per traversare i numerosi tratti di mare. Di qui l’uomo si è spinto anche verso la costa della Cina, raggiungendo abbastanza presto il Giappone. Un’altra grande espansione ha portato dal Nordest dell’Africa verso l’interno dell’Asia occidentale, probabilmente attraverso il Medio Oriente. Dall’Asia centrale si è diretta a occidente verso l’Europa, a Nord verso la Siberia, e attraverso lo stretto di Bering ha raggiunto più tardi e in diverse ondate l’America. Ciascuna di queste espansioni ha impiegato alcune decine di migliaia di anni.
Vi sono buoni motivi per ipotizzare che gli africano che colonizzarono prima il resto dell’Africa, poi con migrazioni successive l’Asia e da questa gli altri tre continenti, fossero bruni di pelle. Questo è vero infatti di tutti gli africani più arcaici (o meglio, dei loro discendenti viventi oggi) e della maggior parte degli uomini oggi viventi. La pelle nera, più scura, dev’essersi formata nel resto dell’Africa, e in altre regioni del mondo più vicine all’equatore, in un periodo successivo, come protezione dall’eccesso di radiazione ultravioletta. Il colore bianco della pelle si formò invece, specie in Europa del Nord, negli ultimi decimila anni, come adattamento alla nuova alimentazione con cereali prodotti attraverso l’agricoltura. I cereali mancano di vitamina D, e questo può provocare rachitismo anche grave. La pelle bianca permette l’ingresso degli ultravioletti solari sotto la cute e la produzione di vitamina D a partire da un precursore che i cereali contengono.
Cosa stimolò questa popolazione africana a espandersi? Probabilmente il fatto che in essa avvennero gli ultimi tocchi allo sviluppo del carattere che più differenzia l’uomo dagli altri animali, il linguaggio. La comunicazione assai perfezionata che divenne così possibile non è la sola caratteristica che avvantaggiò i nomadi, perché nella produzione di strumenti vi furono altre manifestazioni di una tecnologia più avanzata. Fu però probabilmente la più importante.
Un articolo pubblicato l’11 maggio su Scienze, firmato da 23 ricercatori diretti da Li Jin, un bravissimo ricercatore cinese che ha fatto parte del nostro gruppo di Standford, riporta i risultati della ricerca svolta su ben 12.000 cromosomi Y nella parte orientale dell’Asia, ove si dovrebbero trovare, secondo i multiregionalisti, i discendenti di quegli antichi uomini asiatici. Tutti i 12.000 cromosomi osservati discendono chiaramente dalla stessa popolazione africana che ha dato origine a tutti gli altri uomini viventi. Questa genealogia, ricostruita usando i cromosomi Y, è finora la prova diretta più forte contro l’ipotesi di una partecipazione di uomini asiatici arcaici al patrimonio genetico dell’uomo moderno. Se l’ipotesi multiregionale fosse vera, si sarebbero dovuti trovare in Asia orientale cromosomi Y profondamente diversi da quelli che invece si sono trovati lì come in tutto il resto del mondo.
Ricercatori australiani hanno recentemente affermato di aver trovato, in un solo fossile datato a circa 60.000 anni fa in Australia, un individuo il cui Dna è diverso da quello di altri fossili australiani più recenti, e diverso da qualunque altro individuo vivente. Se questi dati saranno confermati, si potrebbe trattare di un uomo arcaico che non lasciato discendenti (o, se ve ne sono, non sono ancora stati trovati, ma sono probabilmente molto rari). Così pure, in Europa, si è visto che l’uomo di Neandertal, scomparso tra 40.000 a 30.000 anni fa, è esso pure diverso dagli uomini viventi oggi, Europei compresi, confermando che tutti gli individuo viventi finora studiati sono discendenti di quella piccola popolazione africana che, partita dall’Africa orientale, si è moltiplicata e si è sparsa in poche decine di migliaia di anni in tutto il mondo.

Autore: Luca e Francesco Cavalli-Sforza

Fonte:Il Sole – 24 Ore del 20 maggio 2001

Mecenati fate così

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il 31 dicembre, congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la circolare inerente l’applicazione dell’articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (e successivo decreto ministeriale dell’11 aprile 2001), che chiarisce i termini della deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali destinate a iniziative di interesse culturale. I nuovi mecenati potranno beneficiare della deducibilità “dell’intero ammontare delle erogazioni effettuate” a favore di “soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo”. Questi, come stabilito dal decreto dello scorso aprile, possono essere lo Stato stesso, le regioni e gli enti locali; enti pubblici, associazioni, fondazioni e altri soggetti privati che operano nel campo dei beni culturali e dello spettacolo; società private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali a condizione che questi siano “funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato”. Mentre non si pone limite all’importo delle donazioni deducibili dal reddito, i beneficiari sono tenuti a versare allo Stato il 37% della differenza tra la somma ricevuta e la quota complessiva di stanziamento autorizzata dal Ministero, fissata nel 2001 a 270 miliardi di lire (139,44 milioni di euro).
Le imprese avevano tempo fino al 31 gennaio per presentare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’entità delle donazioni effettuate nel 2001. Entro il 31 marzo il Ministero comunicherà al Centro informativo dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei donatori e l’importo complessivo delle donazioni.

Come ottenere le agevolazioni fiscali

Erogazioni liberali per progetti culturali. Deduzione dal reddito d’impresa – Art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir.
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate – circolare n. 107 del 31 dicembre 2001 (emessa congiuntamente con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Circolare n. 141 del 31 dicembre 2001).

L’art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e il successivo decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali dell’11 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 27 luglio 2001, n. 173, hanno delineato un nuovo sistema di agevolazioni fiscali al fine di incentivare le erogazioni liberali per la realizzazione di iniziative di interesse culturale e favorire il cosiddetto “mecenatismo”. Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti, al fine di consentire l’uniforme interpretazione della normativa.

1. Testo normativo.

L’art. 36 della citata legge n. 342 del 2000, intitolato erogazioni liberali per progetti culturali, stabilisce:
“1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c.octies), è aggiunta la seguente: “c-nonies), le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.

2. Deduzione dal reddito d’impresa. Condizioni.
Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali. Comunicazioni.

La disposizione sopra riportata, aggiungendo al comma 2 dell’art. 65 del Tuir, concernente gli oneri di utilità sociale fiscalmente deducibili, la lettera c-nonies), ha previsto la deducibilità dal reddito d’impresa delle somme in denaro che le imprese con atto di liberalità destinano a soggetti operanti nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. I soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese individuali e società, enti commerciali, enti non commerciali con reddito d’impresa) possono fruire della predetta deduzione fiscale a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente nei confronti di soggetti individuati dall’art. 1 del decreto dell’11 aprile 2001.
L’art. 38 della legge n. 342 del 2000 non stabilisce limitazioni all’importo deducibile, pertanto la deduzione è consentita per l’intero ammontare delle erogazioni effettuate, salvo gli eventuali obblighi in capo al beneficiario di cui al successivo paragrafo 4.2.
E’ opportuno che le erogazioni liberali siano effettuate mediante sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali ad esempio conti correnti bancari, postali, vaglia postali, assegni non trasferibili intestati all’ente destinatario dei versamenti.
Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte dell’ente beneficiario, deve essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all’art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del Tuir, oppure all’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
Nel caso in cui le erogazioni liberali siano disposte a favore dello Stato il versamento è effettuato presso una delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o mediante bollettino di conto corrente postale alla medesima intestato, e sono assegnate alle pertinenti unità revisionali di base dello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali che curerà il trasferimento cui farà carico la realizzazione dell’attività prevista (art. 6 del decreto 11 aprile 2001).
Le imprese che effettuano erogazioni liberali sono tenute analogamente a quanto stabilito per i beneficiari, a comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I (utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito www.beniculturali.it) l’ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, le proprie generalità comprensive dei dati fiscali, i soggetti beneficiari delle erogazioni stesse.
Entro il 31 gennaio 2002 dovranno effettuare detta comunicazione i contribuenti il cui periodo d’imposta si chiude il 31 dicembre 2001. Infatti, per espressa previsione normativa (art. 38, comma 2 della legge n. 342 del 2000) il beneficio fiscale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001. Conseguentemente i soggetti il cui periodo d’imposta si sia chiuso precedentemente al 31 dicembre 2001 non potranno beneficiare, per detto periodo, della deducibilità prevista dalla norma ed ovviamente non dovranno effettuare la comunicazione in argomento.
Per i periodi d’imposta che si chiudono nel corso dell’anno 2002, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2003. Lo stesso criterio dovrà essere seguito negli anni successivi.La comunicazione in questione dovrà altresì, essere inviata telepaticamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

3. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (articolo 1 del decreto 11 aprile 2001).

Con il decreto 11 aprile 2001 il Ministro per i Beni e le Attività culturali ha individuato i seguenti soggetti e categorie di soggetti che possono essere beneficiari delle erogazioni liberali previste dall’art. 38 della legge n. 342 del 2000.
a) lo Stato, le regioni e gli enti locali, relativamente alle attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
b) le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle regioni o dagli enti locali;
c) gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o leggi regionali;
d) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1965, n. 163, e che non siano incorsi in cause di revoca o decadenza dai predetti benefici;
e) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e che non siano incorsi nella revoca o decadenza dai predetti benefici;
f) i soggetti che, non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
g) le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti;
h) le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.

Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2001 ha precisato che i menzionati soggetti per poter beneficiare delle erogazioni liberali in argomento devono rispettare le seguenti condizioni:
1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto deve prevedere il perseguimento di finalità nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
2) devono effettivamente svolgere attività nei settori citati.

Per finalità e attività inerenti ai beni culturali si intendono, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale citato, tutte le attività di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e attività culturali, così come definite dalla recente normativa sul conferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni (articolo 148 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112), nonché dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico sui beni culturali), e le attività di cui all’art. 6 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
Per finalità e attività di spettacolo si intendono tutte le attività finanziarie ai sensi della legge 30 aprile 1995, n. 163 istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo e rientranti nelle previsioni dell’art. 156 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.

4. Adempimenti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni liberali.

4.1 Comunicazioni. (Articolo 5, comma 1 del decreto dell’11 aprile 2001).

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali sono tenuti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute, le generalità complete del soggetto erogatore, le finalità o attività per le quali le erogazioni sono state erogate, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai loro compiti istituzionali.
A tal fine il Ministero per il Beni e le Attività culturali ha predisposto un modulo reperibile sul sito www.beniculturali.it

4.2 Versamento del 37 per cento delle somme ricevute in eccedenza.

Si richiama l’attenzione sulla particolarità della disciplina introdotta dall’articolo 38 della legge n. 342 del 2000, che non prevede, come già detto, limiti all’importo deducibile dal reddito d’impresa dei soggetti che effettuano le erogazioni, ma pone a carico dei soggetti beneficiari delle erogazioni l’obbligo di versamento all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza tra le somme da esse ricevute e la quota ai medesimi assegnata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Detto obbligo di versamento sorge qualora l’ammontare totale delle erogazioni liberali in denaro superi la somma annua di 270 miliardi di lire (139.443.362,75) – complessivamente compatibile con lo stanziamento fissato in 175 miliardi di lire (90.379.957,34) per il 2002 e in 100 miliardi di lire (51.645.689,91) a decorrere dal 2003 – rideterminabile con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali.
L’importo pro capite da versare all’entrata dello Stato verrà determinato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, secondo le modalità indicate dall’art. 2 del decreto ministeriale 11 aprile 2001 che di seguito si precisano.
Dapprima verrà determinata l’eccedenza complessivamente erogata pari alla differenza tra il totale delle somme ricevute dai soggetti beneficiari e la somma compatibile pari a 270 miliardi di lire.Verrà quindi determinata la percentuale di eccedenza corrispondente al rapporto tra la suddetta differenza e il totale complessivo delle erogazioni.
La medesima percentuale, applicata alle somme ricevute da ciascun beneficiario, determinerà l’importo eccedente su cui applicare l’aliquota del 27 %.
L’ammontare così determinato dovrà essere versato all’erario.
Il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica ai soggetti beneficiari la quota loro spettante e la somma da versare all’erario. La stessa comunicazione dovrà essere inviata, telepaticamente, entro lo stesso termine, anche al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

5. Adempimenti degli Ufficio del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Segretariato generale – Servizio I, cui compete la vigilanza circa l’impiego delle erogazioni, comunicherà l’elenco degli erogatori e l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate secondo modalità telematiche che saranno successivamente stabilite.
I dirigenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali, che saranno incaricati della gestione delle erogazioni liberali, oltre alla realizzazione dell’attività fine dell’erogazione, presenteranno annualmente, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per il tramite delle Direzioni generali di appartenenza, il rendiconto relativo all’impiego di dette erogazioni accompagnato da una relazione illustrativa.

Fonte:Il Giornale dell’Arte – febbraio 2002