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II Testo Unico: una pilatesca abdicazione

Il 22 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha definitivamente varato il nuovo Testo Unico dei Beni Culturali e si attende la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale perché, dopo l’ordinario periodo di 15 giorni, possa entrare in vigore. Diciamolo subito: si è perduta un’occasione unica per fare chiarezza sui principali problemi che il cosiddetto " diritto vivente" ha posto nella complessa materia. Problemi irrisolti, anche per i contrasti tra le diverse soluzioni offerte dalla giurisprudenza. Si dirà: la Legge di Delega (8 ottobre 1997 n. 352) consentiva solo di coordinare le disposizioni vigenti, senza alcun potere di modifica: quindi, il legislatore delegato aveva dei limitati poteri manipolativi. Ma questi ultimi, pur se limitati, egualmente esistevano e quando si trattava di prendere posizione su una pluralità di interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, il legislatore delegato aveva il dovere, prima ancora che il potere, di esprimere la propria opzione. Non vi è dunque alcuna giustificazione a questa pilatesca abdicazione. Più ancora che esporre la struttura del testo normativo, mi preme ora sottolineare quali siano i maggiori problemi irrisolti. L’esercizio della tutelaCominciamo dal primo. Oggetto di tutela, si dice, in coerenza con l’art. 9 della Costituzione, è " il patrimonio storico e artistico della Nazione" . Ora, di questo patrimonio si possono avere due nozioni assolutamente diverse: una, meramente inventaristica, porta a farla coincidere con tutti i beni culturali rilevanti che, al momento dell’esercizio della tutela, si trovano nel territorio nazionale; l’altra, che chiameremmo " funzionale" , ne assume ad oggetto solo quel che è legato alla nostra storia nazionale. Secondo tale nozione, un bene culturale può essere tutelato solo quando si collega alla nostra cultura; quindi, non tutti i beni culturali ma esclusivamente quelli legati al nostro divenire storico, documentando non solo la nostra creatività ma anche, ad esempio, il nostro gusto collezionistico (come nel caso del famoso dipinto di van Gogh, " II Giardiniere" , che esprime una scelta d’avanguardia fatta da un collezionista italiano agli albori del secolo).Tale seconda opzione potrebbe prevedere un’eccezione solo nel caso di un valore universale: un bene, in altri termini, che non legato funzionalmente alla. nostra cultura, esprime un alto raggiungimento della creatività umana.Inutile sottolineare l’importanza di un’opzione nel primo o nel secondo senso: tanto per fare un esempio, nel caso Pagenstecker (venne proibita l’esportazione e fu esercitata la prelazione su dipinti di nessuna importanza della " Ecole de Paris" , appartenenti a persona straniera e con la stessa casualmente transitati per l’Italia: cfr. Il Giornale dell’Arte n. 99, apr. ’92, p. 29, ripubblicato nel mio Tra Arte e Diritto, II edizione, 1996, pp. 163 e ss.), si sarebbero dovuti ritenere estranei alla tutela i dipinti per i quali la proprietaria chiedeva la licenza di esportazione, in quanto non avevano alcun collegamento con la nostra cultura, intesa nel senso più lato. E non è che un esempio. Il legislatore delegato tace: mero " notaio della Corona" , che sceglie il volo basso e l’assenza delle responsabilità connesse a una precisa opzione. Il commercio di oggetti archeologiciAncora: vi è un tema sul quale sono dilaniati la dottrina e la giurisprudenza, quello relativo al commercio dei beni archeologici. Come è noto agli addetti ai lavori, si discute se il possessore di beni archeologici sia tenuto a dimostrare (in difetto gli verrà contestato un acquisto di malafede, vale a dire il delitto di ricettazione) che gli stessi provengano da scavi effettuati ante Legge 30 giugno 1909 n. 364 (la cosiddetta " Legge Bonghi" , prima fondamentale legge nazionale italiana in materia di patrimonio culturale), con un onere praticamente diabolico: la legge ha oltre 90 anni e la vita umana, normalmente, non supera questo limite! E’ dunque assolutamente impossibile trovare testimoni che possano riferire su quando i beni archeologici dei quali si discute siano entrati nella disponibilità del possessore o dei suoi danti causa. L’assunto accusatorio si fonda sul seguente paradigma logico: tutti i beni archeologici scavati post Legge 1909 appartengono allo Stato; pertanto l’eccezione è costituita dalla natura privata di tali beni, per provenire da scavi effettuati ante. Secondo la regola ordinaria, l’onere di provare l’eccezione appartiene a chi la allega.In contrasto, si oppone che il maggior numero di scavi sia stato effettuato nell’età umanistica e sino alla fine dell’Ottocento; che dunque di quanto circola, anche sul mercato, una percentuale altissima (alcuni indicano addirittura il 95%) appartiene a scavi ben anteriori alla Legge Bonghi. Dunque, la proprietà privata dei reperti archeologici non costituisce l’eccezione ma la regola, con quel che segue sul piano processuale.Sul punto, la giurisprudenza è estremamente divisa e segnaliamo, per la tesi sfavorevole all’accusa, la recentissima Cass., Sez. 3 Pen., 7 giugno 1999, estensore Pioeletti; per la tesi favorevole la Cass., Sez., 2 Pen., 7 giugno 1995, n. 12087. Anche questa volta il legislatore delegato sembra essersi trincerato dietro la famosa espressione di Pio IX (" non possumus" ), laddove era nel suo potere e nel suo dovere risolvere questo contrasto drammatico, che si trascina da vari anni nella giurisprudenza di legittimità e di merito, con un’incidenza della mera casualità proprio sul bene fondamentale della libertà personale: il fortunato che capita di fronte ad un Giudice garantista è assolto, lo sfortunato è definitivamente condannato.Si dirà: questa è la sorte normale dell’esperienza giuridica, ma compito del legislatore è cercare di limitare l’area della casualità nel campo del diritto penale, intervenendo, ogni volta che è possibile, non ad isterilire il dibattito giurisprudenziale (con la creazione di una sorta di Tribunale dei morti, come aveva fatto l’imperatore Teodosio II), ma a dare soluzioni di agevole riconoscibilità, idonee a creare una par condicio. Anche quest’occasione è stata perduta. Beni di interesse localeAncora: il legislatore delegato è costretto a una scelta nazionalistica, che rifiuta, da un lato, l’internazionalismo culturale (od anche caute aperture verso lo stesso), dall’altro, il regionalismo e quindi l’attribuzione della mera sussidiarietà all’intervento statale rispetto a quello regionale. Dico " costretto" perché le opzioni presupponevano un potere manipolativo maggiore di quello accordato dal legislatore delegante.Ma vi è un problema sul tappeto, nel confronto tra Stato e Regioni, di palpitante attualità e sul quale, trattandosi non di novare la materia, ma semplicemente di interpretarla, il legislatore delegato poteva e doveva intervenire: quello sulla nozione di beni culturali di interesse locale. Anche al riguardo rinvio ad un mio articolo apparso sul Giornale dell’Arte n. 105, nov. ’92, p. 70) (ripubblicato, come il precedente, nel mio Tra Arte e Diritto, II edizione, pp. 191 e ss.) e riassumo i termini del problema.La delega alle Regioni (attuata una prima volta con Decreto Presidente della Repubblica 616/77, quindi con Decreto Legislativo 112/98), sembra tuttora riferire alla loro competenza la materia dei " Beni di interesse locale" (almeno, il coordinamento tra i due testi non chiarisce il punto), ma quando si va, in concreto, a cercar di definire l’interesse sotteso al bene e ad individuare se esso sia, o meno, meramente locale, il problema diviene arduo e se ne è accorta la Corte Costituzionale che più volte è stata chiamata a dirimere conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni.Anche al riguardo, sarebbe stata oltremodo opportuna una formula definitoria ovvero il chiarimento se sopravviva la competenza per i " Beni culturali di interesse locale" . Il legislatore delegato, invece, ha preferito non cimentarsi: perché tra gli esimi giuristi che compongono l’Ufficio legislativo del Ministero, non ve n’è nessuno che sia vocato, contemporaneamente, alle due discipline dell’arte e del diritto ed il ricorso alle forze esterne è stato sotto questo profilo estremamente infelice. Uno svarione nelle fasiSe queste sono le lacune più vistose del Testo Unico, che ho colto ad una prima e sommaria lettura, non meno rilevanti sono gli autentici svarioni che, almeno in un caso, hanno addirittura introdotto delle autentiche modifiche in materia penale nonostante i limiti della legge di delega. Vediamo dunque questa grave violazione. Il Testo Unico è strutturato in due titoli: il primo, dedicato ai beni culturali (artt. 1-137); il secondo, dedicato ai beni paesaggistici ed ambientali (artt. 138-166). Nel primo titolo è recata una disposizione fondamentale, l’art. 22, che definisce la materia della tutela, attraverso una opzione casistico-descrittiva piuttosto che concettuale (e non intendiamo sindacare tale scelta).La disposizione reca un sesto comma, preso di peso dall’art. I/ 3 della Legge di tutela 1089 del 1939: " Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1 leti. a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni" . Dunque, questo principio " regge" l’intero primo titolo, determinandone la materia. Ora, nel primo titolo è compresa anche l’incriminazione di " contraffazione di opere d’arte" (art. 127, che racchiude le disposizioni penali recate nella ben nota Legge Pieraccini (20 novembre 1971 n. 1062). Conseguenza: le norme penali in materia di contraffazione di opere d’arte non dovrebbero trovare più applicazione per le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni. Vale a dire: è possibile " contraffare" un’opera di Morandi del 1951, un’opera di Campigli o di de Chirico di età recente,il fatto sarà represso, come vedremo dopo, solo ove l’opera d’arte sia effettivamente venduta; come dire, secondo un vecchio adagio, " si chiude la stalla quando i buoi sono scappati" . La cosa, più che sbagliata, è addirittura paradossale: si limita la tutela penale avanzata, voluta dalla Legge Pieraccini, proprio nel settore in cui è più attuale, palpitante, l’esigenza di un suo presidio.E dire che il legislatore delegato era stato avvertito: nel corso del Convegno di Pontignano del maggio 1999 (al quale, peraltro, erano restati assenti sia il ministro Melandri sia, ed è più grave, il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero, che pure aveva assicurato la sua presenza), io avevo rilevato l’errore nella prima versione del Testo Unico e lo avevo chiaramente denunciato, sperando che qualcuno lo avesse riferito a chi di ragione.Evidentemente così non è stato e l’errore è rimasto anche nella sua seconda e definitiva versione che, sotto questo profilo, potrebbe essere emendata dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega, ove la questione fosse portata avanti al Giudice delle leggi.L’errore non sarebbe in tal caso irrimediabile ma ciò non toglie che poteva e doveva essere evitato. Anche perché non è del tutto pacifico che la Corte possa intervenire. Infatti quando vi sia una sequenza di leggi penali, quella più favorevole al Reo deve trovare sempre applicazione, anche se abrogata per intervento della Corte Costituzionale, con la conseguente impossibilità, per questa, di eliminare le cosiddette " norme penali a favore" . Ove si accennasse tale ragionamento (e non sarebbe certo un ragionamento peregrino) l’intervento del Giudice delle leggi risulterebbe addirittura precluso.Si obbietterà che esiste una funzione di supplenza alla Legge Pieraccini, attuata attraverso le norma in materia di falso e di truffa: ed è parzialmente vero. Ma la Legge Pieraccini realizza una tutela avanzata, che precede l’apposizione di una falsa firma o la messa in commercio dell’opera contraffatta, quando sia palese la sua destinazione alla rivendita. E questa, che abbiamo chiamato tutela avanzata, esplica una funzione fondamentale nella repressione del falso d’arte, che non può essere circoscritta solo alle opere eseguite oltre cinquant’anni or sono o da autori non più viventi. Riservatezza sulla notificaAncora, sempre in tema di errori, l’art. 16/4 del Testo Unico contiene una ulteriore delizia: si prevede la " tutela della riservatezza" con riferimento alla catalogazione dei beni culturali notificati. Peraltro, l’art. 60 prevede l’inefficacia dell’alienazione in pendenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione, riservato allo Stato sui beni culturali notificati. Conseguenza: in nome della riservatezza, l’acquirente di un bene culturale non può accertare se questo sia stato o meno oggetto di notifica e quindi se l’acquisto da lui compiuto sia valido ed efficace.Ma, cosa ancora più grave: il Testo Unico contiene dettagliate disposizioni sulla denuncia di atti dispositivi, diversi da quelli di liberalità, relativi a beni notificati e contempla (art. 135/1) la nullità dell’atto di disposizione che non adempia a tali prescrizioni. Quindi, si può verificare che Tizio, nascondendo la notifica, venda un bene a Caio ed il titolo di acquisto sia radicalmente nullo. In nome della riservatezza, non è prevista alcuna tutela nei confronti dell’acquirente, che non potrà avere accesso al catalogo dei beni culturali notificati e quindi non potrà accertare una qualità della cosa oggettivamente rilevante. Una grave, manifesta violazione della regola generale dell’affidamento, che regge tutta la teoria giuridica della circolazione e che, nel giudizio di bilanciamento con la regola della riservatezza, doveva essere manifestamente privilegiata.Anche in proposito si potrà obiettare che la regola della riservatezza, nel nostro ordinamento, non è assunta come assoluta ed è, in linea di principio, temperata da altre esigenze; che queste (in particolare, l’esigenza di tutela dell’affidamento) potrebbero in concreto, caso per caso, esser dichiarate prevalenti. Ma il richiamo alla tutela della riservatezza tout court, senza alcuna sua attenuazione, creerà nuovi e non semplici problemi interpretativi laddove il Testo Unico era proprio " vocato" alla semplificazione. I compilatori del nuovo Testo Unico non hanno certo reso un buon servizio al Ministro che lega il suo nome a questo sventurato documento legislativo.

Autore: Fabrizio Lemme

Fonte:Il Giornale dell’Arte

I cosacchi a Roma: il Testo Unico e la rabbia inutile

La criminalizzazione ideologica del commercio dei beni di antiquariato ha potuto prosperare in anni passati, non troppo lontani, per molteplici ragioni concomitanti. L’estremismo intellettuale della cultura del tempo, con l’accusa mostruosa che tutto fosse un bene collettivo da espropriare, etichettando come furto la lecita proprietà, ha nutrito le malferme coscienze di studenti e di giovani che per populistici progetti di potere hanno a lungo intasato le Università, le cattedre, le Sovrintendenze, immettendo nei ruoli individui di preparazione e di cultura non vagliate da esami o da concorsi che, seppure non perfetti, potessero comunque valutarne il merito e la competenza.La scarsa opposizione accademica della cultura si alimentava dall’atteggiamento di sufficienza di alcuni di fronte ad un fenomeno che " una volta sfogatosi sarebbe comunque rientrato nei ranghi" ; oppure da un atteggiamento di contagiosa paura, di insicurezza nei propri convincimenti, certamente assai labili, mentre altri preferivano lo sdegno, ritirandosi nelle proprie torri eburnee. Molti insomma accondiscesero, moltissimi cavalcarono la tigre e ben pochi, ma a questi si riconosce un gran merito, ebbero la forza di opporsi conservando, come monaci del medioevo, i fuochi di una vera coscienza di studio e di libertà intellettuale. D’altro canto, i mercanti, o meglio i commercianti di associazioni massificate, avevano creato e sostenevano manifestazioni il cui slogan " L’antiquariato per tutti" era la spia evidente di un fraintendimento, non posso dire doloso ma certamente cialtronesco, rivelatore di quanto ai commercianti di oggetti artistici o di antiquariato veniva ascritto, cioè di non curarsi affatto del valore culturale della propria professione, ma di consumare il mercato dell’ arte con voracità pari all’insipienza di non capire che il vero motivo di opposizione era la difesa della propria professionalità. Così, in tempi in cui veniva tessuta la rete vischiosa di una burocrazia e di una legislazione paralizzante per il mercato dell’arte, i commercianti d’arte come l’acqua che si infiltra nei possibili pertugi, pensavano piuttosto a trovare singolarmente le proprie vie di interesse economico.Un trentennio circa è passato da quegli anni e se analizziamo con uno sforzo di obiettività il presente, ci rendiamo conto che da parte dei mercanti c’è stato un diffuso accrescimento del valore del proprio ruolo. Ciò è dovuto non solo ad una crescita generalizzata della società, almeno nel senso dell’informazione e della possibilità di acculturazione (pure se rischiamo lo sbandamento per l’eccesso di mostre e manifestazioni più spettacolari che culturalmente necessarie), ma anche per una più profonda consapevolezza dei singoli operatori della propria professionalità e della necessità di un mercato trasparente con una conveniente ed aperta collaborazione con gli organi della tutela e del recupero. E se un’opera ormai decennale dell’Associazione Antiquari d’Italia ha contribuito a migliorare l’immagine dell’antiquario professionale ed a meritare il rispetto di Sovrintendenze e Carabinieri, il problema vero è lo scarso ascolto che gli antiquari hanno in sede ministeriale e più latamente legislativa. Si fa urgente una complessiva proposta da parte dell’Associazione di modifiche al testo Unico, perché ci rendiamo conto che i convegni e le tavole rotonde hanno una grande importanza, in esse gli antiquari trovano almeno la soddisfazione per la comprensione alla loro complessa situazione legislativa, ma se da una parte legislazione, giurisprudenza e dottrina sembrano correre su binari paralleli ma poco convergenti, anche la moderazione dei singoli Soprintendenti cozza contro il complesso legislativo che non lascia scampo. Difatti la legge presenta a tutt’oggi delle aberrazioni che, sia pur sottolineate più volte, varrà la pena di non sottacere. La qualità e la necessità del controllo dei registri crea intralcio al commercio e ingorgamento agli uffici delle Soprintendenze. Il commercio è reso difficoltoso per l’interno della prassi, unica al mondo, di richiedere al compratore al di là delle fatture, i documenti, imponendo al mercante di svolgere la mansione non pertinente di inquisitore. In casi di acquisti all’estero l’assurdo di dover certificare presso Enti o pubblici ufficiali del posto la provenienza dell’opera dal paese del venditore ostacola e spesso impedisce la importazione di opere d’arte in Italia. Per converso, per la vendita occorrono quaranta giorni dopo di due gradi di giudizio per conoscere l’esito di richieste d’esportazione. Ancora, corollario a quanto sopra, la notifica, soggetta di fatto alla discrezionalità dei singoli e pertanto profondamente ingiusta e non in linea ad un’Europa che vorrebbe dirsi unita. Ma il provvedimento più stolto, perché pur sotto la celata intenzione di nazionalizzare il maggior numero d’opere d’arte, otterrà l’effetto contrario, è quello di abolire il rinnovo delle licenze di temporanea importazione alle prossime scadenze quinquennali. Si ha la titubanza di sottolineare l’emorragia delle opere soggette a tale disciplina del nostro paese per essere offerte al collezionismo nazionale, ma libere di circolare in quanto provenienti dal mercato internazionale, perché la paura è che invece del ripristino della norma precedente, l’ottusità burocratica possa produrre un irragionevole quanto illegale chiusura delle esportazioni. Accanto a queste inqualificabili distorsioni dello strumento della tutela prodotte da una classe politica intollerante ha fatto meraviglia l’acquiescenza degli uffici delle sovrintendenze che, pur coscienti, hanno saputo, voluto o potuto opporsi alla irragionevolezza. Ci auguriamo di veder pubblicate le opere notificate dalle sovrintendenze dal dopoguerra ad oggi per valutare come l’ideologia abbia snaturato la capacità di giudizio sulle opere d’arte. Il concetto di bene culturale, così onnicomprensivo assomiglia stranamente alle teorie degli epigoni arganiani di considerare ciascuna (non il prototipo, ma ripeto ciascuna) sedia Thonet come bene non commerciabile. Non sarà, dopo qualche vaghissimo spiraglio di liberismo, uno strisciante modo di riproporre quel giacobinismo che speravamo definitivamente sepolto?

Fonte:Il Giornale dell’Arte

Arriva la legge sul dono

La " rivoluzione" s’è consumata con appena una ventina di righe dattiloscritte, un emendamento alla finanziaria, un’aggiunta all’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, voce " erogazioni liberali per progetti culturali" . Sono le venti righe che segnano, anche per l’Italia, la via " americana" alle donazioni, che permetterà la deducibilità fiscale delle stesse alle imprese, approvata dal Senato e dalla Camera dei deputati dopo una lunga battaglia condotta da Giovanna Melandri, ministro per i Beni e le attività culturali. Per molti anni nel nostro paese si è discusso e dibattuto di questo, più di una voce s’era levata per modificare la legge Scotti che permetteva alle aziende di detrarre appena un quarto del valore delle donazioni. Avviarsi lungo una strada " americana" sembrava un sogno. E’ diventato realtà, lo ha realizzato Giovanna Melandri e nei corridoi del ministero dicono che questo sarà il coronamento del suo mandato. Per far diventare operative le modifiche in tema di erogazioni liberali, infatti, ci vorrà ancora qualche mese, probabilmente fino a primavera. C’e da avviare il meccanismo che è semplice e al tempo stesso abbastanza complesso. Ma il dado ormai è tratto.Le donazioni in denaro, interamente detraibili dal reddito di impresa, possono essere indirizzate a istituzioni pubbliche o private, allo Stato, alle regioni, agli enti locali, alle fondazioni e alle associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nel settori dei beni culturali e dello spettacolo. E’ uno spettro amplissimo in cui possono rientrare teoricamente associazioni come Italia Nostra, il Fai, un museo, una galleria o una fondazione d’arte o musicale. Teoricamente perché per beneficiare delle erogazioni liberali bisognerà far parte di un elenco i cui criteri saranno definiti dal ministero e dalle regioni. Insomma ci sarà bisogno di un incontro Stato-Regioni. Ma non dovrebbero esserci troppi problemi. Sarà un elenco, ha assicurato la Melandri, assai vasto e aggiornato periodicamente. I " regali" non potranno uscire da questo perimetro dove ciascun ente o soggetto beneficiario avrà una quota assegnata, un tetto massimo. Ma c’e anche un " tetto" annuale. Per il 2001 e di 270 miliardi. Superato questo perimetro, la quota singola assegnata o quella generale, le donazioni potranno continuare, i mecenati usufruiranno egualmente della deducibilità totale, ma enti o fondazioni dovranno versare allo Stato il 37 per cento della somma ricevuta. Questo perché con donazioni per 270 miliardi lo Stato, cosi e stato calcolato, " perderà" 100 miliardi di entrate, che sono già state iscritte a bilancio. Questo è il meccanismo che una volta a regime, secondo il ministero, potrà generare investimenti per 500 miliardi. " Con l’approvazione del collegato fiscale che accompagnava la finanziaria abbiamo portato i privati nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. “Lo abbiamo fatto prendendo il meglio del modello americano”, ha affermato soddisfatta Giovanna Melandri. E’, sicuramente, l’inizio di un totale cambiamento. Nel futuro il direttore di una galleria o di una fondazione non potrà occuparsi, esclusivamente, di problemi culturali. O sarà affiancato da un manager o sarà lui stesso manager, dovrà cercare sponsor e finanziatori. Commenta Mina Gregori, storica dell’arte che a Firenze guida la Fondazione Longhi: " La vera partita comincia ora, molte cose dipendono dal regolamento. Ma la legge è pronta ed è una cosa molto importante perché nel settore dei beni culturali può aiutare enormemente a dinamicizzare i meccanismi di conservazione e le acquisizioni. Sul mercato dell’arte nazionale e internazionale oggi siamo degli spettatori. Troppo spesso sono vendute opere necessarie ai nostri musei. E non possiamo intervenire. E’ un settore dove gli introiti derivanti dal gioco del Lotto non sono sufficienti. E, cambierà, su questo la Gregori non ha dubbi, la vita stessa delle Fondazioni: " Gli italiani, che molto spesso sospirano ma non fanno nulla, ora potranno intervenire in prima persona con le proprie aziende. Anche per questo è importante la legge e, aggiungo, lo è da un punto di vista psicologico. Incoraggerà le donazioni, come gia avviene negli Stati Uniti, incoraggerà uno spirito collettivo che negli ultimi anni è stato fortemente mortificato. Sarà molto importante la trasparenza per impedire gli abusi e convogliare nel modo giusto le energie. Tuttavia non mancano preoccupazioni e recriminazioni perché l’emendamento non prevede le stesse condizioni per il privato, per il singolo cittadino. Sarà il prossimo passo. Ma ci sono anche altri problemi. Spiega la collezionista torinese Patrizia Sandretto, che ha creato l’omonima fondazione d’arte contemporanea: " L’arrivo di una legge è sicuramente un fatto positivo. Ma non dimentichiamo che le fondazioni pagano regolarmente le tasse. Su questo l’Italia non si comporta come gli Stati Uniti. Le fondazioni in pratica sono regolamentate come un esercizio commerciale. Era su questo che bisognava incidere. Le fondazioni, purtroppo, restano in una situazione difficile e su questo il lavoro è ancora da fare. C’è stato un primo passaggio verso un futuro che spero diverso" . Su questo è in sintonia Gualtiero Masini, che guida un piccolo impero industriale e a cui quest’anno è stato assegnato il premio Guggenheim per il suo impegno nel mondo dell’arte contemporanea: " L’approvazione dell’emendamento è un fatto positivo ma siamo ancora lontani dalla meta. E’ una cosa pilotata, limitata e limitante che lascia ancora perplessi sulla vera capacità di liberare risorse in un mercato che a sua volta potrebbe liberare nuove energie giovani. E’ un primo fatto, qualcosa si sta aprendo. Ma resta molto da fare" .

Autore: Paolo Vagheggi

Fonte:La Repubblica