Archivi autore: Amministratore

SILENZIO-ASSENSO? No problem.

Tutti sanno che dell’alienabilità dei beni culturali si parla da molti anni. Sicuramente dalle due Finanziarie del 1997 e 1999 (quest’ultima legge diede poi vita al regolamento n. 283/2000).

Il Codice Urbani conferma e rafforza la disciplina dei regolamenti perché:
a)individua i beni sottratti in modo assoluto alla possibilità di vendita, aumentando le tipologie di beni inalienabili già individuate dal regolamento del 2000. Infatti, a quelle già previste dal regolamento, sono state aggiunte quelle degli archivi e delle raccolte museali;
b)per i beni demaniali stabilisce che l’autorizzazione ministeriale possa essere rilasciata sole se dalla vendita non derivi danno alla loro conservazione, non risulti menomata la loro pubblica fruizione e nel provvedimento autorizzativo devono essere indicate le destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico-artistico degli immobili e comunque tali da non recare danno alla loro conservazione;
c)il ministero con propri decreti fissa i criteri e le modalità di predisposizione degli elenchi di beni da sottoporre a verifica e la documentazione da inviare a corredo degli stessi. Per i beni demaniali dello Stato è previsto il concerto con l’Agenzia del demanio.

E ora il tormentone del silenzio assenso. A tutti, proprio tutti, è sfuggito che il regolamento del 2000 – considerato una specie di Magna Charta dell’inalienabilità dei beni culturali – all’articolo 9 recita testualmente che il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso da adottarsi nel termine di centoventi, o addirittura di novanta giorni, dal ricevimento dell’istanza. Dunque il silenzio assenso era già presente nel sistema e, in qualche caso, era operativo dopo soli novanta giorni (articolo 8).

Ma si deve aver paura del silenzio assenso? Mi pare proprio di no. Infatti, l’istituto del silenzio assenso, espressamente, vale solo in via di prima applicazione; a regime, dunque, opereranno le sole disposizioni del Codice. La procedura assoggettata a termine riguarda i soli beni demaniali. Ne restano fuori, perciò, tutti gli altri beni pubblici, mobili e immobili, nonché i beni di soggetti privati senza fine di lucro (come, ad esempio, quelli degli enti ecclesiastici). Per tali beni, quindi, non si applica l’istituto del silenzio. Una consistente parte del patrimonio pubblico ha interesse storico-artistico già accertato da tempo e consacrato in documenti ufficiali depositati presso il ministero, come le schede di catalogazione e, in casi limitati, i decreti di vincolo. Un’altra parte non indifferente dello stesso patrimonio è di valore culturale solo perché risalente a oltre cinquanta anni: si pensi, ad esempio, a tutta l’edilizia economica e popolare degli anni 50. Tale regime di tutela presuntiva può essere eliminato attraverso una rapidissima istruttoria, così da consentire di perseguire, senza il minimo danno per il patrimonio artistico, le esigenze di acquisizione di risorse con la dismissione di tali cespiti. La verifica dell’eventuale interesse culturale impone la predisposizione degli elenchi e delle schede descrittive, secondo criteri e modalità da convenire con il ministero. Tale decreto, che sta per essere sottoscritto, contiene il modello di scheda che è necessario riempire. E’ sufficiente scorrere le voci che compongono la scheda per rendersi conto del grado di approfondimento delle conoscenze richieste per procedere alla valutazione dell’interesse culturale. Sarà quindi necessario che il bene sia accuratamente descritto sotto tutti gli aspetti (topografico, catastale, architettonico, storico, tipologia d’uso, presenza di elementi decorativi di pregio interni o esterni) e che sia trasmessa tutta la documentazione, anche fotografica, necessaria.

Chi pensa quindi che le scrivanie dei soprintendenti verranno invase da elenchi di immobili contenenti poco più che i nomi degli stessi, commette quindi un grossolano errore.

Ecco quindi una prima conclusione: l’alienabilità dei beni culturali pubblici è assistita da maggiori cautele e garanzie di quante non ne avesse nel procedimento previsto dal regolamento n. 283 del 2000.

E veniamo alla questione del paesaggio.

Nel sistema attuale alle commissioni edilizie dei comuni è stato affidato il compito di giudicare la conpatibilità paesaggistica dei singoli progetti presentati, di regola al di fuori di un quadro di riferimento complessivo in grado di dare razionalità alla valutazione. Con il crescere dell’estensione delle aree tutelate, si sono inevitabilmente accentuati il soggettivismo, per non dire l’arbitrarietà delle scelte, dando così anche impulso al ricorso all’abusivismo. Il risultato è davanti agli occhi di tutti. Di fronte a ciò, le Soprintendenze non hanno avuto a disposizione nient’altro che il potere di annullare l’autorizzazione per soli vizi di legittimità; ma ormai tutti dovrebbero aver capito che si tratta di un’arma spuntata, perché si tratta di una valutazione che non può entrare nel merito della compatibilità paesaggistica, interviene solo dopo il rilascio dell’autorizzazione, quando spesso le opere sono già state eseguite o comunque si sono consolidate le aspettative dei proprietari e determina quindi un notevole contenzioso (che vede il ministero spesso soccombente).Uno strumento, in sintesi, destinato a divenire sempre più ininfluente. Occorre perciò tentare di fare un salto di qualità.

L’obiettivo sta nella graduale trasformazione della portata dei vincoli, nel senso di arricchirli sempre più con i cosiddetti criteri di gestione, adatti alle caratteristiche paesaggistiche e alle esigenze di tutela e valorizzazione delle singole zone del territorio.

In questa prospettiva, il Codice Urbani conserva la possibilità per il ministero di imporre i vincoli nel caso in cui le commissioni regionali o gli assessorati competenti non provvedano; prevede l’elaborazione e l’adeguamento dei piani paesaggistici, dei quali per la prima volta viene indicato il contenuto minimo, attraverso la concertazione tra regioni e ministero; afferma più chiaramente la prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti di pianificazione del territorio, a cominciare dai piani regolatori dei comuni.

Autore: Mario Torsello

Fonte:Il Sole – 24 Ore

CITTA’ DEL VATICANO: Ingresso ai Musei a 12 € ma il biglietto dura 5 giorni.

E’ aumentato del venti per cento il biglietto dei musei Vaticani, che però “raddoppiano” anche con il museo storico di San Giovanni in Laterano. Dall’inizio dell’anno, infatti, il costo del biglietto è salito da 10 a 12 euro, il prezzo più alto del nostro paese anche se con lo stesso biglietto è possibile visitare il piano nobile del palazzo Laterano. I Vaticani, che superano stabilmente i due milioni e mezzo di ingressi annui, sono il museo più visto del Bel Paese.

Autore: Redazione

Fonte:La Repubblica – Il Venerdì

TUTELARE IL PAESAGGIO? UN AFFARE.

I limiti del nuovo “codice dei beni culturali”.

Il nuovo “Codice dei beni culturali”, così battezzato facendo pensare a qualche tentazione napoleonica o giustinianea del ministro Urbani, è un insieme di norme per la tutela e la gestione delle “cose mobili e immobili di interesse artistico, storico, archeologico, archivistico e bibliografico”, nonché dei Beni paesaggistici. Questo codice, destinato a sostituire il testo unico del 1999 che raccoglieva e aggiornava le leggi del 1939, paternità Bottai, ha fatto parlare di sé dalla nascita. Ha però tardato ad arrivare alla pubblica conoscenza in forma definitiva. Si aspettava la firma del Presidente della Repubblica, arrivata ieri. Circolavano intanto indiscrete anticipazioni, si facevano commenti polemici. Più severi quelli di Italia Nostra, del Fai, del Wwf. Il professor Settis definiva il codice “ambiguo e confuso”, anche pericoloso. Erano i giorni dello scontro sulla “Patrimonio Spa” cui lo Stato avrebbe potuto cedere beni inalienabili. Però oggi Urbani sottolinea le note positive: bandita la possibilità di autorizzare “in sanatoria” (un mostro giuridico) e ritirata la depenalizzazione dei reati per abusi edilizi.

Le parti più discusse: quella sull’alienazione o vendita, non del Colosseo ma di qualche palazzo antico o di qualche lembo di costa, e quella sul paesaggio. Confine invalicabile: non possono essere venduti i monumenti nazionali, le aree archeologiche, le raccolte di musei, gli archivi. In determinati casi, qualora il Bene non rientri nella categoria vietata, la vendita può avvenire su autorizzazione del soprintendente, purché non ne derivino danni e siano indicate le destinazioni d’uso compatibili. Ad esempio, un castello non può diventare sede di un ipermercato. Nei centri storici è pericoloso l’articolo 21 che prevede la demolizione, subordinata ad autorizzazione del ministero.

La parte terza, Paesaggio, farà discutere per molto tempo. Anzitutto si specifica: “Una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalle interrelazioni della storia umana e della natura”. Paesaggio antropizzato, modellato e vissuto dall’uomo, non soltanto paesaggio naturale allo stato più o meno vergine. Sono dunque beni culturali le dune di Buggerru e di Is Arenas in Sardegna o le Dolomiti, ma anche le colline della Val d’Orcia, i vigneti e gli uliveti del Chianti, le colline umbre e marchigiane, quelle venete tra Padova e Treviso. Anche le coste liguri, con i relativi borghi collinari, come Cervo. L’articolo 136 è esplicito: sono di notevole interesse pubblico le “cose immobili aventi cospicui caratteri di bellezza naturale”, le ville, i giardini e i parchi, i centri storici, gli antichi castelli, i villaggi e i borghi.

Il codice prevede anche la tutela per legge di tutti i territori costieri fino a 300 metri dalla battigia, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi e torrenti, delle montagne nella parte eccedente i 1600 metri sul mare per la catena alpina e i 1200 metri per la catena appenninica. Dei ghiacciai, dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, delle zone umide, dei vulcani, delle zone archeologiche. L’elenco, ripreso dalla legge Galasso, è seguito dall’obbligo per le Regioni di darsi il piano paesaggistico, con previsioni di sviluppi urbanistici ed edilizi compatibili, tali da non diminuire il “pregio paesaggistico” del territorio. Due o tre palazzine con autorimesse diminuiscono il pregio paesaggistico di un parco? Sappiamo come andarono le cose con i piani territoriali delle Regioni, quando e dove vennero fatti. Difficile credere al giudizio di compatibilità, anche se alla redazione dei piani paesaggistici dovrebbero partecipare le associazioni di tutela.

I proprietari di aree comprese nell’elenco e quindi tutelate per legge devono sottoporre alla Regione o all’ente locale delegato (il Comune) i progetti delle opere che intendono eseguire. L’ente trasmette la richiesta alla Soprintendenza e questa deve dare il proprio parere entro trenta giorni. Facile immaginare come questo possa avvenire col personale e con i mezzi a disposizione. Il Comune finirà con autorizzare tutto, ignorando il parere della Soprintendenza.

Rimane il potere del ministero di impedire che si eseguano lavori senza autorizzazione (fatto che non dovrebbe mai avvenire, neppure sulla carta). La Regione può anche ordinare la sospensione dei lavori qualora “pregiudichino il Bene”. Siamo fermi alla discrezionalità di qualche funzionario chiamato a decidere se c’è danno oppure no. Funzionario inevitabilmente soggetto a pressioni, spaventato dall’idea di opporsi a qualcosa che ha il favore dell’amministrazione locale, che promette lavoro e ricchezza. Si tratta della lottizzazione di un giardino o di un parco, o di un’ultima area coltivata.

Il vecchio sistema faceva acqua. Lo denunciavamo da decenni. Ma una sua riforma avrebbe richiesto anzitutto il potenziamento delle Soprintendenze, dotandole di persone e di mezzi almeno per controllare quel che avviene sul territorio. Richiede anche un quadro di indirizzi culturali per la loro azione. Richiede infine il superamento del vecchio antagonismo tra conservazione e valorizzazione, o sviluppo (idea che serpeggia nel Codice, affidando la valorizzazione alle Regioni). Come se conservare significasse sempre rinuncia e mortificazione. Eppure basti pensare a un caso classico: Portofino. Perfettamente conservata vale un tesoro, anche in termini di mercato.

Altri paesi l’hanno capito. In Francia (si di ripetermi ma è utile) opera il Conservatoire National du Littoral: acquista con denaro pubblico isole e isolette, tratti di costa, dalla Bretagna alla Provenza e alla Corsica. Così l’isola di Porquerolles è stata sottratta ai “promoteurs” e la foresta arriva fino alle spiagge, con un successo turistico fuor di misura. Salvati Cap d’Antibes e la costa occidentale corsa. Ma da noi non ci sarebbero i soldi, così si dice. In Gran Bretagna 1508 chilometri di coste, dalla Scozia a Sud, sono stati conservati allo stato di natura grazie ai “conservation agreements” con enti locali e proprietari privati (accordi fondati su incentivi fiscali e finanziari). In Svezia hanno preferito la politica dura dei divieti, netti: vietato costruire qualsiasi cosa entro trecento metri dalla riva del mare. Così si sono conservate le mille isole dell’arcipelago di Stoccolma, una meraviglia della natura, paradiso per gli abitanti della capitale. Ma da noi c’è il terrore del divieto, pur salutare e indispensabile se vogliamo davvero salvar qualcosa.

Autore: Mario Fazio

Piero ROTELLA: Accarezziamo l’arte.

Piero Rotella, nato a Motta di Costigliole d’Asti nel 1958, frequenta il liceo artistico e l’Accademia di Belle Arti di Brera dove conosce il maestro Andrea Cascella che gli fa rivelare il grande amore per la scultura ancora in germinazione. Lavora fianco a fianco con il grande maestro e con la guida dell’asssitente Giuseppe Anelli collabora alla realizzazione di grandi opere.
Vive esperienze e consocenze artistiche nell’ambito mondiale, per il piacere e la voglia di sapere, di conoscere, di vivere. Da poco rientrato in Italia e rientrato nella sua arte viene definito come un dinamico, versatile e talentuoso tra i nuovi sculori che si stanno affermando nel nostro Paese.
Rotella, ci fa entrare in un mondo magico con le sue opere ad incastro, con le fontane zampillanti d’acqua da ogni dove. Le sue sculture non rappresentano mai la realtà, ma i sentimenti, le emozioni, le passioni, la fantasia d’interpretare le sue opere come nostre opere. Un contemporaneo fra la sua gente, nei suoi luoghi, nei nostri sogni. Noi protagonisti delle sue emozioni nelle sue sculture.
Sicuramente l’artista usa la materia come struttura per la sua opera. I materiali vengono scelti sotto la spinta del disegno scultoreo scaturito della geniale mente. Sono i marmi ed i graniti i suoi favoriti e queste sue preferenze vengono determinate anche dalla storia geologica di cui la materia è in possesso. I disegni preparatori, i suoi successivi gessi ci comunicano già il complesso della sua scultura. I suoi temi sono quelli delle emozioni e Rotella di emozioni riempie gli spazi.

Resisterà al tempo e alle mode.

Tra le sue opere principali ricordiamo quelle intitolate: Totem, L’occhio, I Giochi Infantili, Il pomo, I Gemelli e Montecarlo.

Il sito web dell’artista si trova all’indirizzo www.pierorotella.rocks.it

Info: piero.rotella@email.it

Autore: Alice Avallone

PATRIMONIO IN PRIMA LINEA – I BENI CULTURALI E LA GUERRA

Firenze, Limonaia di Villa Strozzi, via Pisana, 77

Dedicato alla Palestina – sabato 7 febbraio 2004, ore 16

Stefania Campetti, responsabile Ufficio Musei del Comune di Camaiore: Beni storici e archeologici dei “territori occupati”: obiettivi militari o patrimonio dell’umanità?

Nicolò Marchetti e Lorenzo Nigro, già codirettori degli scavi italo-palestinesi a Gerico: Il patrimonio archeologico della Palestina;

Hamdan Taha, direttore generale delle Antichità della Palestina: Vent’anni di lavoro per i beni culturali della terra palestinese.

Dedicato all’Iraq – sabato 21 febbraio 2004, ore 16

Giovanni Bergamini, archeologo direttore presso la Soprintendenza al Museo Egizio di Torino: Da Babilonia al Mare Nostrum: un percorso ininterrotto di civiltà;

Giuseppe Proietti, direttore generale per i Beni Archeologici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, incaricato per i beni archeologici dell’Iraq: La difesa del patrimonio iracheno;

Claudio Saporetti, docente di Assiriologia all’Università di Pisa: Per le strade dell’Iraq verso il monte della pace;

Proiezione del film: “Dan Cruicksbank e le città perdute dell’Iraq, di Sam Hobkinson, 60’, produzione BBC Art (in collab. con Rassegna Internaz. Del cinema archeologico – Museo Civico di Rovereto.

Introduce gli incontri: Piero Pruneti, direttore di “Archeologia Viva”.

Ingresso libero

Info: 0555062303

http://www.archeologiaviva.it

Autore: Redazione